LEGGE 14 maggio 1882, n. 728

Type Legge
Publication 1882-05-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;

Vista la direttiva n. 72/461 del 12 dicembre 1972, emanata dal Consiglio delle Comunita' europee, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;

Considerato che in data 30 aprile 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanita', di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Ai sensi del presente decreto s'intende per: a) carni fresche: le carni di cui alle definizioni dell'art. 2 della legge 29 novembre 1971, n. 1073; b) veterinario ufficiale: il veterinario competente ai sensi dell'articolo 14, terzo comma, lettera p), della legge 23 dicembre 1978, n. 833; c) Paese speditore: lo Stato membro dal quale le carni fresche sono spedite in un altro Stato membro; d) Paese destinatario: lo Stato membro nel quale sono spedite le carni fresche provenienti da un altro Stato membro.

Art. 2

Fatte salve le disposizioni di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1073, le carni fresche di animali domestici appartenenti alla specie bovina, suina, ovina e caprina nonche' di solipedi domestici (cavalli, asini, muli e bardotti) spedite dal territorio nazionale a quello degli altri Stati membri della Comunita' economica europea devono rispondere alle seguenti condizioni: 1) essere state ottenute da animali che non provengono da una azienda ne' da una zona nei confronti delle quali siano stati adottati provvedimenti di polizia veterinaria, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, in seguito all'insorgenza di afta epizootica, peste suina, malattia vescicolare dei suini, paralisi contagiosa dei suini (morbo di Teschen), brucellosi suina, ovina o caprina, fermo restando che: a) se non sono stati macellati tutti gli animali delle specie sensibili alla malattia e se non sono stati disinfettati i locali, la durata del provvedimento di polizia veterinaria adottato, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, nei confronti della azienda di origine e di provenienza, deve essere, a decorrere dall'ultimo caso constatato, di almeno 30 giorni per l'afta epizootica e la malattia vescicolare dei suini, di almeno 40 giorni per la peste suina e il morbo di Teschen nonche' di almeno 6 settimane per la brucellosi suina, ovina o caprina nel caso si tratti di carni fresche suine, ovine o caprine; b) nel caso si tratti di afta epizootica, malattia vescicolare dei suini o di morbo di Teschen, se non sono stati macellati tutti gli animali delle specie sensibili alle malattie ed esistenti nel focolaio e non sono stati disinfettati i locali, il raggio della zona infetta di cui allo art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, non puo' essere inferiore a due chilometri. Il provvedimento di dichiarazione di zona infetta deve essere mantenuto fino a che i ricoveri e i locali infetti sono oggetto di misure di polizia veterinaria; tuttavia, se tutti gli animali recettivi esistenti nel focolaio sono stati abbattuti, il provvedimento di zona infetta puo' essere revocato trascorsi quindici giorni dall'abbattimento degli animali; 2) essere ottenute in macelli nei quali non siano stati constatati casi di afta epizootica, peste suina, malattia vescicolare dei suini e morbo di Teschen. In caso di insorgenza di afta epizootica, peste suina, malattia vescicolare dei suini e morbo di Teschen in un macello autorizzato all'esportazione di carni fresche la autorita' sanitaria competente adotta le misure necessarie per escludere dall'esportazione le carni sospette di contagio. Il macello potra' essere riattivato per l'esportazione solo dopo che sia stata eliminata ogni causa di contagio.

Art. 3

Le carni fresche di solipedi domestici o di animali domestici delle specie ovina e caprina, spedite dal territorio nazionale a quello degli altri Stati membri della CEE, oltre a rispondere alle condizioni indicate nel precedente art. 2, devono provenire da animali che abbiano soggiornato nel territorio della Comunita' economica europea almeno ventuno giorni immediatamente precedenti la macellazione o trovarsi sin dalla nascita, nel caso di animali di eta' inferiore a ventuno giorni.

Art. 4

(( Le carni fresche ottenute da animali, che non rispondono alle disposizioni degli articoli 2 e 3, non possono essere munite di bollo sanitario comunitario, di cui al punto 40, capitolo IX, dell'allegato I, alla legge 29 novembre 1971, n. 1073. In deroga alle disposizioni di cui al primo comma, le carni fresche, ancorche' ottenute da animali che non rispondono alle disposizioni degli articoli 2 e 3, possono essere bollate conformemente all'allegato I, capitolo IX, alla legge 29 novembre 1971, n. 1073, purche': a) tali animali siano stati macellati in macelli e laboratori di sezionamento riconosciuti idonei dal Ministero della sanita', ai sensi dell'art. 6 della predetta legge n. 1073 del 1971; b) al bollo di cui all'allegato I, capitolo IX, alla legge 29 novembre 1971, n. 1073, sia immediatamente sovrapposto il bollo speciale previsto nell'allegato al presente decreto; c) le carni cosi' ottenute non siano destinate alla spedizione negli Stati membri della CEE come carni fresche. Per la definizione e l'utilizzazione degli strumenti per la bollatura si applicano le disposizioni di cui all'allegato I, capitolo IX, punto 39, alla legge 29 novembre 1971, n. 1073. Le carni, di cui al secondo comma del presente articolo, devono essere ottenute, sezionate, trasportate ed immagazzinate separatamente o in un momento diverso rispetto alle carni fresche destinate come tali alla spedizione negli altri Stati membri della CEE)).

Art. 5

Fatte salve le disposizioni sanitarie di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1073, l'importazione di carni fresche di animali domestici appartenenti alle specie bovina, suina, ovina e caprina nonche' di solipedi domestici provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' economica europea e' consentita alle condizioni che dette carni rispondano alle stesse garanzie zoosanitarie previste per la spedizione delle medesime dall'Italia verso gli Stati membri. Nei confronti dei Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea si applica il disposto dell'art. 25, primo comma, della legge 29 novembre 1971, n. 1073, per quanto concerne il rispetto delle garanzie zoosanitarie previste nel presente articolo.

Art. 6

Con ordinanza del Ministro della sanita' potranno essere concesse a uno o a piu' Stati membri, purche' concedano all'Italia il medesimo trattamento, autorizzazioni generali o limitate a casi determinati in base alle quali potranno spedire nel territorio nazionale carni fresche che, in deroga alle disposizioni del precedente art. 3, non provengano da animali che abbiano soggiornato nel territorio della Comunita' almeno ventuno giorni immediatamente prima della macellazione o che vi si trovino dalla nascita se trattasi di animali di eta' inferiore a ventuno giorni. Qualora sia stata concessa una autorizzazione generale, il Ministero della sanita' provvedera' ad informare immediatamente la commissione della Comunita' e le competenti autorita' centrali degli altri Stati membri, la concessione delle autorizzazioni previste dal presente articolo e' subordinata alla concessione di corrispondenti autorizzazioni da parte dei Paesi di transito interessati.

Art. 7

I veterinari di confine vietano l'inoltro a destinazione di carni fresche provenienti da Paesi membri della Comunita' quando, a seguito del controllo sanitario, sia stato constatato che non sono state osservate le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 ((fatto salvo quanto disposto dall'art. 4)). In tal caso, ove non si oppongono motivi di carattere sanitario, le carni fresche possono essere rispedite all'origine su richiesta dello speditore o del suo mandatario. Qualora il Paese speditore o eventualmente il Paese di transito non autorizzino la rispedizione o sia vietata l'immissione in commercio delle carni fresche per i motivi di cui al primo comma, puo' essere ordinata la distruzione della partita. Per l'applicazione delle misure di cui al presente articolo si applicano le norme di cui al terzo e al quarto comma dell'art. 9 della legge 29 novembre 1971, n. 1073.

Art. 8

Agli speditori di carni fresche per le quali sia stata vietata l'introduzione in Italia ai sensi del precedente art. 7 e' accordato il diritto, ove non si oppongano motivi di carattere sanitario e prima del respingimento o della distruzione delle carni stesse, di ottenere il parere di un esperto veterinario comunitario, nel rispetto delle procedure e con le modalita' di cui agli articoli 16 e 18 della legge 29 novembre 1971, n. 1073.

Art. 9

Su iniziativa del Ministero della sanita', le competenti autorita' italiane provvedono a proporre alla commissione della Comunita' i nomi di almeno due esperti veterinari italiani di provata competenza, comunicandone altresi' la specializzazione e l'esatto recapito, affinche' la commissione li inserisca nell'apposito elenco di esperti incaricati di effettuare le perizie di cui al precedente art. 8.

Art. 10

Per quanto riguarda l'insorgenza nel territorio italiano nazionale di malattie a carattere epizootico o di nuove malattie gravi e contagiose degli animali nonche' i divieti e le limitazioni da adottare qualora vi sia pericolo di propagazione di malattie degli animali in seguito alla introduzione di carni fresche provenienti da uno Stato membro, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge 29 novembre 1971, n. 1073.

Art. 11

Salvo che il fatto costituisca reato, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 4 milioni. Per l'irrogazione della predetta sanzione pecuniaria amministrativa e per l'applicazione delle relative sanzioni amministrative accessorie si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 12

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

PERTINI SPADOLINI - ABIS - COLOMBO - ANDREATTA - ALTISSIMO - DARIDA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 ottobre 1982

Atti di Governo, registro n. 42, foglio 25

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