LEGGE 15 ottobre 1982, n. 757
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Nel secondo comma dell'articolo unico della legge 6 dicembre 1971, n. 1076, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non dà diritto all'ammissione agli esami di abilitazione e di concorso a cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica". Restano salvi i diritti quesiti sulla base della normativa precedente all'entrata in vigore della presente legge.
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