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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1982, n. 899

Current text a fecha 1982-12-06

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'atto di sottomissione approvato con decreto ministeriale 1 ottobre 1947 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 29 dicembre 1947 - concernente la concessione alla Societa' italiana radiomarittima S.p.a. - SIRM per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili italiane, modificato con atto aggiuntivo 10 maggio 1955, approvato con decreto ministeriale 24 maggio 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 20 luglio 1955;

Vista la convenzione aggiuntiva stipulata il 18 dicembre 1967 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Societa' italiana radiomarittima - SIRM, approvata con decreto ministeriale 8 gennaio 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 15 maggio 1968;

Considerato che la convenzione di cui trattasi e' scaduta il 6 ottobre 1980 e che si e' riconosciuta l'opportunita' di assentire nuovamente, per un periodo di quindici anni, alla Societa' italiana radiomarittima - SIRM la concessione non in esclusiva dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di talune classi di navi italiane;

Riconosciuta, altresi', la necessita' di sanare, con l'approvazione della convenzione cui si riferisce il presente decreto, i rapporti di fatto svoltisi dal 7 ottobre 1980 sino alla data del presente decreto medesimo;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1982;

Sulla

proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro della marina mercantile; Decreta:

Art. 1

Sono concessi non in esclusiva alla Societa' italiana radiomarittima - SIRM, alle condizioni, modalita', limitazioni ed obblighi stabiliti dall'acclusa convenzione, stipulata il 29 settembre 1982, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche di bordo per le classi di navi determinate nella convenzione stessa.

Art. 2

E' approvata e resa esecutiva l'unita convenzione stipulata il 29 settembre 1982 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Societa' italiana radiomarittima - SIRM ai sensi e per gli effetti dell'art. 373 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Art. 3

E' approvata, a titolo di sanatoria, la regolamentazione dei rapporti intercorsi tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Societa' italiana radiomarittima - SIRM dal 7 ottobre 1980 sino alla data del presente decreto; alle condizioni stabilite nell'atto di sottomissione approvato con decreto ministeriale 1 ottobre 1947, citato nelle premesse, e successive modificazioni.

PERTINI SPADOLINI - GASPARI - MANNINO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 novembre 1982

Atti di Governo, registro n. 44, foglio n. 9

Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioelettriche a bordo navi-art. 1

CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA S.I.R.M. - SOCIETA' ITALIANA RADIOMARITTIMA S.P.A. PER LA CONCESSIONE DELL'IMPIANTO E DELL'ESERCIZIO DI STAZIONI RADIOELETTRICHE A BORDO DI NAVI. Premesso: che i servizi di radiocomunicazioni con le navi si pongono era i servizi di telecomunicazioni di preminente interesse pubblico in quanto connessi sia allo sviluppo economico del Paese di cui e' fattore primario l'incremento dei traffici marittimi sia alla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; che, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 183 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nessuno puo' eseguire ed esercitare impianti di telecomunicazioni senza aver ottenuto la relativa concessione e che per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi la concessione e' accordata a ciascun armatore mediante rilascio della licenza di esercizio della stazione di bordo, salva la facolta' per l'Amministrazione di accordare la concessione, non in esclusiva, dell'impianto e dell'esercizio delle stazioni radioelettriche di bordo per determinate classi di navi a societa' specializzate aventi tale precipuo scopo sociale, in base a quanto previsto nell'articolo 373 dello stesso testo unico, mediante decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello della marina mercantile; che i predetti servizi di radiocomunicazioni con le navi debbono essere svolti secondo schemi operativi caratterizzati da massima semplicita' e correttezza, in modo da rendere agevole ed immediata per l'utenza la disponibilita' delle relative prestazioni; che l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche di bordo da parte di societa' concessionarie hanno finora corrisposto alle predette esigenze, consentendo indubbi vantaggi di efficienza e funzionalita' del servizio sia per gli armatori interessati sia per i mittenti e i destinatari di comunicazioni a bordo delle navi sia per l'amministrazione la quale e' titolare in esclusiva del servizio in argomento e della gestione delle stazioni a terra; che sono tuttora sussistenti i motivi di opportunita' in base ai quali venne adottato l'affidamento di apposita concessione alla S.I.R.M. - Societa' italiana radiomarittima ed in particolare quelli secondo cui: a) appare conveniente per gli utenti di questo particolare servizio avvalersi, per la migliore affidabilita' dei collegamenti facenti capo a natanti in navigazione, della organizzazione apprestata dalla societa' in modo da consentire la massima garanzia di efficienza degli apparati di bordo e speditezza nelle modalita' operative del servizio; b) risulta vantaggioso per l'Amministrazione che la concessionaria, oltre a garantire l'efficienza degli apparati e la snellezza operativa del servizio, effettui le operazioni inerenti alla riscossione delle tariffe a bordo di tutti i natanti affidati alla medesima, la quale e' tenuta a rispondere dei relativi importi anche se non riscossi. Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (in seguito indicato con l'abbreviazione "codice p.t.") ed in particolare l'art. 373 di detto testo unico; Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni), d'ora innanzi indicato con l'abbreviazione "Amministrazione", in persona del direttore generale dott. Ugo Monaco, all'uopo delegato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e la S.I.R.M. - Societa' italiana radiomarittima d'ora innanzi indicata con l'abbreviazione "societa'", con sede in Roma, rappresentata dal presidente e amministratore delegato sig. Renato Bertini in forza dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione in data 23 aprile 1982 si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Oggetto della concessione In forza della presente convenzione sono affidati, non in esclusiva, alla societa', l'impianto e l'esercizio, a bordo delle navi appartenenti alle classi indicate nel secondo comma del presente articolo, delle stazioni radioelettriche per lo svolgimento dei pubblici servizi di telecomunicazioni, relativi al servizio mobile marittimo, comprensivi di quelli realizzati mediante l'utilizzazione di satelliti artificiali. Le classi di navi per le quali e' affidato alla societa' l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche di cui al precedente primo comma sono le seguenti: a) navi da carico ivi comprese le navi da salvataggio e quelle ad uso privato; b) navi da passeggeri; c) navi da diporto; d) imbarcazioni da diporto superiori a 25 tonnellate di stazza lorda; e) imbarcazioni da diporto inferiori a 25 tonnellate di stazza lorda abilitate alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa, nonche' quelle abilitate alla navigazione entro le sei miglia dalla costa, che effettuino traffico di corrispondenza pubblica; f) navi da pesca superiori a 300 tonnellate di stazza lorda.

Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioelettriche a bordo navi-art. 2

Art. 2. Sede legale, capitale, amministratori e collegio sindacale, personale e statuto della societa' La sede legale della societa' e' stabilita in Roma e puo' essere trasferita altrove con la preventiva autorizzazione dell'amministrazione. Il capitale della societa', che alla data di entrata in vigore della presente convenzione e' di lire 400 milioni, deve essere sempre adeguato alla entita' del valore degli impianti da gestire nonche' allo sviluppo dei medesimi. Il capitale della societa' deve essere in maggioranza di proprieta' di persone fisiche o giuridiche di nazionalita' italiana. Il presidente, l'amministratore delegato ed il direttore generale devono avere la cittadinanza italiana ed ottenere il preventivo gradimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il presidente del collegio sindacale della societa' e' designato dal Ministero del tesoro. Del medesimo collegio fanno parte due rappresentanti designati rispettivamente dall'Amministrazione e dal Ministero della marina mercantile, scelti tra i funzionari dei due Dicasteri. La societa' deve avere per scopo l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi per lo svolgimento dei servizi di telecomunicazioni. La societa' e' tenuta ad adeguare il proprio statuto, ove necessario, alle disposizioni della presente convenzione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della convenzione stessa.

Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioelettriche a bordo navi-art. 3

Art. 3. Condizioni per l'espletamento del servizio Per il regolare svolgimento del servizio radioelettrico di bordo, la societa' deve disporre: a) del libero uso di quanto necessario per l'esercizio degli impianti radioelettrici di bordo; b) dell'ausilio nel territorio nazionale di una efficiente organizzazione tecnica con propri incaricati nei principali porti, atta ad assicurare la regolarita' del servizio nonche' di depositi, officine o laboratori opportunamente dislocati, idonei a soddisfare le esigenze inerenti alla manutenzione ed all'esercizio degli apparati radioelettrici di bordo; c) della necessaria organizzazione al fine di assicurare in ogni evenienza la perfetta regolarita' di funzionamento del servizio radioelettrico per qualunque linea e traversata che interessino la navigazione delle navi su cui sono installate le stazioni radioelettriche oggetto della concessione, con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari in vigore; d) del personale radiotelegrafista munito di regolare certificato di abilitazione nonche' di tutti gli altri requisiti prescritti dalle leggi vigenti; e) dell'ausilio all'estero di una adeguata organizzazione per assicurare l'assistenza tecnico-amministrativa alle stazioni e al personale di bordo addetto alle stesse; f) di una adeguata organizzazione amministrativa, per le elaborazioni relative alla predisposizione, allo scambio ed al riscontro delle contabilita' dei traffici di telecomunicazioni nazionali ed internazionali svolti dalle stazioni di bordo gestite dalla societa', secondo le modalita' e gli obblighi previsti nel successivo art. 9.

Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioelettriche a bordo navi-art. 4

Art. 4. Licenze per l'esercizio delle stazioni radioelettriche di bordo Le licenze per l'esercizio delle stazioni radioelettriche di bordo previste dall'art. 318 del codice p.t. e dal regolamento internazionale delle radiocomunicazioni sono rilasciate dall'Amministrazione previo l'esito favorevole del collaudo di cui all'art. 365 del codice stesso e la avvenuta stipula tra la societa' e l'armatore dei "contratti tipo" di cui agli articoli 374 e 379 del sopracitato codice p.t. La licenza viene rilasciata a richiesta della societa' ed il periodo di validita' della stessa deve corrispondere a quella dei contratti di gestione stipulati tra la societa' concessionaria e l'armatore e non puo' comunque superare la data di scadenza della presente convenzione. La societa', per il rilascio delle licenze, deve trasmettere all'Amministrazione apposita domanda corredata con la documentazione richiesta dal decreto ministeriale 25 agosto 1953, e successive modificazioni ed integrazioni. La licenza deve comunque essere rinnovata: a) quando venga rinnovato il contratto di gestione con la stessa societa' concessionaria; b) quando si verifichi il passaggio di gestione della stazione ad altra societa' concessionaria; c) quando vengano effettuate sostituzioni od installazioni di nuovi apparati radiotrasmittenti.

Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioelettriche a bordo navi-art. 5

Art. 5. Requisiti tecnici degli impianti di bordo Gli impianti radioelettrici di bordo, attraverso i quali vengono espletati i servizi di telecomunicazioni oggetto della presente convenzione, devono corrispondere a tutti i requisiti tecnici derivanti da convenzioni e regolamenti internazionali nonche' alle norme vigenti in ambito nazionale ed alle norme che possano essere emanate nel corso della concessione in applicazione del disposto dell'art. 354 del codice p.t. Tutti gli apparati e le eventuali modifiche di essi devono avere sempre la preventiva approvazione di cui all'art. 360 del sopra richiamato codice p.t. I collaudi e le ispezioni di cui all'art. 365 del codice p.t. sono effettuati da funzionari tecnici appositamente incaricati dalla Amministrazione.

Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioelettriche a bordo navi-art. 6

Art. 6. Impianti ed investimenti Entro il 30 novembre di ogni anno la societa' ha l'obbligo di presentare all'Amministrazione, con adeguata documentazione, il programma degli investimenti che intende effettuare, specificando in particolare gli elementi relativi alla organizzazione - in Italia e all'estero - della societa', alla consistenza delle scorte ed alla entita' del personale, con particolare riguardo a quello addetto all'esercizio e alla manutenzione degli impianti. La societa' deve inoltre trasmettere, entro il suddetto termine, un elenco delle ditte - italiane ed estere - di cui si avvale per i lavori di manutenzione da effettuare alle stazioni radioelettriche a bordo delle navi. La societa' e' tenuta altresi' ad inviare mensilmente all'Amministrazione un elenco aggiornato comprensivo di tutti i natanti i cui impianti di bordo siano gestiti dalla societa' medesima e di comunicare, di volta in volta, le eventuali variazioni che si siano verificate.

Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioelettriche a bordo navi-art. 7

Art. 7. Segreto delle comunicazioni In relazione a quanto disposto nell'articolo 10 del codice p.t., la societa' ed il personale di servizio delle stazioni di bordo, nonche' gli altri dipendenti della societa' stessa che possono avere conoscenza del testo o semplicemente della esistenza dei radiotelegrammi o di ogni altra notizia ottenuta a mezzo del servizio radioelettrico, sono tenuti a mantenere ed assicurare il segreto sul contenuto delle corrispondenze, delle comunicazioni o dei messaggi.

Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioelettriche a bordo navi-art. 8

Art. 8. Tariffe Le tariffe da applicare per i servizi di telecomunicazioni svolti attraverso le stazioni radioelettriche di bordo sono quelle stabilite secondo le forme previste dal codice p.t.

Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioelettriche a bordo navi-art. 9

Art. 9. Contabilita' I conti di debito e di credito relativi ai servizi di telecomunicazioni tra le stazioni radioelettriche di bordo gestite dalla societa' e le stazioni costiere italiane sono compilati mensilmente dall'Amministrazione ed inviati alla societa' per la liquidazione. All'Amministrazione verra' rimesso inoltre dalla societa' l'importo da essa percetto relativamente ai conti inviati dalle amministrazioni o compagnie estere per la liquidazione. La societa' puo' liquidare anche direttamente alle amministrazioni o compagnie estere interessate i conti di cui al comma precedente; in tal caso le contabilita' relative sono scambiate e liquidate dalla societa' secondo la normativa e gli accordi internazionali vigenti, previo il relativo benestare della Amministrazione. Le operazioni di saldo devono essere effettuate entro un anno a decorrere dal mese in cui i singoli conti sono stati inviati alla societa', la quale e' tenuta a comunicare l'accettazione dei conti stessi entro quattro mesi dal loro invio da parte dell'Amministrazione.

Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioelettriche a bordo navi-art. 10

Art. 10. Interruzione del servizio radioelettrico In caso di sospensione per qualsiasi causa del servizio radioelettrico pubblico e commerciale da parte delle stazioni radioelettriche costiere nessun compenso e' dovuto alla societa'.

Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioelettriche a bordo navi-art. 11

Art. 11. Installazione e manutenzione degli apparati radioelettrici a bordo delle navi Gli apparati radioelettrici da installare a bordo delle navi possono essere forniti direttamente dalla societa' all'armatore od acquistati da quest'ultimo presso terzi, purche' gli apparati stessi rispondano ai requisiti di cui al precedente art. 5. L'installazione e la manutenzione degli apparati radioelettrici a bordo delle navi sono regolamentate come segue: a) per gli apparati e gli equipaggiamenti accessori forniti in noleggio dalla societa' e' dovuto dall'armatore un contributo di primo impianto nonche' un canone annuo di noleggio, esercizio e manutenzione; b) per gli apparati e gli equipaggiamenti accessori forniti in vendita dalla societa' e' dovuto dall'armatore un canone annuo di esercizio e manutenzione; c) per gli apparati e gli equipaggiamenti accessori non forniti dalla concessionaria e' dovuto alla stessa un canone annuo di esercizio e manutenzione. L'installazione degli apparati e degli equipaggiamenti accessori deve essere comunque effettuata a cura della societa' e, per i casi previsti alle lettere b) e c) del precedente comma del presente articolo, l'armatore e' tenuto a corrispondere le relative spese. E' consentito alla societa' di far eseguire a terzi i lavori per la riparazione degli apparati radioelettrici di bordo, ferme restando le responsabilita' derivanti alla societa' stessa in dipendenza degli impegni assunti verso l'Amministrazione per la esecuzione dei lavori e la manutenzione degli apparati stessi. I canoni, i contributi e le spese d'impianto di cui ai precedenti commi sono stabiliti mediante la stipulazione di contratti tipo di cui agli articoli 374 e 379 del codice p.t. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione la societa' e gli armatori concorderanno i nuovi contratti tipo regolanti i reciproci rapporti che saranno sottoposti all'approvazione, mediante decreto, del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello della marina mercantile. Prima della emanazione dei relativi provvedimenti i rapporti tra le parti restano regolati dai contratti-tipo gia' stipulati.

Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioelettriche a bordo navi-art. 12

Art. 12. Obbligo di uniformarsi agli impegni assunti dallo Stato La societa' e' tenuta alla osservanza delle leggi e dei regolamenti sui servizi radioelettrici, delle convenzioni internazionali delle telecomunicazioni, delle leggi sulla sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare e dei rispettivi regolamenti ed atti addizionali, nonche' degli altri accordi stipulati dal Governo italiano con Governi esteri, ovvero degli accordi che l'Amministrazione abbia a stipulare con le amministrazioni o le compagnie estere corrispondenti che abbiano riflessi sui servizi di telecomunicazioni formanti oggetto della presente convenzione.

Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioelettriche a bordo navi-art. 13

Art. 13. Personale addetto alle stazioni radio Quando nel ruolo della societa' non sia disponibile personale radiotelegrafista, l'armatore o la societa' potranno assumere detto personale tra i radiotelegrafisti compresi in un apposito elenco in cui saranno inclusi gli operatori che siano in possesso dei requisiti richiesti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e da quello della marina mercantile che li accerteranno mediante un esame, le cui norme saranno concordate tra i due Dicasteri.

Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioelettriche a bordo navi-art. 14

Art. 14. Canone di concessione La societa' e' tenuta a corrispondere all'Amministrazione un canone annuo di concessione nella misura del 3% da calcolarsi sugli introiti lordi relativi alla competenza dell'esercizio, realizzati con tutti i servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 1 della presente convenzione. Il versamento del canone deve essere effettuato all'Amministrazione non oltre i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale. Gli introiti lordi si intendono costituiti dalle tasse radioelettriche di bordo, dai canoni, dai contributi e dalle spese di impianto percetti dalla societa' per lo svolgimento dei servizi di cui al primo comma del presente articolo.

Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioelettriche a bordo navi-art. 15

Art. 15. Divieto di cessione La presente concessione non puo' formare oggetto di cessione, anche parziale, sotto qualsiasi forma senza l'assenso dell'Amministrazione. La cessione totale o parziale della presente concessione deve essere approvata dallo stesso organo competente al rilascio della medesima.

Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioelettriche a bordo navi-art. 16

Art. 16. Vigilanza e controllo da parte dell'Amministrazione - Bilancio L'Amministrazione ha il diritto di effettuare: a) le verifiche sulla contabilita' della societa' per l'accertamento delle somme relative al canone che la societa' deve corrispondere all'Amministrazione ai sensi dell'art. 14 della presente convenzione; b) le verifiche ed i controlli sull'esercizio della concessione al fine di accertare la regolare osservanza degli obblighi assunti dalla societa'. Le verifiche di cui alle lettere a) e b) del precedente comma possono essere effettuate anche dal Ministero del tesoro. La societa' e' tenuta a consentire l'accesso alle proprie sedi dei funzionari incaricati di effettuare le verifiche di cui al precedente primo comma ed a mettere a loro disposizione la documentazione ed i mezzi necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati. La societa' deve trasmettere il proprio bilancio annuale, entro un mese dall'approvazione, all'Amministrazione ed al Ministero del tesoro. La societa' deve assicurare una efficiente ed economica gestione delle attivita' affidatele in forza della presente convenzione al fine anche di consentire il regolare svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di bordo.

Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioelettriche a bordo navi-art. 17

Art. 17. Penalita' In caso di ritardo nel pagamento del canone di concessione e di qualsiasi altra somma a qualunque titolo dovuta all'Amministrazione, a norma della presente convenzione, la societa' e' tenuta al pagamento, oltre che degli interessi legali, di una penale del 2,50% della somma dovuta in ragione d'anno per il primo mese e da un minimo del 5% fino ad un massimo dell'8% in ragione d'anno, per i mesi successivi. L'ammontare che la societa' concessionaria deve corrispondere all'Amministrazione per ritardati pagamenti ai sensi del precedente comma, non puo', in ogni caso, essere inferiore a quello risultante dall'applicazione del tasso ufficiale di sconto vigente alla data in cui i pagamenti devono essere eseguiti. Qualora il ritardo superi un anno, l'Amministrazione ha la facolta' di applicare alla societa' la sanzione prevista nel successivo art. 19. Per tutte le altre violazioni agli obblighi della presente convenzione che non comportino una sanzione piu' grave, o per inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti relativi ai servizi oggetto della presente concessione, l'Amministrazione, dopo la debita contestazione alla societa', puo' applicare alla societa' stessa una penalita' da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 2.500.000 per ciascuna infrazione riscontrata. Le suddette penalita' non esonerano la societa' da eventuali responsabilita' verso terzi. Il pagamento delle penalita' indicate nel presente articolo deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'Amministrazione. Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla societa', che deve essere reintegrato con le norme prescritte dall'art. 18 della presente convenzione.

Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioelettriche a bordo navi-art. 18

Art. 18. Deposito cauzionale A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, la societa' e' tenuta a costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di L. 25.000.000 in numerario o in titoli di Stato o equiparati, al loro valore nominale, Qualora il deposito risulti diminuito in conseguenza dei prelievi effettuati per penalita' o per altre ragioni, deve essere reintegrato dalla societa' entro un mese dalla data della notificazione del prelievo. In caso di ritardo nella reintegrazione del deposito cauzionale si applicano le norme previste dal precedente articolo 17 per il ritardato pagamento del canone di concessione. Qualora il ritardo superi un anno, l'Amministrazione ha la facolta' di applicare alla societa' la sanzione prevista nel successivo art. 19. Gli interessi della somma depositata sono di spettanza della societa'. L'Amministrazione ha la facolta' di rivalersi dei propri crediti liquidi ed esigibili verso la societa' sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; anche in tal caso la societa' e' tenuta a reintegrare il deposito stesso nei termini sopra indicati.

Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioelettriche a bordo navi-art. 19

Art. 19. Decadenza In caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, l'Amministrazione, a norma dell'art. 191 del codice p.t., pronuncia la decadenza della concessione. In caso di decadenza l'Amministrazione ha il diritto di incamerare il deposito cauzionale e di prendere immediatamente possesso degli impianti adibiti ai servizi oggetto della concessione. L'Amministrazione puo' assumere in gestione diretta gli impianti medesimi ovvero accordare la gestione stessa in concessione ad altra societa'. Ove sia pronunciata la decadenza, l'Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilita' nei confronti dei terzi e non e' tenuta a corrispondere alcun indennizzo alla societa'.

Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioelettriche a bordo navi-art. 20

Art. 20. Collegio arbitrale Tutte le controversie, che sorgano nel corso della presente concessione e per le quali non sia stato possibile raggiungere un accordo, sono deferite all'esame di un collegio arbitrale composto da cinque membri di cui due designati dall'Amministrazione, due dalla societa' ed uno, con funzione di presidente, nominato d'intesa fra le parti oppure, in caso di disaccordo, dal presidente del Consiglio di Stato. Il collegio giudica secondo le norme di diritto.

Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioelettriche a bordo navi-art. 21

Art. 21. Durala ed efficacia della concessione La concessione ha la durata di 15 anni a far tempo dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che approva e rende esecutiva la presente convenzione, la cui efficacia e' subordinata alla registrazione alla Corte dei conti del decreto presidenziale.

Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioelettriche a bordo navi-art. 22

Art. 22. Disciplina dei precedenti rapporti I rapporti intercorsi tra l'Amministrazione e la societa' dal 7 ottobre 1980 fino alla entrata in vigore del presente atto sono regolati dalle norme della precedente convenzione approvata con decreto ministeriale del 1 ottobre 1947, integrata dall'atto aggiuntivo 10 maggio 1955, approvato con decreto ministeriale 24 maggio 1955 e modificato con convenzione stipulata il 18 dicembre 1967, approvata con decreto ministeriale 8 gennaio 1968. Roma, addi' 29 settembre 1982 p. L'Amministrazione Il direttore generale: MONACO p. La Societa' Il presidente e amministratore delegato: BERTINI