DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1982, n. 774
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;
Vista la direttiva n. 77/436 del 27 giugno 1977, emanata dal Consiglio delle Comunita' europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di estratti di caffe' e di estratti di cicoria;
Considerato che in data 30 aprile 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1982;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
(( (Estratti di caffe'). ))
((
1.Si intendono per estratti di caffe', i prodotti concentrati ottenuti mediante estrazione dai grani di caffe' torrefatti, utilizzando l'acqua come unico agente di estrazione, con esclusione di qualsiasi procedimento di idrolisi mediante aggiunta di acido o di base, e contenenti esclusivamente i principi solubili e aromatici del caffe', oltre alle sostanze non solubili, tecnicamente ineliminabili, ed agli oli non solubili provenienti dal caffe'.
))
Art. 2
(( (Estratti di cicoria). ))
((
1.Si intendono per estratti di cicoria i prodotti concentrati ottenuti mediante estrazione dalla cicoria torrefatta, utilizzando l'acqua come unico agente di estrazione, con esclusione di qualsiasi procedimento di idrolisi con aggiunta di acido o di base.
2.Per cicoria si intendono le radici di Cichorium intybus L., non utilizzate per la produzione di cicoria Witloof, opportunamente pulite per essere essiccate e torrefatte per la preparazione di bevande.
))
Art. 3
Gli estratti di caffe' e di cicoria devono essere commercializzati con le denominazioni previste negli allegati al presente decreto e rispondere alle caratteristiche di composizione definite per ciascun estratto negli allegati stessi. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 LUGLIO 2000, N. 255)) Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produca estratti di caffe' o estratti di cicoria con caratteristiche difformi da quelle previste negli allegati al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.
Art. 4
((
1.Il Ministro della sanita' puo' autorizzare con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita' l'impiego di antiagglomerati per gli estratti di caffe' e di cicoria quando tali prodotti sono utilizzati nelle macchine automatiche. In tal caso le confezioni dei prodotti devono recare la dicigtura "per macchine automatiche".
Il Ministro della sanita' determina con prorio decreto particolari metodiche relative al prelievo dei campioni, nonche' i metodi di analisi per il controllo della composizione e delle caratteristiche di caffe' e di cicoria, sentita la Commissione prevista dall'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283))
Art. 5
(( (Etichettatura). ))
((
))
Art. 6
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 24 LUGLIO 2000, N. 255))
Art. 7
Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, n. 470, incompatibili con quelle contenute nel presente decreto sono abrogate.
Art. 8
Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti destinati all'esportazione.
Art. 9
Fino al 30 giugno 1983 e' consentito produrre e confezionare i prodotti di cui al presente decreto in conformita' alle norme vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso. I prodotti di cui al comma precedente possono essere posti in vendita fino al 31 dicembre 1985.
Art. 10
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
PERTINI SPADOLINI - ABIS - COLOMBO - ANDREATTA - ALTISSIMO - MARCORA - DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 ottobre 1982
Atti di Governo, registro n. 43, foglio n. 17
Allegato 1
Allegato 1 (( Denominazioni e caratteristiche degli estratti di caffe' 1. Con la denominazione di vendita "estratto di caffe' o "estratto di caffe' solubile o "caffe' solubile o "caffe' istantaneo si intendono i prodotti di cui all'articolo 1, aventi un tenore di sostanza secca ottenuta dal caffe': a) uguale o superiore al 95% in peso per l'estratto di caffe'; b) compreso tra il 70 e l'85% in peso per l'estratto di caffe' in pasta; c) compreso tra il 15 ed il 55% in peso per l'estratto di caffe' liquido. 2. L'estratto di caffe' solido o in pasta non deve contenere altre sostanze se non quelle ottenute dall'estrazione del caffe'. L'estratto di caffe' liquido puo' contenere zuccheri alimentari, torrefatti o non, in quantita' non superiore al 12% in peso.))
Allegato 2
Allegato 2 (( Denominazioni e caratteristiche degli estratti di cicoria 1. Con la denominazione di vendita "estratto di cicoria o "cicoria solubile o "cicoria istantanea si intendono i prodotti di cui all'articolo 2, aventi un tenore di sostanza secca ottenuta dalla cicoria: a) uguale o superiore al 95% in peso per l'estratto di cicoria; b) compreso tra il 70 e l'85% in peso per l'estratto di cicoria in pasta; c) compreso tra il 25 ed il 55% in peso per l'estratto di cicoria liquido. 2. L'estratto di cicoria e l'estratto di cicoria in pasta non devono contenere quantita' superiore all'1%, in peso, di sostanze non ottenute dalla cicoria. L'estratto di cicoria liquido puo' contenere zuccheri alimentari, torrefatti o non, in quantita' non superiore al 35% in peso. ))
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.