LEGGE 7 agosto 1982, n. 746
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Granducato del Lussemburgo sui servizi aerei tra i loro rispettivi territori, firmato a Roma il 24 gennaio 1980.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 16 dell'accordo stesso.
PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - FORMICA - BALZAMO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Agreement
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG FOR AIR SERVICES BETWEEN THEIR RESPECTIVE TERRITORIES Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo. ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO SUI SERVIZI AEREI TRA I LORO RISPETTIVI TERRITORI firmato a Roma il 24 gennaio 1980 Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Granducato di Lussemburgo, avendo ratificato la Convenzione sull'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e desiderando concludere un accordo al fine di istituire servizi aerei tra i loro rispettivi territori, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. (Definizioni) Ai fini del presente Accordo, salvo che il contesto non richieda diversamente: (a) il termine "la Convenzione" indica la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprende ogni allegato adottato ai sensi dell'articolo 90 di tale Convenzione e qualsiasi emendamento agli allegati o alla Convenzione, ai sensi degli articoli 90 e 94 della stessa, ove tali allegati ed emendamenti siano divenuti operativi o siano stati ratificati da entrambe le Parti contraenti; (b) il termine "autorita' aeronautiche" indica: nel caso della Repubblica italiana, il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile e qualsiasi persona o ente autorizzati ad esercitare una particolare funzione in relazione al presente Accordo; e, nel caso del Granducato di Lussemburgo, il Ministero dei trasporti ed ogni altra persona od organismo autorizzati ad esercitare una particolare funzione in relazione al presente Accordo; (c) l'espressione "impresa designata" indica un'impresa di trasporto aereo che sia stata designata o autorizzata in conformita' dell'articolo 4 del presente Accordo; (d) il termine "territorio" in relazione ad uno Stato ha il significato ad esso attribuito dall'articolo 2 della Convenzione; (e) i termini "servizio aereo", "servizi aerei internazionali", "impresa" e "sosta per scopi non di traffico" avranno il significato rispettivamente loro assegnato dall'articolo 96 della Convenzione.
Accordo-art. 2
Articolo 2. (Applicabilita' della Convenzione di Chicago) Le disposizioni del presente Accordo saranno soggette alle disposizioni della Convenzione ove tali disposizioni siano applicabili ai servizi aerei internazionali.
Accordo-art. 3
Articolo 3. (Concessione di diritti) (1) Ciascuna Parte contraente accorda all'altra Parte contraente, in relazione ai servizi aerei internazionali convenuti, i seguenti diritti: (a) il diritto di sorvolare il suo territorio senza atterrarvi; (b) il diritto di effettuare sul suo territorio e mentre opera sulle rotte specificate, soste per scopi non di traffico. (2) Ciascuna Parte contraente accorda all'altra Parte contraente i diritti previsti o specificati nella sezione appropriata della tabella riportata nell'allegato al presente Accordo. Tali servizi e rotte saranno denominati qui di seguito rispettivamente "i servizi convenuti" e "le rotte specificate". Nell'effettuare un servizio convenuto su una rotta specificata, l'impresa designata da ciascuna Parte contraente, in aggiunta ai diritti specificati nel paragrafo (1) del presente articolo, godra' anche del diritto di effettuare soste sul territorio dell'altra Parte contraente nei punti specificati per tale rotta nel programma allegato al presente Accordo, al fine di sbarcare ed imbarcare passeggeri, merci e posta. (3) Nulla di quanto contenuto nel paragrafo (2) del presente articolo, dovra' essere inteso conferire all'impresa di una Parte contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte contraente passeggeri, merci e posta trasportati contro pagamento e destinati ad un altro punto del territorio di quest'altra Parte contraente.
Accordo-art. 4
Articolo 4. (Designazione delle imprese di trasporto aereo) (1) Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di designare per iscritto all'altra Parte contraente un'impresa di trasporto aereo per l'esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate. (2) L'altra Parte contraente, al ricevimento della designazione e in conformita' delle disposizioni dei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, concedera' senza indugio all'impresa designata la relativa autorizzazione di esercizio. (3) Le autorita' aeronautiche di una delle Parti contraenti possono richiedere che un'impresa designata dall'altra Parte contraente sia di loro gradimento e che sia qualificata a soddisfare le condizioni prescritte ai sensi delle leggi e dei regolamenti che esse applicano normalmente all'attivita' di vettori aerei e all'esercizio di servizi aerei internazionali in conformita' con le disposizioni della Convenzione. (4) Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di rifiutare l'autorizzazione operativa di cui al paragrafo (2) di questo articolo o di imporre le condizioni che possa ritenere necessarie per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 3 del presente Accordo da parte di una impresa di trasporto aereo, qualora non ritenga che la proprieta' e il controllo effettivi di tale impresa siano nelle mani della Parte contraente o di cittadini della Parte contraente che ha designato l'impresa di trasporto aereo. (5) L'impresa cosi' designata ed autorizzata potra' iniziare ad effettuare i servizi convenuti in qualsiasi momento, purche' per essi siano in vigore tariffe fissate in conformita' delle disposizioni dell'articolo 9 del presente Accordo.
Accordo-art. 5
Articolo 5. (Revoca o sospensione dell'autorizzazione operativa) (1) Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di revocare l'autorizzazione operativa o di sospendere l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 3 del presente Accordo da parte dell'impresa di trasporto aereo designata dall'altra Parte contraente o di imporre tutte le condizioni che essa possa ritenere necessarie per l'esercizio di tali diritti: (a) qualora non sia accertato che la proprieta' ed il controllo effettivi di tale impresa siano nelle mani della Parte contraente che ha designato l'impresa o di cittadini di tale Parte contraente; o (b) qualora tale impresa non osservi le leggi e i regolamenti della Parte contraente che concede tali diritti; o (c) qualora l'impresa non operi in conformita' delle disposizioni previste dal presente Accordo. Salvo il caso in cui una revoca, sospensione o imposizione immediati delle condizioni indicate nel paragrafo (1) di questo articolo non siano indispensabili per impedire ulteriori infrazioni delle leggi o dei regolamenti, tali diritti saranno esercitati solo dopo una consultazione con l'altra Parte contraente.
Accordo-art. 6
Articolo 6. (Esenzione da tasse su attrezzature, carburante, scorte etc.) (1) Gli aeromobili dell'impresa designata da una delle Parti contraenti, impiegati nell'effettuazione dei servizi convenuti dal presente Accordo, nonche' il carburante, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo di tali aeromobili saranno esenti da dazi doganali, spese d'ispezione e altri diritti o tasse all'arrivo sul territorio dell'altra Parte contraente. (2) Saranno inoltre esenti da detti dazi doganali e tasse, con l'esclusione di quelli relativi a servizi resi: (a) il carburante, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali introdotte nel territorio di una Parte contraente e destinati all'esclusivo uso di aeromobili dell'impresa designata da quest'ultima; (b) il carburante, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali imbarcate a bordo dell'aeromobile dell'impresa designata da una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte contraente, e impiegati nell'effettuazione dei servizi convenuti, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'autorita' di detta altra Parte contraente e destinati all'esclusivo uso di tale aeromobile durante il servizio aereo. (3) Le provviste che beneficino delle esenzioni di cui ai paragrafi precedenti non dovranno essere usate per scopi diversi da quelli relativi al servizio aereo internazionale; qualora tali provviste non possano essere usate o consumate dovranno essere riesportate a meno che, in conformita' con i regolamenti in vigore nel territorio della Parte contraente interessata, non ne venga concesso il trasferimento ad altre imprese o la loro nazionalizzazione. (4) Le esenzioni di cui al presente articolo, incluse quelle relative ai sopraindicati materiali usati o consumati durante il volo sopra il territorio della Parte contraente che concede le esenzioni, sono accordate su base di reciprocita' e potranno essere soggette all'osservanza di particolari formalita' normalmente applicabili in detto territorio, inclusi i controlli doganali.
Accordo-art. 7
Articolo 7. (Criteri relativi alla capacita) (1) Le imprese designate di entrambe le Parti contraenti avranno equa ed eguale possibilita' di effettuare i servizi convenuti tra i loro rispettivi territori. (2) Nell'effettuare i servizi convenuti, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente terra' conto degli interessi dell'impresa dell'altra Parte contraente in modo da non ledere i servizi che quest'ultima effettua sulle rotte specificate o su parte delle stesse. (3) I servizi convenuti effettuati dalle imprese designate di entrambe le Parti contraenti saranno ragionevolmente adeguati alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere come loro obiettivo principale la disponibilita' di un ragionevole indice di capacita' in modo da soddisfare adeguatamente le esigenze attuali e quelle ragionevolmente relative al trasporto di passeggeri, merci e posta tra il territorio della Parte contraente che ha designato l'impresa e il territorio dell'altra Parte contraente.
Accordo-art. 8
Articolo 8. (Effettuazione dei servizi convenuti) (1) Prima dell'inizio di ogni calendario IATA, le imprese designate dalle due Parti contraenti dovranno concordare la capacita' e la frequenza dei servizi convenuti, una tabella degli orari ed altre condizioni economiche e tecniche relative all'attivita' dei servizi convenuti, in conformita' delle disposizioni dell'articolo 7 del presente Accordo. (2) L'impresa designata di ciascuna Parte contraente dovra', non piu' tardi di sessanta (60) giorni prima della data di entrata in funzione di ogni servizio convenuto, far conoscere la tabella degli orari proposta alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente per l'approvazione. Tale tabella degli orari includera' il tipo di servizio e di aereo che verra' usato, il volo previsto ed ogni altra informazione utile.
Accordo-art. 9
Articolo 9. (Tariffe) (1) Ai sensi dei paragrafi che seguono, il termine "tariffa" indica il prezzo convenuto per trasporto di passeggeri e carico e le sue condizioni di applicazione, ivi inclusi i diritti di agenzia e altri servizi ausiliari ma escluso il costo e le condizioni per il trasporto della posta. (2) Le tariffe addebitabili dall'impresa di una Parte contraente per il trasporto da e per il territorio dell'altra Parte contraente saranno fissate a livelli ragionevoli, tenendo in debito conto tutti i relativi fattori ivi inclusi il costo d'esercizio, un ragionevole utile e le tariffe di altre imprese. (3) Le tariffe di cui al paragrafo (2) del presente articolo dovranno possibilmente essere concordate tra le imprese designate delle due Parti contraenti, in consultazione con altre imprese che operano sull'intera rotta o su parte di essa. Tale accordo dovra', se possibile, essere raggiunto adottando la procedura per la determinazione delle tariffe seguita dall'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA). (4) Le tariffe cosi' concordate saranno sottoposte all'approvazione delle autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Questo periodo puo' essere risotto in casi speciali, previo consenso delle suddette autorita'. (5) Tale approvazione deve essere formulata esplicitamente. Qualora nessuna delle autorita' aeronautiche abbia espresso la propria disapprovazione entro trenta (30) giorni dalla data della proposta, in conformita' al paragrafo (4) del presente articolo, le tariffe saranno considerate approvate. Qualora il periodo per la presentazione della proposta venga ridotto, come previsto dal paragrafo (4), le autorita' aeronautiche possono concordare che il periodo utile per la notifica della non accettazione sia inferiore ai trenta (30) giorni. (6) Nel caso di mancato accordo relativamente alle tariffe, conformemente al paragrafo (3) del presente articolo, o qualora nel periodo indicato al paragrafo (5) Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente comunichino alle autorita' dell'altra Parte contraente di non essere d'accordo su una qualsiasi tariffa concordata conformemente alle disposizioni del paragrafo (3) del presente articolo, le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti dovranno cercare di fissarla con un accordo tra loro e dopo essersi consultate con le autorita' aeronautiche di ogni Stato il cui parere sia considerato utile. (7) Qualora le autorita' aeronautiche non concordino sulla approvazione di una qualsiasi tariffa a loro sottoposta ai sensi del paragrafo (4) del presente articolo o per fissare qualsiasi tariffa ai sensi del paragrafo (6) del presente articolo, la questione dovra' essere risolta in conformita' con le disposizioni dell'articolo 13 del presente Accordo. (8) Le tariffe stabilite in conformita' delle disposizioni del presente articolo resteranno in vigore sino a quando non saranno fissate le nuove tariffe.
Accordo-art. 10
Articolo 10. (Applicazioni delle leggi e dei regolamenti) Le leggi e i regolamenti di una Parte contraente relativi all'ingresso o alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impegnati in servizi aerei internazionali, o relativi all'impiego di tali aeromobili per servizi aerei nell'ambito del proprio territorio, saranno applicati agli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte contraente e dovranno essere rispettati da tali aeromobili dal momento dell'ingresso nel territorio della prima Parte contraente sino al momento della partenza. Le leggi e i regolamenti di una Parte contraente relativi all'ingresso e all'uscita di passeggeri, equipaggi, merci e posta aerei, ivi inclusi i regolamenti riguardanti l'ammissione, lo sdoganamento, l'immigrazione, i passaporti e la quarantena, si applicheranno ai passeggeri, agli equipaggi, alle merci e alla posta trasportati dagli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte contraente dal momento dell'arrivo sul territorio della prima Parte contraente sino al momento della partenza.
Accordo-art. 11
Articolo 11. (Trasferimento di utili) Ciascuna Parte contraente concede all'impresa designata dell'altra Parte contraente il diritto di trasferire liberamente gli incassi eccedenti le spese realizzate da tale impresa nel territorio dell'altra Parte contraente. Tali trasferimenti dovranno effettuarsi sulla base del tasso ufficiale di cambio per i pagamenti correnti o, qualora questo non sia stato fissato, al tasso di cambio per i pagamenti correnti prevalente sui mercati esteri il giorno della presentazione della richiesta di trasferimento da parte dell'impresa designata dall'altra Parte contraente.
Accordo-art. 12
Articolo 12. (Consultazioni) (1) In uno spirito di stretta collaborazione le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno periodicamente allo scopo di assicurare che i principi definiti nel presente Accordo e nel suo allegato siano applicati e che gli obiettivi ivi indicati siano realizzati in modo soddisfacente. (2) Qualora una delle due Parti contraenti ritenga opportuno modificare i termini del presente Accordo essa potra' presentare in qualsiasi momento una proposta scritta all'altra Parte contraente. Le consultazioni tra le due Parti contraenti in relazione alle proposte modifiche potranno essere sia verbali che scritte e, ove non sia diversamente concordato, dovranno iniziare entro sessanta giorni dalla data di presentazione di una richiesta in tal senso. (3) Qualora una delle due Parti contraenti desideri modificare l'allegato al presente Accordo, tale modifica dovra' essere concordata mediante consultazioni tra le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti. (4) Ogni modifica al presente Accordo o al suo allegato in conformita' a quanto disposto dai paragrafi (2) e (3) del presente articolo entrera' in vigore dopo la conferma avvenuta tramite uno scambio di Note diplomatiche.
Accordo-art. 13
Articolo 13. (Componimento delle controversie) (1) Qualora sorga una controversia tra le Parti contraenti sull'interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti contraenti dovranno, in primo luogo cercare di risolverla mediante negoziati tra loro. (2) Qualora non riescano a comporre la controversia mediante il negoziato, le Parti contraenti potranno affidarsi al parere di un organismo o persona; nel caso non ritengano di farlo la controversia, su richiesta di una delle Parti contraenti, sara' sottoposta all'esame di un tribunale formato da tre arbitri, due dei quali saranno nominati dalle Parti contraenti e il terzo dai due cosi' designati. Ciascuna delle Parti contraenti nominera' un arbitro entro sessanta (60) giorni dalla data di ricezione di una notifica da parte dell'altra Parte contraente e attraverso i canali diplomatici, con la richiesta di un arbitrato della controversia mediante ricorso a detto tribunale. Il terzo arbitro sara' nominato entro un successivo periodo di sessanta (60) giorni. Qualora una delle Parti contraenti non nomini un arbitro entro il periodo specificato o qualora il terzo arbitro non sia nominato entro il periodo specificato, il presidente del Consiglio della Organizzazione internazionale per l'aviazione civile potra', su richiesta di una delle Parti contraenti, nominare uno o piu' arbitri a seconda dei casi. In tale eventualita' il terzo arbitro dovra' avere la cittadinanza di un Paese terzo e agira' in qualita' di presidente del tribunale arbitrale. (3) Le Parti contraenti dovranno attenersi ad ogni decisione adottata in conformita' del paragrafo (2) del presente articolo.
Accordo-art. 14
Articolo 14. (Convenzioni multilaterali) Qualora venga conclusa una Convenzione generale multilaterale relativa ai trasporti aerei cui aderiscano entrambe le Parti contraenti, il presente Accordo sara' emendato casi da conformarsi alle disposizioni di tale convenzione.
Accordo-art. 15
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.