LEGGE 12 agosto 1982, n. 706

Type Legge
Publication 1982-08-12
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle merci coperte con libretto TIR, con allegati ed emendamenti, adottata a Ginevra il 14 novembre 1975.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 53 della convenzione stessa.

PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - FORMICA - DARIDA - BALZAMO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Convention

CONVENTION DOUANIERE RELATIVE AU TRANSPORT INTERNATIONAL DE MERCHANDISES SOUS LE COUVER DE CARNETS TIR (CONVENTION TIR) Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE DOGANALE CONCERNENTE IL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI ACCOMPAGNATE DA CARNET TIR (Convenzione TIR) Le parti contraenti, Desiderose di facilitare i trasporti internazionali di merci con veicoli stradali, Considerando che il miglioramento delle condizioni di trasporto costituisce un fattore essenziale per lo sviluppo della reciproca collaborazione, Dichiarandosi favorevoli ad una semplificazione ed armonizzazione delle formalita' amministrative nell'ambito dei trasporti internazionali, in particolare alle frontiere, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Secondo la presenta Convenzione, sono considerati: a) "Operazione TIR", il trasporto di merci da un ufficio doganale di partenza ad un ufficio doganale di destinazione, effettuato nel cosiddetto "regime TIR", disciplinato nella presente Convenzione; b) "dazi e tasse all'importazione o all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse, tributi e aggravi diversi riscossi all'importazione o all'esportazione, oppure in correlazione con l'importazione o l'esportazione di merci, esclusi i tributi e gli aggravi il cui importo e' limitato al costo approssimativo dei servizi resi; c) "veicolo stradale", non solo un autoveicolo stradale, ma anche qualsiasi rimorchio o semirimorchio concepito per potergli essere agganciato; d) "autotreno", i veicoli agganciati l'uno all'altro, inseriti nel traffico stradale come un'unita'; e) "contenitore", un dispositivo per il trasporto (cassa mobile, cisterna amovibile o altro dispositivo analogo): i) rappresentante un corpo cavo, interamente o parzialmente chiuso, destinato a contenere merci; ii) di natura durevole e quindi abbastanza resistente da poter essere adoperato piu' volte; iii) specialmente concepito per agevolare il trasporto di merci, senza rottura di carico, da parte di uno o piu' mezzi di trasporto; iv) concepito in modo da essere facilmente manipolato, segnatamente all'atto del trasbordo da un mezzo di trasporto ad un altro; v) concepito in modo da poter essere facilmente riempito e vuotato; e vi) d'un volume interno di almeno un metro cubo; Le "carrozzerie amovibili" sono assimilate ai contenitori; f) "ufficio doganale di partenza", ogni ufficio doganale di una Parte contraente dove inizia, per l'intero carico o per una parte di esso, il trasporto internazionale nel regime TIR; g) "ufficio doganale di destinazione", ogni ufficio doganale di una Parte contraente dove termina, per l'intero carico o una parte di esso, il trasporto internazionale nel regime TIR; h) "ufficio doganale di passaggio", ogni ufficio doganale di una Parte contraente attraverso il quale un veicolo stradale, un autotreno o un contenitore e' importato o esportato durante un'operazione TIR; i) "persone", tanto le persone fisiche, quanto le persone giuridiche; k) "merci ponderose o voluminose", tutte le merci ponderose o voluminose che a cagione del loro peso, delle loro dimensioni o della loro natura non sono di solito trasportate ne' in un veicolo stradale chiuso, ne' in un contenitore chiuso; l) "associazione garante", un'associazione riconosciuta dalle autorita' doganali di una Parte contraente come garante delle persone che usufruiscono del regime TIR.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 La presente Convenzione concerne i trasporti di merci, senza rottura di carico attraverso una o piu' frontiere, eseguiti da un ufficio doganale di partenza d'una Parte contraente ad un ufficio doganale di destinazione di un'altra Parte contraente, o della medesima Parte contraente, in veicoli stradali, autotreni o contenitori, a condizione che una parte del tragitto tra l'inizio e la fine dell'operazione TIR sia effettuato su strada.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 Per beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione: a) i trasporti devono essere effettuati; i) con veicoli stradali, autotreni o contenitori precedentemente ammessi secondo le condizioni menzionate nel Capitolo III a); o ii) con altri veicoli stradali, autotreni o contenitori, sempreche' siano adempiute le condizioni menzionate nel Capitolo III c); b) i trasporti devono essere garantiti da associazioni abilitate conformemente all'articolo 6 ed essere accompagnati da un carnet TIR conforme al modello riprodotto nell'Allegato 1 della presente Convenzione.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 Presso gli uffici doganali di passaggio, le merci trasportate nel regime TIR non soggiacciono all'obbligo di pagare o di depositare i dazi e le tasse all'importazione o all'esportazione.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 1. Le merci trasportate nel regime TIR in veicoli stradali, autotreni o contenitori piombati non sono, in linea di massima, sottoposte alla visita presso gli uffici doganali di passaggio. 2. Per impedire abusi le autorita' doganali possono tuttavia, in casi straordinari ed in particolare allorche' c'e' sospetto di irregolarita', procedere alla visita delle merci presso detti uffici.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 1. Ogni Parte contraente puo' abilitare, secondo le condizioni e garanzie che essa fissera', delle associazioni a rilasciare carnet TIR, sia direttamente, sia per il tramite di associazioni corrispondenti nonche' ad assumerne la garanzia. 2. Un'associazione puo' essere abilitata in un Paese soltanto se la garanzia da essa prestata copre anche gli obblighi risultanti in tale Paese, in occasione di trasporti accompagnati da carnet TIR rilasciati da associazioni estere affiliate alla medesima organizzazione internazionale cui e' affiliata l'associazione garante.

Convenzione-art. 7

Articolo 7 I moduli dei carnet TIR, inviati alle associazioni garanti da associazioni corrispondenti o da organizzazioni internazionali, saranno ammessi in esenzione da dazi e tasse all'importazione o all'esportazione e non saranno assoggettati ne' a divieti, ne' a restrizioni d'importazione e d'esportazione.

Convenzione-art. 8

Articolo 8 1. L'associazione garante s'impegna a pagare i dazi e le tasse all'importazione o all'esportazione esigibili, piu' eventuali interessi di mora, dovuti in virtu' di leggi e regolamenti doganali del Paese in cui e' stata accertata un'irregolarita' in correlazione con un'operazione TIR. L'associazione garante risponde solidalmente, insieme con le persone debitrici dei succitati importi, del pagamento di dette somme. 2. Allorche' le leggi e i regolamenti di una Parte contraente non prevedono il pagamento di dazi e tasse all'importazione o all'esportazione nei casi previsti al paragrafo 1 che precede, l'associazione garante deve impegnarsi a pagare, nelle medesime condizioni, una somma pari all'importo dei tributi d'entrata o d'uscita, piu' gli eventuali interessi di mora. 3. Ogni Parte contraente fissa l'importo massimo, per ogni carnet TIR, delle somme che possono essere richieste dall'associazione garante in virtu' delle disposizioni dei succitati paragrafi 1 e 2. 4. La responsabilita' solidale dell'associazione garante verso le autorita' del Paese nei quali e' sito l'ufficio doganale di partenza sorge all'atto in cui il carnet TIR e' accettato dall'ufficio doganale. Rispetto agli altri Paesi, attraverso i quali le merci sono successivamente trasportato nel regime TIR, la responsabilita' sorge quando le merci sono importate, oppure, in caso di sospensione dell'operazione TIR conformemente all'articolo 26 paragrafi 1 e 2, quando il carnet TIR e' accettato dall'ufficio doganale presso il quale e' nuovamente iniziata l'operazione TIR 5. L'associazione garante risponde non solo delle merci menzionate nel carnet TIR, m, anche delle merci che, pur non essendo menzionate nel carnet TIR, si trovassero nella parte piombata di un veicolo stradale o di un contenitore piombato; essa non e invece tenuta rispondere di altre merci. 6. Per la determinazione dei dazi e delle tasse di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo fanno stato, fino a prova contraria, le indicazioni contenute nel carnet TIR. 7. Allorche' le somme di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono esigibili, prima di reclamarle all'associazione garante le autorita' competenti devono, nella misura del possibile chiederne il pagamento alla(e) persona(e) direttamente tenuta(e) a pagarle.

Convenzione-art. 9

Articolo 9 1. L'associazione garante fissa la durata di validita' del carnet TIR, specificando l'ultime giorno di validita' dopo il quale il carnet non puo' piu' essere presentato, per l'accettazione all'ufficio doganale di partenza. 2. Se il carnet e' stato accettato dall'ufficio doganale di partenza al piu' tardi l'ultimo giorno della sua validita', conformemente al paragrafo 1 che precede, esso rimarra' valevole sino a termine dell'operazione TIR presso l'ufficio doganale di destinazione.

Convenzione-art. 10

Articolo 10 1. Il carnet TIR puo' essere scaricato con o senza riserve; se sono fatte delle riserve, esse devono concernere dei fatti in correlazione con la rispettiva operazione TIR. Tali fatti devono essere menzionati nel carnet TIR. 2. Se le autorita' doganali di un Paese hanno scaricato un carnet TIR senza riserve, esse non possono piu' esigere dall'associazione garante il pagamento delle somme di cui all'articolo 8 paragrafi 1 e 2, tranne nel caso in cui l'intestazione di carico fosse stata ottenuta abusivamente o fraudolentemente.

Convenzione-art. 11

Articolo 11 1. Se un carnet TIR non e' stato scaricato o e' stato scaricato con riserve, le autorita' competenti possono esigere dall'associazione garante il pagamento delle somme di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, soltanto se entro un termine di un anno, a decorrere dall'accettazione del carnet TIR da parte delle autorita' doganali, esse hanno notificato per iscritto all'associazione garante che il carnet non e' stato scaricato o che e' stato scaricato con riserve. Detta disposizione e' applicabile anche allorche' lo scarico e' stato ottenuto abusivamente o fraudolentemente, ma in tal caso il termine per la notificazione e' di due anni. 2. La richiesta di pagare le somme di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, dev'essere inviata all'associazione garante al piu' presto tre mesi e al piu' tardi due anni dopo, a contare dal giorno in cui l'associazione e' stata informata che il carnet non e' stato scaricato o che e' stato scaricato con riserve, oppure che l'attestazione di scarico e' stata ottenuta abusivamente o fraudolentemente. Tuttavia, trattandosi di casi deferiti ad un tribunale durante il succitato termine di due anni, la richiesta di pagamento dovra' essere notificata entro il termine di un anno, a decorrere dal giorno in cui la sentenza e' passata in giudicato. 3. L'associazione garante deve pagare gli importi richiesti entro un termine di tre mesi, a contare dalla data della richiesta di pagamento. Gli importi pagati saranno restituiti all'associazione garante allorche' entro un termine di due anni, a decorrere dalla data di richiesta di pagamento, si comprovi a soddisfazione delle autorita' doganali che durante la rispettiva operazione di trasporto non e' stata commessa nessuna irregolarita'.

Convenzione-art. 12

Articolo 12 Per beneficiare delle disposizioni delle sezioni a) e b) del presente capitolo, ogni veicolo stradale deve soddisfare, per quanto riguarda la sua costruzione ed il suo equipaggiamento, le condizioni fissate nell'allegato 2 della presente Convenzione e deve essere stato ammesso secondo la procedura stabilita nell'allegato 3 della presente Convenzione. Il certificato d'ammissione deve essere conforme al modello riprodotto nell'Allegato 4.

Convenzione-art. 13

Articolo 13 1. Per beneficiare delle disposizioni delle sezioni a) e b) del presente capitolo i contenitori devono essere costruiti conformemente alle condizioni fissate nell'Allegato 7, Parte I e devono essere stati ammessi secondo la procedura stabilita nell'Allegato VII, Parte II. 2. Sono reputati conformi alle disposizioni del paragrafo 1 che precede i contenitori ammessi al trasporto di merci sotto chiusura doganale in applicazione della Convenzione doganale concernente le casse mobili, del 1956, dei successivi accordi stipulati in tale ambito sotto l'egida delle Nazioni Unite, della Convenzione doganale concernente i contenitori, del 1972, o di qualsiasi altro trattato internazionale che sostituisse o modificasse detta Convenzione; i succitati contenitori devono essere ammessi al trasporto nel regime TIR senza nuova ammissione.

Convenzione-art. 14

Articolo 14 1. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare il riconoscimento della validita' dell'ammissione dei veicoli stradali o dei contenitori che non soddisfano alle condizioni previste negli articoli 12 e 13 che precedono. Le Parti contraenti eviteranno tuttavia un ritardo del trasporto quando i difetti accertati sono di poco conto e non creano rischi di frode. 2. Prima di essere riutilizzato per il trasporto di merci sotto chiusura doganale il veicolo stradale o il contenitore che non soddisfa piu' le condizioni che avevano giustificato la sua ammissione dovra' essere rimesso nel suo stato iniziale, oppure essere nuovamente ammesso dall'autorita' competente.

Convenzione-art. 15

Articolo 15 1. Per l'importazione temporanea di veicoli stradali, autotreni o contenitori utilizzati per il trasporto di merci nel regime TIR non e' richiesto un documento doganale particolare. Per i veicoli stradali, gli autotreni o i contenitori non e' richiesta una garanzia. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo non impediscono ad una Parte contraente di esigere che presso l'ufficio doganale di destinazione siano effettuate le formalita' prescritte dai suoi regolamenti nazionali, al fine di assicurarsi che il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore sia riesportato al termine dell'operazione TIR.

Convenzione-art. 16

Articolo 16 I veicoli stradali o gli autotreni impiegati per effettuare operazioni TIR devono essere provvisti sulla parte anteriore di una targa rettangolare recante l'iscrizione "TIR" ed avente le caratteristiche menzionate nell'Allegato 5 della presente Convenzione, ed una targa identica sara' posta sulla parte posteriore del veicolo stradale o dell'autotreno. Tali targhe devono essere apposte in modo che siano ben visibili ed esse devono essere amovibili.

Convenzione-art. 17

Articolo 17 1. Deve essere approntato un carnet TIR separatamente per ogni veicolo stradale e ogni contenitore. E' tuttavia possibile rilasciare un solo carnet TIR per un autotreno, o per parecchi contenitori caricati su un solo veicolo stradale o su un autotreno. In tal caso il manifesto delle merci del carnet TIR deve menzionare separatamente il contenuto di ogni veicolo facente parte di un autotreno o di ogni contenitore. 2. Il carnet TIR e' valevole soltanto per un viaggio. Esso deve contenere almeno i tagliandi staccabili d'accettazione e di scarico necessari per l'esecuzione del rispettivo trasporto.

Convenzione-art. 18

Articolo 18 Un'operazione TIR puo' comprendere diversi uffici doganali di partenza e di destinazione, ma, tranne allorche' e' concessa un'autorizzazione della Parte contraente o delle Parti contraenti interessate: a) gli uffici doganali di partenza devono essere situati in un solo Paese; b) gli uffici doganali di destinazione devono essere situati in non piu' di due Paesi; c) il numero totale degli uffici doganali di partenza e di destinazione non dev'essere superiore a quattro.

Convenzione-art. 19

Articolo 19 Le merci e il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore vanno presentati all'ufficio doganale di partenza insieme con il carnet TIR. Le autorita' doganali del Paese di partenza devono prendere i necessari provvedimenti per verificare l'esattezza del manifesto delle merci e per l'apposizione delle chiusure doganali, oppure per controllare le chiusure doganali apposte, sotto la responsabilita' delle citate autorita' doganali, dalle persone debitamente autorizzate.

Convenzione-art. 20

Articolo 20 Le autorita' doganali possono fissare un termine per il trasporto attraverso il loro Paese ed esigere che il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore segua un itinerario prestabilito.

Convenzione-art. 21

Articolo 21 Il veicolo stradale, l'autotreno o il contenitore devono essere presentati con il carico e il rispettivo carnet TIR, per il controllo, ad ogni ufficio doganale di passaggio e agli uffici doganali di destinazione.

Convenzione-art. 22

Articolo 22 1. Sempreche' siano intatte, le autorita' doganali degli uffici doganali di passaggio di ogni Parte contraente accetteranno, di regola, le chiusure doganali delle altre Parti contraenti, a meno che esse procedano ad una visita delle merci in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2. Se necessario agli effetti del controllo, dette autorita' doganali possono tuttavia aggiungere le proprie chiusure doganali. 2. Le chiusure doganali cosi' accettate da una Parte contraente beneficiano, sul suo territorio, della medesima protezione giuridica prevista per le chiusure doganali nazionali.

Convenzione-art. 23

Articolo 23 Solo in casi straordinari le autorita' doganali possono: - far scortare sul loro territorio, a spese dei trasportatori, i veicoli stradali, gli autotreni o i contenitori. - procedere, in corso di viaggio, al controllo e alla visita del carico dei veicoli stradali, degli autotreni o dei contenitori.

Convenzione-art. 24

Articolo 24 Se le autorita' doganali procedono, in corso di viaggio o presso un ufficio doganale di passaggio, alla visita del carico di un veicolo stradale, di un autotreno o di un contenitore esse devono menzionare le nuove chiusure apposte, nonche' il genere dei controlli eseguiti, nei tagliandi del carnet TIR impiegati nel loro Paese, nelle rispettive matrici e nei rimanenti tagliandi del carnet TIR.

Convenzione-art. 25

Articolo 25 Se, in casi diversi da quelli menzionati agli articoli 24 e 35, una chiusura doganale e' deteriorata in corso di viaggio o se delle merci sono state distrutte o danneggiate senza lesione delle chiusure doganali, il carnet TIR dovra' essere utilizzato conformemente alla procedura prevista nell'Allegato 1 della presente Convenzione, salva restando l'eventuale applicazione delle disposizioni legislative nazionali; si dovra' inoltre stendere il processo verbale di accertamento inserito nel carnet TIR.

Convenzione-art. 26

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