DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1982, n. 791

Type DPR
Publication 1982-08-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 15 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che prevede la delega al Governo per l'emanazione di norme dirette a potenziare le strutture dell'Ufficio centrale della programmazione sanitaria presso il Ministero della sanita';

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto:

Titolo I ATTRIBUZIONI E ORDINAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Art. 1

L'Ufficio centrale della programmazione sanitaria del Ministero della sanita', istituito con decreto ministeriale del 15 febbraio 1979 ai sensi dell'art. 59, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assume la denominazione di Servizio centrale della programmazione sanitaria. (1) ((2)) Al predetto Servizio sono attribuite le seguenti competenze: 1) istruire, elaborare, formulare proposte per il piano sanitario nazionale e per i suoi aggiornamenti annuali; 2) valutare il fabbisogno quali-quantitativo delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale; 3) valutare il fabbisogno delle risorse finanziarie e proporre i criteri di ripartizione delle stesse alle regioni; 4) formulare proposte per gli investimenti nel settore sanitario; 5) verificare la conformita' dei piani sanitari regionali ai principi e alle indicazioni vincolanti del piano sanitario nazionale, ai fini della promozione della questione di legittimita' costituzionale o di merito ai sensi dell'art. 127 della Costituzione; 6) compiere valutazioni dell'attivita' legislativa regionale e dell'azione amministrativa svolta ai livelli decentrati del Servizio sanitario nazionale sotto il profilo della loro conformita' con le indicazioni del piano sanitario nazionale nonche' verificare l'attuazione dei piani sanitari regionali; 7) controllare l'impiego delle risorse ai vari livelli di gestione attraverso l'analisi economico-funzionale dei rendiconti finanziari; 8) definire il sistema degli indicatori ai fini delle decisioni programmatorie; 9) coordinare le attivita' finalizzate alla progettazione, attivazione e gestione del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale; 10) progettare e gestire le procedure per il trattamento elettronico dei dati di interesse del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale e del Ministero; 11) provvedere alla trattazione degli affari amministrativi, contabili e di documentazione delle attivita' di competenza del Servizio. Fino al riordinamento del Ministero della sanita' restano ferme le disposizioni vigenti relative agli altri due uffici previsti dall'art. 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 20 giugno 1967, n. 487, concernenti il numero e le competenze delle direzioni generali del Ministero della sanita' e dei dirigenti generali ad esse preposti.

Art. 2

Il Servizio centrale della programmazione sanitaria e' articolato in un ufficio studi e coordinamento con compiti di supporto tecnico-operativo del Servizio medesimo e in dieci uffici equivalenti a divisioni. Con decreto del Ministro della sanita', sentito il consiglio di amministrazione, sono individuate le attribuzioni degli uffici di cui al precedente comma prevedendone anche il raggruppamento in settori. Le funzioni dirigenziali di cui all'allegata tabella A sono attribuite con la procedura di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, anche ai dirigenti del ruolo speciale equiparati a dirigente superiore e primo dirigente secondo il disposto dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12.

Titolo II PERSONALE

Art. 3

I ruoli e le relative dotazioni organiche del personale del Ministero della sanita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, sono modificati e integrati in relazione alle professionalita' tecniche e amministrative necessarie per lo svolgimento dei compiti del Servizio centrale della programmazione sanitaria, come risulta dalla allegata tabella A. I posti vacanti nelle qualifiche iniziali dei ruoli di nuova istituzione sono coperti mediante pubblici concorsi per titoli ed esami.

Art. 4

Allo scopo di assicurare la disponibilita' di personale fornito delle professionalita' necessarie allo svolgimento delle attivita' di programmazione sanitaria, sono istituiti presso il Ministero della sanita' i seguenti ruoli: 1) Carriera direttiva: ruolo degli economisti; ruolo degli statistico-attuari; ruolo degli informatici; ruolo degli analisti di organizzazione e metodo; ruolo dei biologi; ruolo dei coordinatori dei servizi sanitari ausiliari. 2) Carriera di concetto: ruolo dei segretari amministrativi; ruolo degli assistenti informatici. 3) Carriera ausiliaria: ruolo degli autisti. Per l'accesso ai ruoli predetti e' richiesto il possesso dei titoli di studio, ed eventualmente di specializzazione di seguito indicati: a) ruolo degli economisti: diploma di laurea in economia e commercio; b) ruolo degli statistico-attuari: diploma di laurea in scienze statistiche e demografiche ed in scienze statistiche ed attuariali ovvero altro diploma di laurea integrato dal diploma universitario di perfezionamento o di specializzazione in statistica sanitaria; c) ruolo degli informatici: diploma di laurea in scienza dell'informazione o in matematica o in fisica o in ingegneria elettronica; d) ruolo degli analisti di organizzazione e metodo: diploma di laurea in scienza dell'informazione o in matematica o in fisica o in ingegneria civile o in ingegneria elettronica, ovvero altro diploma di laurea integrato da diploma di specializzazione in organizzazione e metodo rilasciato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione; e) ruolo dei biologi: diploma di laurea in scienze biologiche; f) ruolo dei coordinatori dei servizi sanitari ausiliari: diploma di laurea integrato da altro diploma universitario di dirigente dell'assistenza infermieristica o del diploma della scuola a fini speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; g) ruolo dei segretari amministrativi: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado; h) ruolo degli assistenti informatici: diploma di perito industriale per l'informatica ovvero altro diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado integrato da attestato professionale ad indirizzo informatico; i) ruolo degli autisti: diploma di scuola media integrato da patente di guida di categoria C. Ai concorsi per l'accesso ai ruoli della carriera direttiva dei chimici e dei farmacisti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, sono ammessi anche coloro che siano in possesso della laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2019, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2020, N. 8))

Titolo III NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 6

Alla prima formazione dei ruoli di nuova istituzione di cui all'art. 4 si provvede mediante trasferimento di ruolo dei dipendenti dei ruoli del Ministero della sanita' appartenenti a carriere corrispondenti, che siano in possesso dei titoli di studio ed eventualmente di specializzazione richiesti per ciascun ruolo dal medesimo art. 4. Per i dipendenti del ruolo speciale di cui all'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si tiene conto della equiparazione di cui all'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1982, n. 12. Per il ruolo degli informatici si prescinde dal possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 4, lettera c), nei confronti dei dipendenti che, appartenenti alla carriera direttiva, risultino comunque muniti di un diploma di laurea ed abbiano svolto per almeno tre anni le mansioni proprie del ruolo di destinazione. Per il ruolo degli analisti di organizzazione e metodo si prescinde dal possesso del diploma di specializzazione di cui all'art. 4, lettera f), nei confronti dei dipendenti che, appartenenti alla carriera direttiva, risultino comunque muniti di un diploma di laurea e frequentino da almeno un anno gli appositi corsi biennali di analista di organizzazione e metodo presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione. I trasferimenti di ruolo di cui ai commi precedenti sono effettuati a domanda degli interessati, da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli aspiranti dovranno superare un esame colloquio vertente sui servizi del Ministero della sanita', con particolare riferimento alle funzioni che saranno chiamati a svolgere nel ruolo di destinazione. I trasferimenti saranno disposti con decreto del Ministro, previo parere del consiglio di amministrazione, che formera' distinte graduatorie dei candidati sulla base della valutazione dei precedenti di carriera degli interessati e dei risultati dell'esame colloquio. Per lo svolgimento dell'esame colloquio saranno nominate commissioni presiedute, per le carriere inferiori a quella direttiva, da un dirigente generale dei ruoli del Ministero della sanita' e composte da due dipendenti appartenenti ai ruoli del Ministero stesso con qualifica non inferiore a dirigente superiore. Le funzioni di segretario saranno esercitate da un dipendente appartenente ai ruoli della carriera direttiva amministrativa del Ministero medesimo con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Per la carriera direttiva le commissioni saranno presiedute da magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti in relazione alla specialita' professionale del relativo ruolo. Gli impiegati trasferiti conservano nel nuovo ruolo l'anzianita' di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo di provenienza.

Art. 7

Limitatamente al ruolo degli assistenti informatici e al ruolo dei meccanografi, per la copertura di un terzo dei posti vacanti, dopo i trasferimenti di cui all'art. 6, saranno indetti speciali concorsi interni, ai quali saranno ammessi i dipendenti dei ruoli del Ministero della sanita', anche in deroga al possesso dei titoli di studio e di specializzazione prescritti, purche' abbiano svolto per almeno cinque anni servizio nell'ambito delle attivita' di automazione con le mansioni proprie dei ruoli di destinazione, ovvero abbiano superato corsi attinenti alla materia tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. I predetti concorsi consisteranno in prove a prevalente contenuto pratico.

Art. 8

I posti di primo dirigente che risulteranno non coperti al termine delle operazioni di trasferimento di cui al precedente art. 6 saranno conferiti per una sola volta, in deroga alle norme attualmente vigenti, mediante concorsi speciali per titoli, integrati da un esame colloquio, ai quali possono partecipare gli impiegati dei rispettivi ruoli del Ministero della sanita' che rivestano, alla data prevista dai bandi, qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata ed abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio in qualifica superiore a quella di consigliere o equiparata, nonche' gli impiegati delle carriere direttive delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e i dipendenti di ruolo degli enti locali e di enti pubblici anche economici, che abbiano compiuto alla predetta data almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera direttiva e che risultino in servizio presso il Ministero della sanita' alla data di entrata in vigore della legge 26 aprile 1982, n. 186. L'esame colloquio tendera' ad accertare la preparazione del candidato sotto il profilo tecnico ed amministrativo e la conoscenza dei particolari servizi di istituto. I posti di dirigente superiore portati in aumento dal presente decreto, che risulteranno disponibili al termine delle operazioni di trasferimento di cui al precedente art. 6, saranno conferiti, per una sola volta, in deroga alle norme attualmente vigenti, mediante concorsi per titoli ai quali possono partecipare i primi dirigenti dei rispettivi ruoli del Ministero della sanita' che compiano entro il 31 dicembre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto tre anni di effettivo servizio nella qualifica. Per i dipendenti del ruolo speciale di cui all'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si tiene conto della equiparazione di cui all'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12. Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: a) servizi prestati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 60 b) incarichi e servizi speciali. . . . . . . . . . . . . . . punti 18 c) lavori originali concernenti compiti di istituto. . . . . punti 12 d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato. . . . . . . . . . . . . . . . . punti 10 La commissione esaminatrice dei concorsi di cui al presente articolo e' composta come previsto dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Alla attribuzione delle relative funzioni ai vincitori dei concorsi si provvedera' a norma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

PERTINI SPADOLINI - ALTISSIMO - ANDREATTA - BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1982

Atti di Governo, registro n. 43, foglio n. 27

Tabella A

TABELLA A INTEGRAZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI DEL MINISTERO DELLA SANITA' Parte di provvedimento in formato grafico

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