LEGGE 16 luglio 1882, n. 905
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visti gli accordi relativi al triennio 1979-81, intervenuti il 24 gennaio 1981 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L., della C.I.S.N.A.L., C.I.S.A.L., C.I.S.A.S., C.O.N.F.A.I.L. e CONFEDIR-DIRSTAT per il personale contemplato nel titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il protocollo aggiuntivo intervenuto tra il Sottosegretario per la funzione pubblica in rappresentanza del Governo e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria, C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.;
Visto l'art. 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1982;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; Decreta:
Art. 1
Stipendi
In attesa del riordino degli enti di ricerca di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai primi ricercatori e ai ricercatori e sperimentatori ai quali e' attribuito il trattamento previsto per i primi ricercatori a norma dell'art. 156 della precitata legge n. 312, spetta, a decorrere dal 1 febbraio 1981, lo stipendio degli assistenti universitari, attualmente previsto dal primo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270, maggiorato del 45 per cento; agli altri ricercatori e sperimentatori e' corrisposto con la stessa decorrenza lo stipendio suddetto maggiorato temporaneamente del 15 per cento, in attesa dell'attribuzione della sopraindicata maggiorazione del 45 per cento che decorrera' dalla data del conseguimento dell'anzianita' di servizio che, nelle forme previste dagli ordinamenti precedenti alla legge n. 312, avrebbe dato titolo all'attribuzione del parametro piu' elevato. Le maggiorazioni stabilite nel precedente primo comma si applicano anche sugli stipendi derivanti dalla progressione economica, che si sviluppa in otto classi biennali dell'8 per cento, computate sullo stipendio iniziale e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento computati sull'ultima classe di stipendio. Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita dei figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti, si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento sul parametro stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.
Art. 2
Effetti dei nuovi stipendi
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, od altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
Art. 3
Liquidazione dei nuovi stipendi e contributi sindacali
I nuovi stipendi spettanti per i decorsi periodi saranno conguagliati con quanto gia' corrisposto per gli stessi periodi a titolo di stipendio e di acconto di L. 40.000 mensili, non piu' dovuto. Ai fini dell'attribuzione dei livelli stipendiali, dal 1 febbraio 1981, si valutano gli anni di effettivo servizio di ruolo e non di ruolo, comunque prestato fino al 31 gennaio 1981, con i criteri previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ovvero, se piu' favorevoli, con quelli previsti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271. Nel computo delle anzianita' pregresse il periodo corrispondente allo stipendio maggiorato del 15 per cento e' valutato fino ad un massimo di 9 anni; il periodo successivo e' valutato sulla posizione retributivo-funzionale corrispondente allo stipendio maggiorato del 45 per cento. Ai benefici derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli si applica l'art. 170 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Art. 4
Indennita' di rischio
Con effetto dal 1 febbraio 1981, al personale di cui al presente decreto compete la indennita' di rischio nelle misure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, nonche' dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.
Art. 5
Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PERTINI SPADOLINI - ANDREATTA - LA MALFA - SCHIETROMA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 novembre 1982
Atti di Governo, registro n. 44, foglio n. 11
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