DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1982, n. 782
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063;
Visto il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571;
Vista la legge 16 giugno 1977, n. 348;
Visti i decreti ministeriali 9 febbraio 1979 con i quali sono stabiliti, tra l'altro, i nuovi orari di insegnamento per la scuola media statale, per le scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica, pubblicati nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 20 febbraio 1979;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566;
Considerata l'opportunita' di modificare la tabella organica allegata al precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 2063/63;
Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1982;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:
Articolo unico
E' approvata la tabella allegata al presente decreto, vista e firmata dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro del tesoro, nella quale sono, per la scuola media statale: a) indicate le materie o gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento; b) stabilite le condizioni per l'istituzione delle cattedre, nonche' precisati gli obblighi d'insegnamento.
PERTINI SPADOLINI - BODRATO - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 ottobre 1982
Atti di Governo, registro n. 43, foglio n. 24
Tabella
TABELLA ORGANICA DELLA SCUOLA MEDIA Materie o gruppi di materie costituenti cattedre di ruolo o incarichi d'insegnamento. Condizione per la istituzione delle cattedre. Obblighi d'insegnamento. |Condizioni per l'istituzione della Materie o gruppi di materie |cattedra. Obblighi d'insegnamento
1) Religione (1)
Un'ora settimanale di lezione per classe.
2) italiano, storia, educazione civica, geografia Due cattedre per ogni corso. Un docente assumera' l'italiano nella prima classe e l'italiano, la storia, l'educazione civica e la geografia nella terza classe (ore 18 settimanali); l'altro docente assumera' la storia, l'educazione civica e la geografia nella prima classe e l'italiano, la storia, l'educa- zione civica e la geografia nella seconda classe (15 ore settima- nali). Ogni anno i due docenti si avvicenderanno.
3) Lingua straniera. . . Una cattedra ogni due corsi (ore 18 settimanali). Con l'obbligo d'insegnamento. Nelle classi di due corsi completi.
4) Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali Una cattedra per ogni corso (ore 18 settimanali). Con l'obbligo d'insegnamento nelle classi di un corso.
5) Educazione tecnica . Una cattedra ogni 6 gruppi di alunni costituiti ai sensi del- l'art. 4 del decreto-legge 6 set- tembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella
legge 8 novembre 1979, n. 566 (ore 18 settimanali). Con l'obbligo di insegnamento nei sei gruppi. Comunque, ogni classe non puo' dare origine alla formazione di piu' di due gruppi.
6) Educazione artistica . Una cattedra ogni tre corsi,oppure per ogni due corsi e tre classi collaterali (ore 18 settimanali), con l'obbligo d'insegnamento nei tre corsi oppure in due corsi e tre classi collaterali. Nelle scuole medie funzionanti presso gli istituti d'arte non si istituisce cattedra; l'insegna- mento si svolge presso l'istituto cui e' annessa la scuola media ed e' affidato al professore di disegno dal vero o di disegno geometrico e architettonico nonche' al professore di plastica dell'istituto d'arte. Qualora ri- sultino ore eccedenti l'orario di obbligo, dette ore sono affidate per incarico agli stessi o ad altri professori di disegno dal vero o di disegno geometrico e architettonico.
7) Educazione musicale . Una cattedra ogni tre corsi,ovvero ogni due corsi e tre classi collaterali (ore 18 settimanali) con l'obbligo d'insegnamento nelle classi dei tre corsi oppure nei due corsi e nelle tre classi collaterali. Nelle scuole medie funzionanti presso i conservatori di musica, qualora l'inserimento degli alunni nel corso di teoria, solfeggio e dettato musicale o in quello di strumento musicale determini il superamento del limite previsto dall'
art. 15 del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945
, l'insegnamento viene affidato per incarico.
(1) Non costituisce cattedra. Il Ministro della pubblica istruzione BODRATO Il Ministro del tesoro ANDREATTA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.