DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1982, n. 808
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3108, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 55, concernente gli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in discipline economiche e sociali, sono apportate le seguenti modifiche: gli insegnamenti, del secondo ciclo, di "storia economica (annuale)" e "storia delle dottrine sociali (annuale)" sono soppressi; l'insegnamento, del secondo ciclo, di "ricerca operativa (biennale)" muta l'estensione temporale in "(annuale)"; l'insegnamento, del secondo ciclo, di "storia delle dottrine politiche (annuale)" muta la denominazione in quella di "scienza della politica (annuale)". All'art. 55 e' inoltre aggiunto il seguente nuovo comma: "Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovra' in ogni caso superare venti esami annuali di materie fondamentali e sette esami annuali di materie complementari".
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 ottobre 1982
Registro n. 121 Istruzione, foglio n. 50