LEGGE 7 agosto 1982, n. 705

Type Legge
Publication 1982-08-07
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria gratuita, adottato a Strasburgo il 27 gennaio 1977.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 10 dell'accordo stesso.

PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - DARIDA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Accord

ACCORD EUROPEEN SUR LA TRANSMISSION DES DEMANDES D'ASSISTANCE JUDICIAIRE Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo. ACCORDO EUROPEO SULLA TRASMISSIONE DELLE DOMANDE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente accordo, Ritenuto che il Consiglio d'Europa si prefigge lo scopo di giungere ad una maggiore unita' fra i suoi membri; Ritenuta l'opportunita' di eliminare gli attuali ostacoli di natura economica ai procedimenti civili e consentire alle persone finanziariamente piu' deboli un piu' agevole esercizio dei propri diritti negli Stati membri; Ritenuto che la creazione di un appropriato sistema, di trasmissione dette domande di assistenza in materia giudiziaria contribuirebbe al raggiungimento dello scopo, Hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Ogni persona che abbia la propria residenza abituate nel territorio di una dette parti contraenti e che desideri faro richiesta di assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale o amministrativa nel territorio di un'altra parte contraente, puo' presentare la propria istanza netto Stato di abituate residenza. Tale Stato deve trasmettere l'istanza all'altro Stato.

Accordo-art. 2

Articolo 2 1. Ciascuna parte contraente deve designare una o piu', autorita' aventi il compito di trasmettere le domande di assistenza giudiziaria direttamente all'Autorita' straniera piu' sotto indicata. 2. Ciascuna parte contraente deve inoltre designare una autorita' centrale incaricate detta ricezione e della trattazione delle domande di assistenza giudiziaria pervenute da un'altra parte contraente. Gli Stati Federali e gli Stati con piu' di un sistema giuridico sono liberi di designare piu' di una autorita'.

Accordo-art. 3

Articolo 3 1. L'autorita' preposta alla trasmissione deve prestare al richiedente la propria assistenza accertando che l'istanza sia accompagnata da tutti i documenti che la predetta autorita' sappia essere necessari affinche' la domanda rossa avere il suo corso. L'autorita' in questione dovra' inoltre assistere il richiedente per quanto riguarda le necessarie traduzioni dei documenti. Detta autorita' puo' rifiutarsi di trasmettere la domanda qualora appaia manifestamente che essa non viene presentata in buona fede. 2. L'autorita' rielettrice centrale deve trasmettere la domanda all'autorita' competente per la decisione. Essa deve inoltre tenere informata l'autorita' mittente circa tutte le difficolta' relative all'esame della domanda e deve poi comunicare la decisione presa dall'autorita' competente.

Accordo-art. 4

Articolo 4 Tutti i documenti trasmessi in applicazione del presente accordo sono esenti da legalizzazioni o da analoghe formalita'.

Accordo-art. 5

Articolo 5 Per i servizi resi in applicazione del presente accordo, le parti contraenti non possono imporre alcuna spesa.

Accordo-art. 6

Articolo 6 1. Salvo che non esistano accordi particolari fra le autorita' interessate delle parti contraenti, e salvo quanto disposto negli articoli 13 e 14: a) Le domande di assistenza giudiziaria e la documentazione ad esse allegata, cosi' come ogni altra comunicazione, devono essere redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali della autorita' ricevente o devono essere accompagnate da una traduzione in tale lingua; b) ogni parte contraente deve non di meno accettare la domanda di assistenza giudiziaria e la documentazione ad essa allegata, cosi' come qualsiasi altra comunicazione, se esse sono redatte in lingua inglese o francese oppure se sono accompagnate da una traduzione in una di tali lingue. 2. Le comunicazioni provenienti dallo Stato della Autorita' ricevente possono essere redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello stesso Stato, oppure in inglese o francese.

Accordo-art. 7

Articolo 7 ALLo scopo di facilitare l'applicazione del presente accordo, le autorita' centrali delle parti contraenti si impegnano a scambiarsi informazioni circa lo stato della propria legislazione in materia di assistenza giudiziaria.

Accordo-art. 8

Articolo 8 Le autorita' di cui all'art. 2 devono essere designate per mezzo di dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa quando lo Stato interessato diviene parte nella Convenzione secondo quanto previsto negli artt. 9 e 11, qualsiasi cambiamento relativo ai poteri delle autorita' deve essere egualmente dichiarato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Accordo-art. 9

Articolo 9 1. Il presente accordo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, i quali possono divenire parti mediante: a) sottoscrizione senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; b) sottoscrizione con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione. 2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Accordo-art. 10

Articolo 10 1. Il presente accordo entra in vigore un mese dopo la data nella quale due Stati membri del Consiglio d'Europa siano divenuti parti secondo le norme dell'art. 9. 2. Per quanto riguarda gli Stati membri che sottoscrivono successivamente l'accordo senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione o che ratificheranno, accetteranno o approveranno l'accordo, questo entrera' in vigore un mese dopo la data di sottoscrizione o dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Accordo-art. 11

Articolo 11 1. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa puo' invitare qualsiasi Stato non membro ad aderirvi. 2. Tale adesione ha effetto con il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che ha effetto un mese dopo la data del deposito.

Accordo-art. 12

Articolo 12 1. Ogni Stato, all'atto della sottoscrizione o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, puo' specificare il territorio o i territori di applicazione del presente accordo. 2. Ogni Stato, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ovvero in un momento successivo, puo', con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere il presente accordo a qualsiasi territorio specificato nella dichiarazione e dei cui rapporti internazionali esso sia responsabile o per conto del quale esso sia autorizzato ad assumere impegni. Ogni estensione entra in vigore entro un mese successivo alla ricezione della dichiarazione. 3. Tutte le dichiarazioni presentate a norma del paragrafo che precede possono, con riferimento ai territori in esse indicati, essere ritirate per mezzo di atto notificato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione detta relativa dichiarazione da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Accordo-art. 13

Articolo 13 1. Ogni Stato, all'atto della sottoscrizione o del deposito detto strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, puo' dichiarare di escludere in tutto o in parte l'applicazione del paragrafo 1b dell'art. 6. Nessun'altra riserva al presente accordo e' consentita. 2. Ogni parte contraente puo' ritirare in tutto o in parte la riserva fatta mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La riserva cessa di avere effetto della data di ricezione della dichiarazione. 3. Nel caso in cui una parte contraente abbia fatto una riserva, ogni altro Stato puo' applicare la stessa nei confronti del primo.

Accordo-art. 14

Articolo 14 1. Le parti contraenti che abbiamo piu' di una lingua ufficiale possono, ai fini dell'applicazione del paragrafo 1a dell'art. 6, specificare mediante dichiarazione la lingua nella quale la domanda ed i documenti allegati, o le relative traduzioni, devono essere redatti affinche' avvenga la loro trasmissione alle parti nel proprio territorio. 2. La dichiarazione di cui al paragrafo precedente deve essere indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa al momento della sottoscrizione dell'accordo da parte dello Stato interessato o nel momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. La dichiarazione puo' essere ritirata o modificata seguendo la stessa procedura.

Accordo-art. 15

Articolo 15 1. Ciascuna parte contraente puo', per quanto La riguarda, denunciare il presente accordo per mezzo di atto notificato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.

Accordo-art. 16

Articolo 16 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa deve comunicare agli Stati membri del Consiglio e a tutti gli Stati che hanno aderito al presente accordo: a) tutte le sottoscrizioni senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; b) tutte le sottoscrizioni con riserva di ratifica, accettazione o approvazione; c) il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; d) tutte le dichiarazioni fatte a norme dell'art. 8; e) tutte le date di entrata in vigore del presente accordo ai sensi dell'art. 10; f) tutte le dichiarazioni ricevute a norma dei paragrafi 2 e 3 dell'art. 12; g) tutte le riserve fatte a norma del paragrafo 1 dell'art. 13; h) tutti i ritiri delle riserve effettuati a norma deL paragrafo 2 dell'art. 13 i) tutte le dichiarazioni ricevute a norma dell'art. 14; j) tutte le notificazioni ricevute a norma dell'art. 15 e la data nella quale ogni denuncia ha effetto. In fede, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno posto in essere il presente accordo. Fatto a Strasburgo oggi 27 gennaio 1977, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi avendo eguale valore, in un'unica copia che rimarra' depositata negLi archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmettera' copia autentica del presente accordo a ciascuno Stato che lo abbia sottoscritto o che vi abbia aderito. (Seguono le firme).

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.