DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1982, n. 802
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;
Vista la direttiva n. 80/181 del 20 dicembre 1979, emanata dal
Consiglio delle Comunita' europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unita' di misura;
Considerato che in data 8 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
Le unita' di misura legali da utilizzare per esprimere grandezze sono quelle riportate nel capitolo I dell'allegato al presente decreto. Sono ritenute legali fino ai 31 dicembre 1985 le unita' di misura destinate ad esprimere grandezze riportate nel capitolo II dell'allegato al presente decreto. Per indicare le unita' di misura di cui ai commi precedenti si devono usare esclusivamente le denominazioni, le definizioni e i simboli previsti nell'allegato.
Art. 2
Le prescrizioni di cui all'articolo precedente si applicano, nelle attivita' economiche, nei settori della sanita' e della sicurezza pubblica e nelle operazioni di carattere amministrativo, agli strumenti di misura impiegati, alle misurazioni effettuate e alle indicazioni di grandezza espresse in unita' di misura.
Art. 3
E' autorizzato l'impiego di unita' di misura diverse da quelle legali: a) nei settori della navigazione marittima ed aerea e del traffico ferroviario, qualora tali unita' siano contemplate da convenzioni o da accordi internazionali che vincolano l'Italia o la Comunita' economica europea; b) per i prodotti e le apparecchiature immessi in commercio e/o in servizio alla data del 31 dicembre 1982 e per i relativi componenti e ricambi. Tuttavia i dispositivi indicatori degli strumenti di misura indicati nella lettera b) devono essere conformi alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 1985. Nel settore disciplinato dal paragrafo I della "Norma internazionale ISO 2955 del 1 marzo 1974 - Elaborazione della informazione: Rappresentazioni di unita' SI e di altre unita' per l'uso di sistemi che comprendono serie limitate di caratteri", si applicano le prescrizioni fissate dalla stessa norma ISO in materia di unita' contemplate dal presente decreto. E' autorizzato fino al 31 dicembre 1989 l'impiego di indicazioni plurime, costituite dall'indicazione di una delle unita' di misura legali previste all'art. 1, primo comma, accompagnata da una o piu' indicazioni espresse con unita' diverse. In tal caso l'indicazione dell'unita' legale deve essere predominante e le dimensioni dei caratteri di tale indicazione devono essere almeno pari a quelle dei caratteri delle indicazioni che l'accompagnano. Gli strumenti di misura devono recare le indicazioni di grandezza in un'unica unita' di misura legale.
Art. 4
Chiunque contravviene alle disposizioni del presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 1.500.000. La sanzione amministrativa contemplata dal comma precedente e' applicata dall'ufficio provinciale metrico competente, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. E' fatta salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le infrazioni di cui al primo comma costituiscano reato.
Art. 5
La vigilanza sull'applicazione del presente decreto e' demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita tramite l'ufficio centrale metrico e gli uffici provinciali metrici.
Art. 6
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
PERTINI SPADOLINI - ABIS - COLOMBO - ANDREATTA - MARCORA - DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 ottobre 1982
Atti di Governo, registro n. 42, foglio n. 28
Allegato
ALLEGATO CAPITOLO I UNITA' DI MISURA LEGALI DISCIPLINATE DALL'ART. 1, COMMA PRIMO 1. UNITA' SI, LORO MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI DECIMALI. ((1.1. Unita' SI di base |================================|==================================| | | Unita' | | Grandezza |----------------|-----------------| | | Nome | Simbolo | |================================|================|=================| | Tempo | secondo | s | |--------------------------------|----------------|-----------------| | Lunghezza | metro | m | |--------------------------------|----------------|-----------------| | Massa | chilogrammo | kg | | | o kilogrammo | | |--------------------------------|----------------|-----------------| | Intensita' di corrente | ampere | A | | elettrica | | | |--------------------------------|----------------|-----------------| | Temperatura termodinamica | kelvin | K | |--------------------------------|----------------|-----------------| | Quantita' di sostanza | mole | mol | |--------------------------------|----------------|-----------------| | Intensita' luminosa | candela | cd | |--------------------------------|----------------|-----------------| Le definizioni delle unita' SI di base sono le seguenti: Unita' di tempo Il secondo, il cui simbolo e' «s», e' l'unita' SI di tempo. E' definito dal valore numerico della frequenza della transizione iperfine, ΔvCs , dello stato fondamentale imperturbato dell'atomo di cesio 133, fissato a 9 192 631 770 quando espresso nell'unita' di misura Hz, che equivale a s-1 . Unita' di lunghezza Il metro, il cui simbolo e' «m», e' l'unita' SI di lunghezza. E' definito dal valore numerico della velocita' della luce in vuoto, c, fissato a 299 792 458 quando espresso nell'unita' di misura m/s, dove il secondo e' definito in termini di ΔvCs . Unita' di massa Il chilogrammo, o kilogrammo, il cui simbolo e' «kg», e' l'unita' SI di massa. E' definito dal valore numerico della costante di Planck, h, fissata a 6,626 070 15 × 10-34 quando espressa nell'unita' di misura J s, che equivale a kg m² s-1 , dove il metro e il secondo sono definiti in termini di c e ΔvCs . Unita' di intensita' di corrente elettrica L'ampere, il cui simbolo e' «A», e' l'unita' SI di intensita' di corrente elettrica. E' definito dal valore numerico della carica elementare, e, fissato a 1,602 176 634 × 10-19 quando espressa nell'unita' di misura C, che equivale a A s, dove il secondo e' definito in termini di ΔvCs . Unita' di temperatura termodinamica Il kelvin, il cui simbolo e' «K», e' l'unita' SI di temperatura termodinamica. E' definito dal valore numerico della costante di Boltzmann, k, fissato a 1,380 649 × 10-23 quando espresso nell'unita' di misura J K-1 , che equivale a kg m² s-2 K-1 , dove il chilogrammo, il metro e il secondo sono definiti in termini di h, c e ΔvCs . Unita' di quantita' di sostanza La mole, il cui simbolo e' «mol», e' l'unita' SI di quantita' di sostanza. Una mole contiene esattamente 6,022 140 76 × 1023 entita' elementari. Tale numero corrisponde al valore numerico fissato della costante di Avogadro NA quando espresso nell'unita' di misura mol-1 , ed e' chiamato numero di Avogadro. La quantita' di sostanza di un sistema, il cui simbolo e' «n», e' una misura del numero di entita' elementari specificate. Un'unita' elementare puo' essere un atomo, una molecola, uno ione, un elettrone o qualsiasi altra particella oppure raggruppamenti specificati di tali particelle. Unita' di intensita' luminosa La candela, il cui simbolo e' «cd», e' l'unita' SI di intensita' luminosa in una determinata direzione. E' definita dal valore numerico dell'efficacia luminosa di una radiazione monocromatica di frequenza 540 × 1012 Hz, Kcd , fissato a 683 quando espresso nell'unita' di misura lm W-1 , che equivale a cd sr W-1 , oppure a cd sr kg-1 m-2 s³, dove il chilogrammo, il metro e il secondo sono definiti in termini di h, c e ΔvCs )). ((3)) ((1.1.1. Nome e simbolo per esprimere la temperatura in gradi Celsius |================================|==================================| | | Unita' | | Grandezza |----------------|-----------------| | | Nome | Simbolo | |================================|================|=================| | Temperatura Celsius | Grado Celsius | °C | |--------------------------------|----------------|-----------------| La temperatura Celsius t e' definita dalla differenza t = T - T0 tra due temperature termodinamiche T e T0 , dove T0 = 273,15 K. Un intervallo o una differenza di temperatura possono essere espressi in kelvin o in gradi Celsius. Una variazione di temperatura di un grado Celsius equivale alla variazione di un kelvin)). ((3)) 1.2. Altre unita' SI. 1.2.1. Unita' supplementari SI.
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| Unita'
Grandezza |-----------------------|--------------
| Nome | Simbolo
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Angolo piano | radiante | rad
Angolo solido | steradiante | sr
(11ª CGPM, 1960, ris. 12). Le definizioni delle unita' supplementari SI sono le seguenti: Unita' di angolo piano. Il radiante e' l'angolo piano compreso tra due raggi che, sulla circonferenza di un cerchio, intercettano un arco di lunghezza pari a quella del raggio. (Norma internazionale ISO 31 - I, dicembre 1965). Unita' di angolo solido. Lo steradiante e' l'angolo solido, che, avendo il vertice al centro di una sfera, delimita sulla superficie di questa un'area pari a quella di un quadrato di lato uguale al raggio della sfera. (Norma internazionale ISO 31 - I, dicembre 1965). 1.2.2. Unita' derivate SI. Le unita' derivate in modo coerente dalle unita' SI di base e dalle unita' supplementari SI vengono indicate mediante espressioni algebriche sotto forma di prodotti di potenze delle unita' SI di base e delle unita' supplementari SI con un fattore numerico pari ad 1. 1.2.3. Unita' derivate SI che hanno nomi e simboli speciali. Parte di provvedimento in formato grafico (1) Alcune unita' derivate dalle unita' SI di base o supplementari possono essere espresse impiegando le unita' del capitolo I. -1 .Kg.s-1 oppure N.s.m-2 oppure Pa.s.. 1.3. Prefissi e loro simboli che servono a designare taluni multipli e sottomultipli decimali. Parte di provvedimento in formato grafico I nomi ed i simboli dei multipli e sottomultipli decimali dell'unita' di massa vengono formati mediante l'aggiunta dei prefissi alla parola "grammo" e dei loro simboli al simbolo "g". Per designare alcuni multipli e sottomultipli decimali di un'unita' derivata la cui espressione si presenta sotto forma di una frazione, un prefisso puo' essere legato indifferentemente alle unita' che figurano al numeratore, al denominatore o in entrambi. Sono vietati i prefissi composti, cioe' formati mediante giustapposizione di piu' prefissi di cui sopra. 1.4. Nomi e simboli speciali autorizzati di multipli e sottomultipli decimali di unita' SI. Parte di provvedimento in formato grafico Avvertenza: I prefissi ed i simboli di cui al punto 1.3 si applicano alle unita' ed ai simboli elencati nella tabella del punto 1.4. 2. UNITA' DEFINITE IN BASE ALLE UNITA' SI, MA CHE NON SONO MULTIPLI O SOTTOMULTIPLI DECIMALI DI QUESTE. Parte di provvedimento in formato grafico Avvertenza: I prefissi di cui al punto 1.3 si applicano soltanto ai nomi "grado" e "gon" ed i relativi simboli soltanto al simbolo "gon". 3. UNITA' DEFINITE INDIPENDENTEMENTE DALLE SETTE UNITA' SI DI BASE. L'unita' di massa atomica e' pari a 1/12 della massa di un atomo del nuclide12 C. L'elettronvolt e' l'energia cinetica acquisita da un elettrone che passa nel vuoto da un punto ad un altro che abbia un potenziale superiore di 1 volt. Parte di provvedimento in formato grafico Il valore di queste unita', espresso in unita' SI, non e' conosciuto esattamente. I valori indicati sono estratti dal bollettino CODATA n. 11, del dicembre 1973, del Consiglio internazionale delle Unioni scientifiche. Avvertenza: A queste due unita' ed ai loro simboli si applicano i prefissi ed i simboli di cui al punto 13. 4. UNITA' E NOMI DI UNITA' AMMESSI UNICAMENTE IN SETTORI DI APPLICAZIONE SPECIALIZZATI. Parte di provvedimento in formato grafico (2) Avvertenza: I prefissi ed i loro simboli di cui al punto 1.3 si applicano alle unita' ed ai simboli di cui sopra, ad eccezione del millimetro di mercurio e del suo simbolo. Il multiplo 10 (Elevato al Quadrato)a e' tuttavia denominato 'ettaro'. 5 UNITA' COMPOSTE. Combinando le unita' di cui al capitolo I si costituiscono unita' composte. CAPITOLO II UNITA' DI MISURA LEGALI DISCIPLINATE DALL'ART. 1, COMMA SECONDO GRANDEZZE, NOMI DI UNITA', SIMBOLI E VALORI. Parte di provvedimento in formato grafico (2) Avvertenza: I prefissi ed i loro simboli di cui al punto 1.3 del capitolo I si applicano alle unita' ed ai simboli della presente tabella, ad eccezione del simbolog . Fino alla data indicata nell'art. 1, comma secondo, le unita' di cui al capitolo II possono essere combinate tra di loro o con quelle del capitolo I per costituire unita' composte.
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