LEGGE 14 maggio 1882, n. 748
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Art. 19 - nell'art. 19, relativo al corso di laurea in scienze politiche, nell'elenco degli insegnamenti che possono essere impartiti o mutuati dalla facolta' in relazione agli indirizzi, sono aggiunti i seguenti: storia del pensiero economico; diritto internazionale del lavoro; politica internazionale; scienza della politica (corso avanzato); partiti politici e gruppi di pressione; teoria dello sviluppo politico; amministrazione comparata; studi strategici; sociologia dei processi culturali; teoria e metodi della pianificazione sociale; metodologia delle scienze politiche.
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 ottobre 1982
Registro n. 113 Istruzione, foglio n. 336
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