LEGGE 30 maggio 1882, n. 768
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 18 dicembre 1980, n. 864, concernente il finanziamento del terzo censimento generale dell'agricoltura, del dodicesimo censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del sesto censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato;
Visto l'art. 33 della legge 7 agosto 1982, n. 526;
Visti l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 228;
Visti i regolamenti del Consiglio delle Comunita' europee n. 218/78 del 19 dicembre 1977, e successive modificazioni, e n. 357/79 del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni;
Considerato che in data 5 giugno 1982, ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1980, n. 864, lo schema del presente provvedimento e' stato inviato per il parere alla commissione consultiva interregionale;
Considerato altresi' che la predetta commissione non si e' espressa nel termine stabilito e che pertanto deve ritenersi completato il procedimento previsto dalla citata legge 18 dicembre 1980, n. 864;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
EMANA
il seguente regolamento:
Titolo I DATA DI RILEVAZIONE E CAMPO DI OSSERVAZIONE
Art. 1
Il terzo censimento generale dell'agricoltura ha luogo nel giorno 24 ottobre 1982.
Art. 2
Il censimento generale dell'agricoltura rileva in ciascun comune: a) la consistenza numerica delle aziende agricole, forestali e zootecniche, di qualsiasi ampiezza e da chiunque condotte; b) le caratteristiche strutturali fondamentali delle singole aziende, quali la forma giuridica, la superficie, il sistema di conduzione, l'utilizzazione dei terreni, l'irrigazione, la consistenza degli allevamenti, i mezzi meccanici, gli impianti, i fabbricati rurali, il lavoro, la partecipazione a cooperative agricole e ad organismi associativi simili, la vendita dei prodotti e i vincoli contrattuali delle aziende. Per le aziende che praticano la coltivazione della vite, la rilevazione si uniforma a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni.
Art. 3
Le aziende agricole, forestali e zootecniche vengono censite nel comune in cui sono ubicati i terreni che le costituiscono. Le aziende, i cui terreni siano situati in due o piu' comuni, vengono censite nel comune in cui e' situato il centro aziendale ove esista, oppure, in mancanza di questo nel comune ove e' ubicata la maggior parte dei terreni.
Titolo II UNITA E MODELLI DI RILEVAZIONE
Art. 4
L'unita' di rilevazione del censimento e' l'azienda agricola, forestale e zootecnica. Per azienda agricola, forestale e zootecnica si intende l'unita' tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ad attrezzature varie, in cui si attua la produzione agricola, forestale e zootecnica ad opera di un conduttore, e cioe' persona fisica, societa' od ente, che ne sopporta il rischio, sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione ad un mezzadro o colono parziario. Sono unita' di rilevazione anche le aziende zootecniche prive di terreno agrario.
Art. 5
Le notizie oggetto del censimento sono raccolte con questionario predisposto dall'Istituto centrale di statistica conforme al mod. ISTAT/CA/1 allegato al presente decreto. Esse, a seconda della loro natura, sono riferite alla data del 24 ottobre 1982 o all'annata agraria 1 novembre 1981-31 ottobre 1982.
Titolo III ORGANI DEL CENSIMENTO
Art. 6
L'Istituto centrale di statistica, anche attraverso i propri uffici regionali ed interregionali, impartisce le istruzioni necessarie all'esecuzione del censimento e sovraintende a tutte le operazioni relative, adottando i provvedimenti necessari per il tempestivo e regolare svolgimento del censimento stesso. Inoltre l'istituto promuove, nelle forme ritenute piu' efficaci, idonea attivita' di informazione e pubblicita' in merito alla rilevazione censuaria al fine di assicurare la collaborazione dei conduttori di azienda. Per l'esecuzione del censimento l'Istituto puo' avvalersi, ai sensi dell'art. 17 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, della collaborazione delle amministrazioni statali centrali e locali, delle regioni e province autonome, delle amministrazioni provinciali e comunali, di ogni altro ente pubblico, nonche' degli enti privati soggetti comunque a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato.
Art. 7
In ogni regione viene costituita, con provvedimento del presidente dell'Istituto centrale di statistica, una commissione regionale di censimento avente il compito di agevolare nell'ambito regionale il regolare e corretto adempimento delle funzioni attribuite agli organi di censimento, nonche' di svolgere opera informativa e divulgativa sulle finalita' del censimento stesso. La commissione, presieduta da un funzionario dell'Istituto centrale di statistica, e' composta da: esperti designati dalla regione in numero non superiore a sei tra i quali i responsabili dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e dell'ispettorato ripartimentale delle foreste o degli organi che ne hanno assunto le funzioni, nonche' il responsabile del servizio veterinario, della provincia capoluogo di regione; un rappresentante del commissario del Governo; un rappresentante dell'ufficio provinciale di censimento con sede nel comune capoluogo di regione; un rappresentante dell'ufficio regionale o interregionale di corrispondenza dell'ISTAT; un rappresentante di ciascuna delle quattro organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura, piu' rappresentative in sede regionale. Un funzionario dell'ufficio regionale o interregionale di corrispondenza dell'ISTAT svolge le funzioni di segretario. In ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano viene costituita una commissione provinciale di censimento con i compiti previsti dal primo comma del presente articolo. Tale commissione, presieduta da un funzionario della provincia autonoma e' composta da: un rappresentante dell'ISTAT; esperti designati dalla provincia autonoma in numero non superiore a cinque tra i quali i responsabili dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e dell'ispettorato ripartimentale delle foreste o degli organi che ne hanno assunto le funzioni, nonche' il responsabile del servizio veterinario della provincia; un rappresentante del commissario del Governo; un rappresentante dell'ufficio provinciale di censimento; un rappresentante di ciascuna delle quattro organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura, piu' rappresentative in sede provinciale. Le funzioni di segretario vengono svolte da un funzionario designato dall'ufficio di statistica della provincia autonoma. Le regioni e le province autonome che, assumendosene l'onere finanziario, intendessero svolgere in sede locale opera informativa e divulgativa sulle finalita' del censimento e sulla sua importanza, ne informeranno tempestivamente le commissioni di cui ai commi precedenti al fine del necessario coordinamento con la pubblicita' promossa dall'Istituto centrale di statistica.
Art. 8
Sono organi periferici dell'Istituto centrale di statistica ai fini del censimento: a) gli uffici provinciali di censimento, aventi il compito di coordinare le operazioni di censimento nell'ambito della provincia. Essi provvedono a svolgere una assidua opera di vigilanza diretta ad assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle operazioni affidate agli uffici comunali di censimento, secondo il calendario predisposto dall'Istituto centrale di statistica. La qualifica e le attribuzioni di ufficio provinciale di censimento spettano all'ufficio provinciale di statistica presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ovvero, nelle province ove tale ufficio non esiste, all'ufficio che ne ha assunto le funzioni. Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero il dirigente dell'ufficio che ha assunto le funzioni dell'ufficio provinciale di statistica, assume le funzioni di dirigente dell'ufficio provinciale di censimento. Per i compiti di vigilanza e di assistenza durante le varie fasi di censimento, gli uffici provinciali di censimento si avvalgono di appositi ispettori provinciali; b) gli uffici comunali di censimento, aventi il compito di svolgere le varie operazioni di censimento nell'ambito dei rispettivi territori. La qualifica e le attribuzioni di ufficio comunale di censimento spettano: 1) all'ufficio comunale di statistica istituito a norma della legge 16 novembre 1939, n. 1823, o comunque esistente; 2) all'ufficio gia' costituito dal sindaco in occasione del dodicesimo censimento generale della popolazione del 1981, nei comuni in cui non esiste l'ufficio comunale di statistica. Nei comuni di cui al punto 1) il dirigente dell'ufficio comunale di statistica assume le funzioni di dirigente dell'ufficio comunale di censimento; negli altri comuni la qualifica di dirigente dell'ufficio comunale di censimento spetta al segretario comunale oppure a persona tecnicamente idonea da lui delegata. In ogni caso, il segretario comunale e' responsabile del funzionamento dell'ufficio.
Art. 9
In ciascuna provincia, le regioni e le province autonome, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, procedono alla costituzione di uffici intercomunali di censimento aventi il compito di assicurare, ai comuni compresi nel territorio di rispettiva competenza, assistenza tecnica nelle varie operazioni di censimento, in conformita' alle direttive dell'Istituto stesso. In particolare tale opera di assistenza tecnica viene prestata nelle seguenti fasi del censimento: aggiornamento degli elenchi delle aziende agricole; reperimento ed istruzione dei rilevatori; raccolte dei dati; revisione quantitativa e qualitativa dei questionari. La qualifica e le funzioni di ufficio intercomunale di censimento spettano agli organi periferici degli ispettorati provinciali dell'agricoltura ovvero agli uffici che ne hanno assunto le funzioni, ciascuno per il territorio di propria competenza. Nelle zone in cui tali organi non esistano o risultino carenti in relazione alle esigenze del censimento, la qualifica e le funzioni dell'ufficio intercomunale di censimento possono essere attribuite anche agli uffici ed enti pubblici o loro organi periferici che in sede locale operano istituzionalmente nel settore agricolo, preventivamente individuati dalle regioni e province autonome d'intesa con l'Istituto centrale di statistica. La qualifica di dirigente dell'ufficio intercomunale di censimento spetta ai responsabili degli anzidetti organi periferici degli ispettorati provinciali dell'agricoltura ovvero e' attribuita a persona tecnicamente idonea dell'ufficio o ente pubblico che abbia assunto la qualifica e le funzioni di ufficio intercomunale di censimento.
Art. 10
Per assicurare la regolare ed uniforme applicazione delle norme di esecuzione del censimento e per armonizzare il servizio di assistenza ai comuni da parte degli uffici intercomunali di censimento, e' costituito, presso l'ufficio provinciale di censimento, un comitato di coordinamento formato: dal dirigente dell'ufficio provinciale di censimento che lo presiede; da rappresentanti della regione o della provincia autonoma, fino ad un massimo di tre, scelti tra i dipendenti della regione o provincia stessa, o di altro ente pubblico, che operano in sede provinciale nel settore dell'agricoltura, tra i quali l'addetto statistico provinciale per le statistiche agricole, ove esista; da un rappresentante della prefettura; dal capo ufficio statistica dell'ufficio provinciale di statistica.
Art. 11
In ogni comune e' data facolta' al sindaco di costituire una commissione comunale di censimento avente il compito di facilitare l'esecuzione del censimento fornendo ai conduttori di azienda informazioni e chiarimenti sulle finalita' e sull'importanza del censimento stesso. Tale commissione, presieduta dal sindaco o da un suo delegato, e' composta: dal segretario comunale; dal dirigente dell'ufficio comunale di censimento; dal responsabile del servizio veterinario; dal preside di una scuola od istituto ad indirizzo agrario (ove esista); dal direttore didattico oppure da un insegnante elementare; da un rappresentante di ciascuna delle quattro organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura piu' rappresentative in sede comunale.
Art. 12
Il prefetto e' responsabile del buon andamento delle operazioni di censimento nell'ambito della provincia e riferisce all'Istituto centrale di statistica in ordine al regolare svolgimento delle operazioni stesse. Nel rispetto degli statuti di autonomia nella regione Valle d'Aosta e nelle province di Trento e di Bolzano le funzioni suddette sono svolte rispettivamente dal presidente della giunta regionale e dal commissario di Governo.
Art. 13
Il sindaco, coadiuvato dal segretario comunale, ha il compito di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nell'ambito del comune.
Titolo IV OPERAZIONI DEL CENSIMENTO
Art. 14
Gli uffici comunali di censimento procedono entro il 31 luglio 1982, con l'assistenza tecnica degli uffici intercomunali, alla revisione ed all'aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole forestali e zootecniche ricadenti nel proprio territorio, quali risultano dal secondo censimento generale dell'agricoltura 1970, alla ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento ed alla formazione degli stati di sezione provvisori.
Art. 15
L'ufficio provinciale di censimento, d'intesa con l'istituto centrale di statistica, e su proposta degli uffici comunali di censimento, determina il numero dei rilevatori occorrenti a ciascun comune in relazione alle unita' da censire. I rilevatori sono incaricati di espletare il servizio di raccolta dei dati, ed agiscono in completa autonomia senza vincoli di orario nel quadro delle istruzioni di carattere generale impartite dall'ISTAT e dagli organi periferici di censimento circa le modalita' da rispettare per il perseguimento dei fini propri della rilevazione censuaria. I rilevatori sono scelti tra le persone di cui all'art. 4, comma terzo, della legge 18 dicembre 1980, n. 864; ad essi verranno illustrate in apposita sede le direttive di massima entro le quali devono espletare l'incarico loro assegnato. In attuazione dell'art. 4 della legge n. 864/80 citata, il sindaco di ciascun comune, sulla scorta anche delle indicazioni fornite dal responsabile del competente ufficio intercomunale di censimento, richiede, con apposita lettera, agli uffici delle amministrazioni ed enti pubblici che esplicano attivita' nel campo della agricoltura di poter disporre di personale da essi dipendente cui affidare l'incarico di rilevatore. Le regioni e province autonome da parte loro agevoleranno l'opera dei sindaci nel reperimento dei rilevatori. Qualora in tal modo non sia stato possibile reperire il numero necessario dei rilevatori, il sindaco, con apposita lettera, richiede alle altre amministrazioni ed enti pubblici di poter disporre di personale da essi dipendente cui affidare il suddetto incarico. Sulla base delle segnalazioni pervenute, il sindaco provvede alla scelta di un congruo numero di persone in possesso dei requisiti culturali, professionali e fisici che consentano loro di assolvere nel modo migliore il delicato incarico. Solo nel caso in cui, a seguito delle anzidette operazioni, il numero dei rilevatori risulti ancora insufficiente, il sindaco provvede ad integrarlo mediante il reperimento di persone, in possesso oltre che dei necessari requisiti morali, culturali e fisici anche di conoscenze, sia pure generiche, nel campo dell'agricoltura, con priorita' a quelle iscritte nelle liste di collocamento. L'affidamento delle funzioni di rilevatore costituisce conferimento di incarico temporaneo con il carattere di lavoro autonomo, come risulta dal secondo comma del presente articolo. Le modalita' di rilevazione e le norme per la compilazione del questionario saranno illustrate dal dirigente dell'ufficio comunale di censimento in collaborazione con il funzionario responsabile del competente ufficio intercomunale di censimento e con l'ispettore provinciale di censimento. A seguito delle istruzioni sulle modalita' di rilevazione e in relazione al possesso dei requisiti anzidetti, il dirigente dell'ufficio comunale di censimento, su proposta del responsabile del competente ufficio intercomunale di censimento e sentito l'ispettore provinciale di censimento, redige un elenco delle persone idonee sulla base del quale il sindaco procede al conferimento dell'incarico ai rilevatori del numero necessario, dando la precedenza ai dipendenti pubblici. Il sindaco, d'intesa con il dirigente dell'ufficio comunale di censimento, con il responsabile del competente ufficio intercomunale di censimento e con l'ispettore provinciale di censimento, provvede a sollevare dall'incarico quei rilevatori che risultassero inadempienti in modo da pregiudicare il buon andamento delle operazioni censuarie. Essi vengono sostituiti, sempre a cura del sindaco, con altre persone scelte con i criteri indicati nel presente articolo. Ai rilevatori viene corrisposto un compenso, commisurato al lavoro svolto e comprensivo di qualsiasi rimborso spese, nella misura determinata dal comitato amministrativo dell'Istituto centrale di statistica.
Art. 16
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