LEGGE 29 giugno 1882, n. 825

Type Legge
Publication 1882-06-29
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea;

Viste le direttive n. 78/891 del 28 settembre 1978 e n. 79/1005 del 23 novembre 1979, emanate rispettivamente dalla commissione e dal Consiglio delle Comunita' europee, concernenti il precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati;

Considerato che in data 8 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

L'art. 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614, limitatamente alla disciplina degli imballaggi preconfezionati, e' sostituito dal seguente: "Il presente decreto si applica agli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti liquidi elencati nell'allegato I, misurati in volume, per la vendita in quantita' unitarie uguali o superiori a 5 ml e inferiori o uguali a 10 litri".

Art. 2

Il secondo comma dell'art. 2 della legge 19 agosto 1976, n. 614, e' sostituito dal seguente: "Un prodotto e' preconfezionato quando e' contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo, chiuso in assenza dell'acquirente e preparato in modo che la quantita' del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso".

Art. 3

Il primo comma dell'art. 3 della legge suddetta e' sostituito dai seguenti: "I preimballaggi conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere contrassegnati con marchio CEE. I preimballaggi recanti il marchio CEE sono denominati "preimballaggi CEE"".

Art. 4

L'art. 4, comma primo, della suddetta legge, e' sostituito dai seguenti: "Ferma restando la possibilita' dei controlli metrologici previsti dal presente decreto, i preimballaggi CEE possono essere liberamente immessi sul mercato per quel che concerne la determinazione dei volumi, i relativi metodi di controllo impiegati, o i volumi nominali, qualora questi ultimi siano compresi tra quelli indicati nella tabella dell'allegato I in corrispondenza ai prodotti contenuti e secondo le modalita' ivi specificate. I preimballaggi CEE e quelli di tipo diverso contenenti uno dei liquidi di cui al punto 1, lettera a), della tabella dell'allegato I possono essere liberamente immessi sul mercato soltanto se i loro volumi nominali corrispondono a quelli indicati nella stessa tabella per tali liquidi, secondo le modalita' ivi specificate. I preimballaggi di cui ai commi precedenti contenenti uno dei liquidi di cui ai punti 1, lettere a) e b), e 4 della tabella dell'allegato I, ai fini della loro libera immissione sul mercato, devono presentare volumi nominali previsti nelle colonne corrispondenti della predetta tabella ed essere conformi ai relativi usi commerciali o disposizioni regolamentari dello Stato membro d'origine del liquido medesimo, indipendentemente dal fatto che il riempimento venga effettuato nello Stato membro d'origine o in un altro Stato".

Art. 5

Il disposto di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 6 della suddetta legge e' sostituito dal seguente: "a) il volume nominale espresso per mezzo di cifre utilizzando come unita' di misura il litro, il centilitro o il millilitro, ((e seguito)) dal simbolo dell'unita' di misura utilizzata o eventualmente dal suo nome".

Art. 6

L'art. 7 della precitata legge e' sostituito dal seguente: "Chi effettua il riempimento di preimballaggi contemplati dal presente decreto o l'importatore, quando si tratti di preimballaggi fabbricati nei Paesi terzi, deve comunicare all'ufficio centrale metrico tale attivita' almeno trenta giorni prima del suo inizio; gli stessi devono assicurare che i preimballaggi siano conformi alle prescrizioni del presente decreto".

Art. 7

La quantita' di liquido contenuta in un preimballaggio, denominato volume effettivo o contenuto effettivo, deve essere misurata oppure controllata sotto la responsabilita' di chi effettua il riempimento o dell'importatore, quando si tratti di preimballaggi fabbricati in uno dei Paesi terzi. La misurazione o il controllo devono essere effettuati mediante uno strumento di misura legale adatto alla natura delle operazioni da effettuare e in regola con le disposizioni metriche in vigore. Il controllo puo' essere effettuato per campionamento. Quando il volume effettivo non viene misurato, il controllo di chi effettua il riempimento deve essere organizzato in modo che sia effettivamente garantito il valore del contenuto nominale, conformemente alle norme del presente decreto. A questo fine chi effettua il riempimento deve procedere a controlli di fabbricazione secondo modalita' ammesse dall'Amministrazione metrica e tenere a disposizione dei funzionari degli uffici metrici di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 19 agosto 1976, n. 614, i documenti in cui sono registrati i risultati dei controlli. In caso di importazioni provenienti da Paesi terzi, anziche' effettuare la misurazione o il controllo, l'importatore puo' dimostrare di essersi premunito di tutte le garanzie necessarie che gli consentono di assumerne la responsabilita'. ((Per ottemperare agli obblighi di misurazione o di controllo, possono essere impiegate, per la preparazione di preimballaggi CEE, le bottiglie recipienti-misura definite al titolo II della legge suddetta, riempite secondo le modalita' e alle condizioni previste dal presente decreto)).

Art. 8

Il secondo comma dell'art. 8 della suddetta legge e' sostituito dal seguente: "Fino alla scadenza dei periodi stabiliti dalla direttiva 71/354/CEE, modificata dalla direttiva 76/770/CEE, l'indicazione del volume nominale espresso in unita' SI, conformemente all'art. 6, puo' essere accompagnata sui preimballaggi CEE dal risultato della sua trasformazione in unita' di misura del sistema Imperiale (UK), ottenuto utilizzando i seguenti coefficienti di conversione: 1 ml = 0.0352 fluid ounce; 1 l = 1,760 pints oppure 0,220 gallon".

Art. 9

Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto: 1) alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a L. 1.500.000: a) chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque introduce in commercio preimballaggi CEE non rispondenti alla disposizione di cui all'art. 5; b) chiunque detiene per vendere, vende o comunque introduce in commercio preimballaggi non conformi alle disposizioni di cui all'art. 4; 2) alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a L. 3.000.000 chiunque, produttore o importatore di preimballaggi CEE, contravvenga alle norme degli articoli 6 e 7. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al presente decreto provvede l'ufficio provinciale metrico competente, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10

Gli allegati I e III della precitata legge sono sostituiti rispettivamente dagli allegati I e II del presente decreto.

Art. 11

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

PERTINI SPADOLINI - ABIS - COLOMBO - ANDREATTA - MARCORA - DARIDA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 ottobre 1982

Atti di Governo, registro n. 43, foglio n. 10

Allegato I

ALLEGATO I ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12)) ((5))

Allegato II

ALLEGATO II TABELLA DEGLI ERRORI MASSIMI TOLLERATI IN MENO SUI CONTENUTI DEI PREIMBALLAGGI CEE

-----------------------------------_---------------------------------

| Errore massimo tollerato

Volume nominale Vn |------------------|-------------- in millilitri | in 96 di Vn | in millilitri

-----------------------------------|------------------|--------------

da 5 a 50 | 9 | - da 50 a 100 | - | 4,5 da 100 a 200 | 4,5 | - da 200 a 300 | - | 9 da 300 a 500 | 3 | - da 500 a 1.000 | - | 15 da 1.000 a 10.000 | 1,5 | - Per l'applicazione della presente tabella i valori degli errori massimi tollerati (espressi in unita' di volume), indicati in percentuale, devono essere arrotondati per eccesso al decimo di millilitro.

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