DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1982, n. 777
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;
Vista la direttiva n. 76/893 del 23 novembre 1976, emanata dal Consiglio delle Comunita' europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Considerato che in data 30 aprile 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1982;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle contenute all'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 8 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, limitatamente alla parte riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari. Le norme del presente decreto non si applicano: a) agli impianti fissi che servono per la distribuzione dell'acqua; b) agli oggetti di antiquariato o ad altri oggetti artistici manifestamente non destinati ad uso alimentare; c) ai materiali e agli oggetti posti a contatto con gli alimenti da consumare personalmente dall'utilizzatore. Per i materiali di ricopertura o di rivestimento che fanno parte degli alimenti e possono essere consumati con i medesimi, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
Art. 2
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2017, N. 29))
Art. 2-bis
2.Le prescrizioni di composizione e di cessione di cui al comma 1 si applicano fino a quando i materiali non vengano diversamente disciplinati con i decreti ministeriali di cui al primo comma dell'articolo 3.
3.I contravventori alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con l'arresto fino ad 1 anno e con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni.
Art. 3
((
1.Con decreti del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneita' all'uso cui sono destinati nonche' le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
2.Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1' giugno 1988, n. 243.
3.Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni))
Art. 4
1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2017, N. 29)).
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2017, N. 29)).
3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2017, N. 29)).
4.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2017, N. 29)).
5.I materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari devono essere accompagnati, nelle fasi diverse dalla vendita al consumatore finale, da una dichiarazione che attesti la conformita' alle norme loro applicabili rilasciata dal produttore.
6.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2017, N. 29)).
7.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2017, N. 29)).
8.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2017, N. 29)).
8-bis.Il comma 5 non si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica o di pellicola di cellulosa rigenerata quando sono manifestamente destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
9.I contravventori alle disposizioni di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire tremilioni a lire quindicimilioni.
Art. 5
Il Ministro della sanita', sentita la commissione prevista dall'articolo 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, determina, con propri decreti, i metodi ufficiali di analisi dei materiali ed oggetti di cui al presente decreto nonche' particolari metodiche relative al prelievo dei campioni.
Art. 5-bis
((
1.L'utilizzazione in sede industriale o commerciale dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari e' subordinata all'accertamento della loro conformita' alle norme del presente decreto nonche' della idoneita' tecnologica allo scopo cui sono destinati.
2.L'impresa deve essere fornita della dichiarazione di conformita' di cui all'art. 4, commi 5 e 6, ed essere sempre in grado di consentire ai competenti organi di controllo di identificare il fornitore o il produttore dei materiali o degli oggetti impiegati.
I contravventori agli obblighi di cui al comma 2 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni))
Art. 5-ter
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2017, N. 29))
Art. 6
Fermo restando il divieto ((di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004)), la produzione di materiali ed oggetti destinati all'esportazione con caratteristiche difformi da quelle stabilite con i decreti ministeriali di cui all'articolo 3 e' subordinata all'obbligo della comunicazione preventiva all'autorita' sanitaria competente in base agli ordinamenti regionali. I contravventori dell'obbligo previsto dal precedente comma sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.
Art. 7
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2017, N. 29))
Art. 8
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
PERTINI SPADOLINI - ABIS - COLOMBO - ANDREATTA - MARCORA - DARIDA -
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 ottobre 1982
Atti di Governo, registro n. 43, foglio n. 14
Allegato 1
((ALLEGATO I)) ((Materie plastiche, compresi vernici e rivestimenti Cellulosa rigenerata Elastomeri e gomma naturale Carte e cartoni Ceramiche Vetro Metalli e leghe Legno, compreso il sughero Prodotti tessili Cere di paraffina e cere microcristalline))
Allegato 2
((ALLEGATO II)) ((Parte di provvedimento in formato grafico))
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