DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1982, n. 809
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Art. 76 - nell'art. 76, relativo al corso di laurea in fisica, all'elenco degli insegnamenti complementari sono inclusi i seguenti nuovi insegnamenti: Indirizzo generale: elettrodinamica. Indirizzo applicativo: elettrodinamica; plasmi astrofisici; spettroscopia astronomica; fisica del sistema solare.
Art. 2
Art. 78 - nell'art. 78, relativo al corso di laurea in matematica, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti: a) Per l'indirizzo generale: Gruppo A: geometria III; algebra II; analisi matematica III; meccanica razionale II. b) Per l'indirizzo didattico: Gruppo A: geometria III; algebra II; analisi matematica III; meccanica razionale II. c) Per l'indirizzo applicativo: Gruppo A: geometria III; algebra II; analisi matematica III; meccanica razionale II.
Art. 3
Art. 80 - nell'art. 80, relativo al corso di laurea in scienze naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti: ecologia animale; primatologia; conservazione della natura; geografia applicata.
Art. 4
Art. 82 - nell'art. 82, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti: ecologia umana; endocrinologia comparata; genetica dei microorganismi; biochimica vegetale; bioelettrochimica; fisiologia della nutrizione.
Art. 5
Art. 84 - nell'art. 84, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti: geotermia; geologia marina; geologia e paleontologia del quaternario; geologia ambientale; geologia del sottosuolo; petrografia applicata; geochimica organica. Nello stesso articolo, cambiano denominazione i seguenti insegnamenti complementari: da "cristallografia strutturistica" a "cristallografia"; da "minerogenesi" a "minerogenesi e giacimentologia".
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 ottobre 1982
Registro n. 121 Istruzione, foglio n. 48
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