LEGGE 5 luglio 1882, n. 859
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Ferrara e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 66, relativo al corso di laurea in scienze naturali, vengono inseriti i seguenti insegnamenti complementari: didattica naturalistica e biologica; etologia; biologia marina; protozoologia; genetica umana; genetica dei microorganismi; anatomia vegetale; ecologia vegetale; idrologia e acquacoltura; fisiologia cellulare. Nell'art. 71, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, vengono inseriti i seguenti insegnamenti complementari: biologia dello sviluppo; genetica dei microorganismi; genetica di popolazioni; genetica umana; protozoologia; anatomia vegetale; ecologia vegetale; biochimica vegetale; citochimica ed istochimica; citologia; fisiologia cellulare; neurochimica. All'art. 76, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, nell'elenco degli insegnamenti complementari l'insegnamento di "paleobotanica" cambia la denominazione in quella di "paleontologia vegetale".
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 novembre 1982
Registro n. 123 Istruzione, foglio n. 244
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