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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1982, n. 729

Current text a fecha 1982-10-12

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;

Vista la direttiva n. 75/405 del 14 aprile 1975, emanata dal Consiglio delle Comunita' europee, concernente la limitazione dell'uso di prodotti petroliferi nelle centrali elettriche;

Considerato che in data 14 maggio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

La costruzione di nuove centrali elettriche che utilizzino esclusivamente o principalmente combustibili derivati dal petrolio e non rientrino tra quelle previste nei programmi formulati dall'ENEL e approvati dal CIPE entro il 31 dicembre 1975 e la conversione a tali combustibili di centrali esistenti possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato soltanto nei seguenti casi: se la centrale elettrica ha una potenza inferiore a 10 MW o e' destinata esclusivamente alla produzione di energia destinata a far fronte ai bisogni delle ore di punta o a costituire delle riserve; se i prodotti derivati dal petrolio sono destinati esclusivamente all'accensione ed al mantenimento della combustione di altri prodotti e se il loro apporto energetico totale resta debole; se il combustibile derivato dal petrolio e' un prodotto residuo che non puo' essere meglio valorizzato in altro modo; se l'approvvigionamento di altri combustibili non puo' essere garantito o se la loro utilizzazione non puo' essere presa in considerazione per motivi economici, tecnici o di sicurezza; se particolari motivi di protezione dell'ambiente rendono indispensabile l'utilizzo di prodotti petroliferi in una centrale elettrica.

Art. 2

Prima del rilascio dell'autorizzazione dovra' essere verificato se non sia opportuno, per ragioni di sicurezza di approvvigionamento del combustibile, equipaggiare la centrale elettrica in questione con impianti bivalenti che consentano di utilizzare il carbon fossile come combustibile di sostituzione.

Art. 3

Le autorizzazioni concesse dovranno essere comunicate alla commissione della Comunita' europea con l'indicazione dettagliata dei motivi che le giustificano.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

PERTINI SPADOLINI - ABIS - COLOMBO - ANDREATTA - MARCORA - DARIDA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 ottobre 1982

Atti di Governo, registro n. 42, foglio n. 24