DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1982, n. 798

Type DPR
Publication 1982-08-12
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;

Vista la direttiva n. 71/316 del 26 luglio 1971, emanata dal Consiglio delle Comunita' europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico;

Considerato che in data 8 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 01

((Il presente decreto si applica: a) agli strumenti di misura, alle parti di questi strumenti, ai dispositivi complementari, nonche' ai complessi di misura, designati in seguito col termine "strumenti"; b) alle unita' di misura, ai metodi di misurazione e di controllo e ai mezzi necessari alla loro applicazione; c) alla determinazione, al metodo di misurazione, al controllo metrologico, e alla marcatura dei quantitativi precondizionati)).

Art. 1

1.E' istituito il controllo ((CE)) degli strumenti comprendente l'approvazione ((CE)) del modello e la verificazione prima ((CE)), o uno solo di questi istituti.

2.Possono essere sottoposti al controllo ((CE)) gli strumenti compresi in una categoria per la quale e' stata emanata una direttiva particolare delle Comunita' europee, attuata nell'ordinamento interno in conformita' delle disposioni in vigore.

3.Il controllo ((CE)) eseguito da un altro Stato membro delle Comunita' europee ha effetto identico a quello eseguito dagli uffici di cui all'art. 2.

4.Agli strumenti muniti di marchi ((CE)) attestanti la verificazione prima ((CE)), o di contrassegni ((CE)) comprovanti l'esonero dalla verificazione prima ((CE)), non si applica l'art. 14 del testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.

5.Per gli strumenti muniti del marchio di verificazione prima ((CE)), le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 precedenti e all'art. 1- bis sono valide esclusivamente sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui e' stato apposto il predetto marchio, salvo che termini superiori vengano stabiliti in provvedimenti di attuazione di direttive particolari.

Art. 1-bis

1.Gli strumenti di misura ed i prodotti contemplati nell'art. 01 se muniti dei marchi e dei contrassegni ((CE)) alle condizioni fissate dal presente decreto e dai provvedimenti emanati per l'attuazione di direttive particolari comunitarie che li riguardano godono, nell'immissione sul mercato e nella messa in servizio, dello stesso trattamento riservato agli analoghi strumenti e prodotti recanti bolli nazionali o, in assenza dell'obbligo dei predetti bolli, conformi ad altre specifiche norme sulla materia.

Art. 2

Il controllo ((CE)) degli strumenti e dei dispositivi viene svolto dagli uffici metrici centrale e provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. (1) ((3)) Nelle operazioni relative al controllo ((CE)) degli strumenti si applicano le procedure, le norme sulle caratteristiche metrologiche e le prescrizioni tecniche concernenti la costruzione e il funzionamento fissate dal presente decreto e dai provvedimenti di attuazione delle relative direttive comunitarie. Agli stessi uffici di cui al comma 1 e' affidata l'esecuzione delle operazioni connesse alle materie contemplate dall'art. 1, lettere b ) e c), con l'osservanza delle prescrizioni fissate dai provvedimenti di attuazione delle relative direttive particolari.

Art. 3

1.L'approvazione ((CE)) del modello costituisce ammissione di strumenti alla verificazione prima ((CE)) e, qualora questa non sia richiesta, autorizzazione alla loro immissione sul mercato e messa in servizio.

2.Gli strumenti appartenenti ad una categoria non soggetta all'approvazione ((CE)) del modello sono direttamente ammessi alla verificazione prima ((CE)).

3.Non puo' essere ammesso all'approvazione ((CE)) del modello lo strumento per il quale sia stata gia' presentata domanda di approvazione ((CE)) del modello in un altro Stato membro della CEE.

4.L'approvazione ((CE)) del modello e' concessa compatibilmente con le attrezzature disponibili per il controllo, su richiesta del fabbricante o del suo mandatario, stabilito nella Comunita', a qualsiasi strumento conforme alle prescrizioni fissate dal presente decreto e dai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari relative alla categoria di appartenenza.

5.Per la presentazione della domanda, per l'esame del modello, per l'eventuale deposito di uno o piu' prototipi, per il rilascio e la pubblicita' del certificato di approvazione ((CE)) del modello e per ogni altro adempimento e procedura correlati all'approvazione del modello si seguono le modalita' stabilite dal presente decreto e dai provvedimenti di attuazione di cui al comma precedente, nonche' le istruzioni allo scopo impartite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ((3))

6.L'esame del modello e' effettuato dall'ufficio centrale metrico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Qualora l'esame venga eseguito fuori dei laboratori dell'ufficio, le indennita' di viaggio e di soggiorno e il rimborso delle spese di trasporto dei campioni dell'esaminatore, stabiliti secondo le misure previste dalle norme generali in vigore per la verificazione presso gli utenti da parte degli ispettori metrici, sono a carico del richiedente l'approvazione. ((3))

Art. 3-bis

1.Ai fini dell'acquisizione di elementi indispensabili per l'approvazione ((CE)) del modello e nell'ambito delle prove previste dalle disposizioni comunitarie per tale approvazione, l'ufficio centrale metrico puo' richiedere alla ditta istante che la stessa provveda a far sottoporre, a proprie spese, esemplari del modello da approvare o singoli loro blocchi funzionali a prove speciali presso i laboratori dell'istituto elettrotecnico nazionale 'Galileo Ferraris' dell'istituto di metrologia 'Gustavo Colonnetti', o dell'ENEA. Le prove devono essere eseguite secondo le metodologie fissate dall'ufficio centrale metrico e, secondo i casi, con il concorso dei suoi esaminatori. ((3))

Art. 3-ter

1.Se uno strumento ha superato l'esame per l'approvazione ((CE)) del modello di cui al presente decreto e ai provvedimenti di attuazione delle relative direttive particolari, la direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, sentito il parere del comitato centrale metrico, rilascia apposito certificato di approvazione ((CE)) del modello, che viene notificato al richiedente. ((3))

Art. 4

Le modifiche o le aggiunte ad un modello approvato devono essere autorizzate con approvazione ((CE)), complementare del modello, qualora esse influenzino o possano influenzare il risultato delle misurazioni o le condizioni regolamentari d'impiego degli strumenti. L'autorizzazione e' accordata dallo stesso ufficio che ha provveduto all'approvazione del modello. In luogo dell'approvazione ((CE)) complementare di un modello modificato, contemplata dal primo comma, e' concessa una nuova approvazione del modello se la domanda di approvazione del modello modificato e' presentata successivamente all'entrata in vigore di un provvedimento recante modifiche oppure adeguamento del presente decreto o del provvedimento di attuazione della relativa direttiva particolare comunitaria, tali che il modello modificato possa essere approvato soltanto con l'applicazione delle nuove disposizioni. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre controlli presso i fabbricanti per accertare la rispondenza degli strumenti realizzati al modello approvato e alle modifiche o alle aggiunte autorizzate con l'approvazione complementare. ((3))

Art. 4-bis

((1. Nel quadro dei controlli di cui all'art. 4, ai fabbricanti potra' essere richiesto di sottoporre campioni della produzione di serie alle medesime prove prescritte per l'approvazione del modello o ad altre prove speciali da eseguirsi presso i laboratori di cui all'art. 3- bis secondo le modalita' ivi previste))

Art. 5

Quando l'approvazione ((CE)) del modello viene concessa per dispositivi complementari, devono essere precisati: a) i modelli di strumenti cui i dispositivi possono essere aggiunti o nei quali possono essere inseriti; b) le condizioni generali di funzionamento complessivo degli strumenti per i quali essi sono ammessi.

Art. 6

Quando per determinati strumenti e dei dispositivi e' prevista la approvazione ((CE)) del modello ma non la verificazione prima ((CE)), e nei casi stabiliti da provvedimenti di attuazione di direttive particolari, i fabbricanti devono apporre, sotto la loro responsabilita', su ogni strumento e dispositivo realizzati in conformita' al modello approvato, il contrassegno di approvazione indicato nel relativo certificato. Per gli strumenti e dei dispositivi soggetti all'approvazione ((CE)) del modello e alla verificazione prima ((CE)) l'apposizione del contrassegno predetto e' facoltativa. Negli strumenti per i quali e' richiesta la sola verificazione prima ((CE)) il fabbricante puo' apporre sui medesimi sotto la sua responsabilita', il contrassegno speciale di cui all'allegato I, punto 3.3. (1)

Art. 7

L'approvazione ((CE)) del modello e' valida per dieci anni ed e' prorogabile per successivi periodi di dieci anni. Gli strumenti conformi al modello approvato possono essere realizzati in numero illimitato. Per le approvazioni ((CE)) del modello, rilasciate sulla base delle prescrizioni del presente decreto e del provvedimento di attuazione di una direttiva particolare, la proroga prevista al primo comma non puo' essere concessa oltre la data di entrata in vigore di qualsiasi modifica o adeguamento delle predette prescrizioni, ove non sia possibile rilasciare le stesse approvazioni ((CE)) del modello in base alle nuove prescrizioni. Quando l'approvazione ((CE)) del modello non e' prorogata, gli effetti dell'approvazione permangono per gli strumenti gia' in servizio conformi al modello approvato.

Art. 8

1.Qualora in uno strumento siano impiegate tecniche nuove non previste dal provvedimento di attuazione di direttiva particolare, puo' essere concessa un'approvazione ((CE)) del modello di effetto limitato, previa consultazione degli altri Stati membri della CEE.

4.La validita' dell'approvazione di cui ai precedenti commi e' limitata ad un massimo di due anni e puo' essere prorogata di tre anni al massimo.

Art. 9

L'approvazione ((CE)) del modello puo' essere revocata: a) quando gli strumenti non sono realizzati conformemente al modello approvato o alle prescrizioni fissate dai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari che li riguardano; b) quando non sono rispettate le caratteristiche metrologiche indicate nel certificato di approvazione o le restrizioni previste nei casi di cui al precedente art. 8. c) se viene constatato che essa e' stata concessa Indebitamente. L'approvazione ((CE)) del modello deve essere revocata se gli strumenti presentano nell'uso difetti di carattere generale che li rendano inadatti al loro scopo. La revoca puo' essere disposta anche dietro segnalazione di uno Stato membro della CEE e previa consultazione dello Stato stesso. Quando l'approvazione ((CE)) del modello e' stata rilasciata da un altro Stato membro e si constata l'esistenza di difetti che comportino la revoca, e' sospesa la immissione in commercio o in servizio degli strumenti. Del provvedimento di sospensione viene data immediata e motivata comunicazione agli Stati membri e alla commissione della CEE. Analogamente si procede nei casi previsti dal primo comma, relativamente agli strumenti non soggetti alla verificazione prima ((CE)), qualora il fabbricante, richiamato all'osservanza delle disposizioni prescritte, non provveda a rendere gli strumenti conformi al modello o alle prescrizioni e alle caratteristiche metrologiche per essi stabilite.

Art. 10

La revoca dell'approvazione ((CE)) del modello comporta il divieto, a partire dalla data fissata nel provvedimento di revoca, dell'ulteriore ammissione alla verificazione prima ((CE)) degli strumenti nuovi costruiti secondo il modello approvato. Per gli strumenti esonerati dall'obbligo della verificazione prima ((CE)), la revoca dell'approvazione ((CE)) del modello comporta il divieto dell'ulteriore immissione in commercio e in servizio di tali strumenti. Gli strumenti gia' in servizio, per i quali sia intervenuta una revoca di approvazione di modello o, comunque, ne sia stata sospesa l'immissione in commercio o in servizio, continueranno ad essere ammessi alla verificazione periodica, previa eliminazione degli inconvenienti che hanno determinato i provvedimenti di revoca o di sospensione.

Art. 11

1.La verificazione prima ((CE)) e' il controllo e la conferma della conformita' di uno strumento nuovo o rimesso a nuovo con il modello approvato e con le disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti di attuazione delle direttive particolari ad esso applicabili.

2.L'esecuzione della verificazione prima ((CE)) e' attestata dal relativo marchio.

3.La verificazione prima ((CE)), nei casi contemplati dai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari ed in conformita' alle modalita' previste, puo' anche non essere effettuata all'unita', e cioe' non su ognuno degli strumenti presentati per la verificazione predetta.

Art. 12

La verificazione prima ((CE)) degli strumenti e' effettuata dagli uffici provinciali metrici, secondo le modalita' e alle condizioni stabilite dal presente decreto, dall'annesso allegato II e dai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari emanate per le rispettive categorie di appartenenza. ((3)) Qualora le attrezzature di controllo degli uffici metrici non consentano la verificazione prima ((CE)) degli strumenti di una determinata categoria, la sua esecuzione puo' essere delegata sia ad enti ed istituti pubblici, o loro aziende, sia ai fabbricanti che abbiano idonea attrezzatura ed offrano adeguate garanzie nel settore metrologico. ((3)) Le deleghe sono conferite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle condizioni fissate nel decreto stesso e sono notificate agli Stati membri ed alla Commissione delle Comunita' europee. (1) ((3))

Art. 13

3.Ove i controlli effettuati in occasione della verificazione prima ((CE)) conformemente alle disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti di attuazione delle direttive particolari diano esito positivo, sullo strumento verificato vengono apposti, secondo i casi, i marchi di verificazione parziale o definitiva ((CE)) di cui all'allegato II sotto la responsabilita' dell'ispettore metrico incaricato, o dell'ente o istituto pubblico delegato di cui all'art. 12, comma secondo.

Art. 14

1.In sede di controllo, gli strumenti in servizio muniti di marchi e contrassegni ((CE)), devono possedere i requisiti fissati dai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari ad essi applicabili e non possono presentare errori superiori a quelli massimi tollerati ai sensi dei suddetti provvedimenti.

2.Qualora le prescrizioni di cui al comma precedente siano piu' restrittive di quelle fissate dalle disposizioni sugli strumenti recanti bolli nazionali, i criteri stabiliti dalle predette disposizioni possono essere applicati anche agli strumenti muniti di marchi e contrassegni ((CE)), ove previsto da apposito decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico. ((3))

3.Quando si riscontrano errori superiori a quelli massimi tollerati predetti si applicano le eventuali sanzioni amministrative e le disposizioni fissate dalla normativa metrologica nazionale per i casi analoghi.

4.Gli strumenti ed i dispositivi esonerati dalla verificazione prima ((CE)) sono disciplinati a decorrere dalla loro entrata in servizio dalle norme nazionali relative alla vigilanza e alla verificazione periodica degli strumenti metrici.

Art. 15

Gli strumenti e dei dispositivi sottoposti al controllo ((CE)) presso altri Stati membri della CEE devono recare: marchi e contrassegni uguali, per forma e dimensione, a quelli descritti negli allegati al presente decreto; le indicazioni che servono ad identificare lo Stato e gli organi che hanno effettuato il controllo; l'indicazione dell'anno nel quale il controllo e' avvenuto. Sugli strumenti e dei dispositivi non possono essere apposti marchi o iscrizioni che diano luogo a confusione con i contrassegni e i marchi ((CE)). Le iscrizioni apposte sugli strumenti e dei dispositivi, ove non destinati all'esportazione, devono essere in lingua italiana. (1)

Art. 16

I provvedimenti di diniego, comunque adottati a termini del presente decreto o dei decreti di attuazione di direttive particolari, devono essere motivati e comunicati agli interessati.

Art. 17

Per la concessione dell'approvazione ((CE)) del modello devono essere corrisposti: per gli strumenti e dei dispositivi contemplati dalla vigente disciplina metrologica, per i quali la stessa disciplina ne prevede l'ammissione alla verificazione metrica mediante apposito provvedimento, gli stessi diritti previsti dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1951, n. 73; per gli altri strumenti e dei dispositivi i diritti fissati dal provvedimento di attuazione della direttiva particolare relativa alla categoria di appartenenza. Sono a carico del richiedente le spese: relative all'esecuzione di particolari prove ed esami previsti dal presente decreto e/o da provvedimenti di attuazione di direttive comunitarie particolari, anche se effettuati presso istituti specializzati, di cui l'ufficio centrale metrico puo' valersi qualora non disponga di adeguate attrezzature; ((3)) occorrenti per la riproduzione a stampa del provvedimento di approvazione ai fini della sua diffusione presso gli uffici ed enti degli Stati membri della CEE interessati alla sua applicazione. (1)

Art. 18

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