DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1982, n. 804
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Visti gli accordi intervenuti il 4 agosto 1982 fra il Governo ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato F.I.L.T. - S.A.U.F.I. - S.I.U.F. e Sin. Di. Fer., nonche' con la F.I.S.A.F.S., sulla revisione delle tabelle degli stipendi del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno 1982;
Vista la legge 1 luglio 1982, n. 426;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1982;
Sulla
proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; Decreta:
Art. 1
Dal 1 gennaio 1982 la tabella degli stipendi allegata alla legge 1 luglio 1982, n. 426, e' sostituita dalla tabella allegata al presente decreto. Restano ferme le disposizioni di cui al secondo comma, articolo 1 della legge 1 luglio 1982, n. 426, nonche' quelle relative all'attribuzione dell'eventuale assegno personale pensionabile previsto dall'articolo 15, terzo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni. Agli effetti del presente decreto valgono le disposizioni di cui agli articoli 1, terzo e quarto comma, e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 885.
Art. 2
Le nuove misure degli stipendi di cui al precedente art. 1, hanno effetto sui compensi per prestazioni straordinarie, sulla tredicesima mensilita', sul trattamento di quiescenza, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, o a disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
PERTINI SPADOLINI - BALZAMO - LA MALFA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 ottobre 1982
Atti di Governo, registro n. 43, foglio n. 29
Allegato
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo
ACCORDO SULLA PARTE ECONOMICA DEL RINNOVO CONTRATTUALE DEL PERSONALE FERROVIARIO 1981-83 PER LA REVISIONE DELLE TABELLE STIPENDIALI PER IL PERIODO 1 gennaio-31 DICEMBRE 1982. 1) Per la revisione delle tabelle stipendiali del personale ferroviario, escluso il personale della carriera dirigenziale, previste dall'art. 2 della legge 1 luglio 1982, n. 426, nel limite medio lordo "pro-capite" di 650.000 lire annue, rispetto all'anno 1981, ed entro l'onere globale di lire 215 miliardi fissati per la riparametrazione degli stipendi dall'art. 7 della citata legge, le misure iniziali degli stipendi annui lordi, di cui alla tabella allegata alla stessa legge 1 luglio 1982, n. 426, sono maggiorate, con effetto dal 1 gennaio 1982, dei seguenti importi: 1ª categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 96.000 2ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 384.000 3ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 480.000 4ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 600.000 5ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 744.000 6ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 960.000 7ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.200.000 2) L'attribuzione delle nuove posizioni stipendiali, con effetto dal 1 gennaio 1982, va fatta con riferimento alla classe di stipendio in godimento con conservazione dell'anzianita' maturata nella classe stessa ai fini dei successivi aumenti. Resta fermo l'eventuale assegno personale pensionabile, previsto dall'art. 15, terzo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, nonche' il disposto di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 885, terzo e quarto comma, ed all'art. 2 di tale legge. 3) Le maggiorazioni stipendiali sopra riportate, hanno effetto dal 1 gennaio 1982, anche sugli istituti retributivi di cui al quinto comma, art. 1, della legge 1 luglio 1982, n. 426. Roma, addi' 4 agosto 1982 Il Ministro per l'Azienda F.S. BALZAMO Per la F.I.L.T. FONTANA Per il S.A.U.F.I. BIANCHINI Per il S.I.U.F. AIAZZI Per il SIN.DI.FER. PIROTTI Per la F.I.S.A.F.S. FONTANI