LEGGE 3 dicembre 1982, n. 912

Type Legge
Publication 1982-12-03
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i protocolli del 1981 per la sesta proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 e per la prima proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1980, aperti alla firma a Washington il 24 marzo 1981.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli 9 e IX dei protocolli stessi.

Art. 3

In attuazione del programma di aiuto alimentare della Comunita' economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e' incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunita', alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana, con imputazione della relativa spesa alla "gestione finanziaria" della predetta Azienda.

Art. 4

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 19.500 milioni in ragione di anno, si provvede con le disponibilita' del capitolo 4532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

PERTINI FANFANI - COLOMBO - BODRATO - GORIA - MANNINO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Protocoles

PROTOCOLES Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nei protocolli. PROTOCOLLI del 1981 recanti sesta proroga della Convenzione sul commercio del grano del 1971 e prima proroga della Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1980, che costituiscono l'Accordo Internazionale sul grano del 1971 PREAMBOLO La Conferenza riunitasi per stabilire i testi dei Protocolli del 1981 recanti sesta proroga della Convenzione sul commercio del grano del 1971 e prima proroga della Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1980, che costituiscono l'Accordo internazionale sul grano del 1971, considerando che l'Accordo internazionale sul grano del 1949 e' stato riveduto, ricondotto o prorogato negli anni 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1976, 1978 e 1979, considerando che l'Accordo internazionale sul grano del 1971, costituito da due strumenti giuridici distinti - la Convenzione sul commercio del grano del 1971, nuovamente prorogata mediante Protocollo del 1979, e la Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1980 - giunge a scadenza il 30 giugno 1981, ha concordato il testo dei Protocolli del 1981 recanti sesta proroga della Convenzione sul commercio del grano del 1971 e prima proroga della Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1980. PROTOCOLLO DEL 1981 RECANTE SESTA PROROGA DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO DEL GRANO DEL 1971 I governi parti contraenti del presente Protocollo, considerando che la Convenzione sul commercio del grano del 1971 (in appresso denominata "Convenzione") facente parte dell'Accordo internazionale sul grano del 1971, che e' stata prorogata nuovamente mediante Protocollo nel 1979, giunge a scadenza il 30 giugno 1981, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. (Proroga, scadenza e denuncia della Convenzione). Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente Protocollo, la Convenzione rimarra' in vigore tra le parti contraenti del medesimo fino al 30 giugno 1983, restando tuttavia inteso che, qualora un nuovo accordo internazionale sul grano entri in vigore anteriormente al 30 giugno 1983, il Protocollo in causa rimarra' in vigore soltanto fino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo.

Protocollo-art. 2

ARTICOLO 2. (Disposizioni della Convenzione inoperanti). Le seguenti disposizioni della Convenzione sono considerate inoperanti a decorrere dal 1 luglio 1981: a) paragrafo 4 dell'articolo 19; b) articoli da 22 a 26 incluso; c) paragrafo 1 dell'articolo 27; d) articoli da 29 a 31 incluso.

Protocollo-art. 3

ARTICOLO 3. (Definizione). Qualsiasi menzione, nel presente Protocollo, di un "governo" o di "governi" vale anche per la Comunita' economica europea (in appresso denominata "la Comunita'"). Pertanto, qualsiasi menzione nel presente Protocollo della "firma" o del "deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione" o di uno strumento di adesione" o di una "dichiarazione di applicazione provvisoria" da parte di un governo, vale, nel caso della Comunita', anche per la firma o per la dichiarazione di applicazione provvisoria a norme della Comunita' da parte della sua autorita' competente, nonche', per il deposito dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale della Comunita' per la conclusione di un accordo internazionale.

Protocollo-art. 4

ARTICOLO 4. (Disposizioni finanziarie). La quota iniziale di ogni membro esportatore o di ogni membro importatore che aderisce al presente Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del medesimo, viene fissata dal Consiglio in funzione del numero dei voti che gli saranno attribuiti e del periodo restante della campagna agricola in corso; tuttavia, le quote fissate per gli altri membri esportatori e per gli altri membri importatori per la campagna agricola in corso non sono modificate.

Protocollo-art. 5

ARTICOLO 5. (Firma). Il presente Protocollo sara' aperto, a Washington, dal 24 marzo 1981 al 15 maggio 1981 incluso, alla firma dei governi dei paesi che sono parti contraenti della Convenzione prorogata nuovamente dal Protocollo del 1979 e che sono provvisoriamente considerati parti contraenti di quest'ultima alla data del 6 marzo 1981, o che sono membri dell'organizzazione delle Nazioni Unite, delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica e che figurano nell'Allegato A o nell'Allegato B della Convenzione.

Protocollo-art. 6

ARTICOLO 6. (Ratifica, accettazione e approvazione). Il presente Protocollo e' sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione di ogni governo firmatario, conformemente alle sue proprie procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America entro il 30 giugno 1981, restando tuttavia inteso che il Consiglio puo' accordare una o piu' proroghe del termine ad ogni governo firmatario che non abbia depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione entro tale data.

Protocollo-art. 7

ARTICOLO 7. (Adesione). 1. Il presente Protocollo sara' aperto: a) fino al 30 giugno 1981 all'adesione del governo di ogni membro elencato a tale data negli allegati A o B della Convenzione, restando tuttavia inteso che il Consiglio puo' accordare una o piu' proroghe del termine ad ogni governo che non abbia depositato il proprio strumento di adesione entro tale data; b) dopo il 30 giugno 1981 all'adesione del governo di ogni membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, alle condizioni che il Consiglio riterra' opportune, a maggioranza dei due terzi almeno dei voti espressi dai membri esportatori e dei due terzi almeno dei voti espressi dai membri importatori. 2. L'adesione avviene mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America. 3. Quando viene fatta menzione, ai fini dell'applicazione della Convenzione e del presente Protocollo, dei membri elencati negli allegati A o B della convenzione, ogni membro il cui governo abbia aderito alla convenzione alle condizioni prescritte dal Consiglio ovvero al presente protocollo conformemente al paragrafo 1, lettera b) del presente articolo sara' ritenuto indicato nell'allegato relativo.

Protocollo-art. 8

ARTICOLO 8. (Applicazione provvisoria). Ogni governo firmatario puo' depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria del presente Protocollo. Anche ogni altro governo che soddisfi alle condizioni necessarie per la firma del presente Protocollo o la cui richiesta di adesione sia stata approvata dal Consiglio puo' depositare, presso il Governo degli Stati Uniti d'America, una dichiarazioni e di applicazione provvisoria. Ogni governo che depositi tale dichiarazione applica il presente Protocollo in via provvisoria ed e' ritenuto provvisoriamente parte contraente dello stesso.

Protocollo-art. 9

ARTICOLO 9. (Entrata in vigore). 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il 1 luglio 1981 se, enti il 30 giugno 1981, (lei governi rappresentanti i membri esportatori che detengono almeno il 60 per cento dei voti di cui all'allegato A e rappresentanti i membri importatori che detengono almeno il 50 per cento dei voti di cui all'allegato B o che avrebbero detenuto tali percentuali rispettive di voti il 30 giugno 1981 se fossero stati parti contraenti della convenzione a tale data avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria in conformita' degli articoli 6, 7 e 8 del presente protocollo. 2. Se il presente Protocollo non entro in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, i governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria potranno decidere di comune accordo che esso entrera' in vigore tra i governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria.

Protocollo-art. 10

ARTICOLO 10. (Notifiche da parte del governo depositario). Il Governo degli Stati Uniti d'America, in qualita' di governo depositario, notifichera' a tutti i governi firmatari ed aderenti ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione, applicazione provvisoria del presente Protocollo ed ogni adesione, nonche' ogni notifica e preavviso ricevuti in conformita' dell'articolo 27 della Convenzione, ed ogni dichiarazione e notifica ricevute in conformita' dell'articolo 28 della Convenzione.

Protocollo-art. 11

ARTICOLO 11. (Copia certificata conforme del Protocollo). Al piu' presto dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, il governo depositario inviera' una copia certificata conforme di detto protocollo, nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa, al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la registrazione in conformita' dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Ogni emendamento del presente Protocollo sara' parimenti comunicato al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Protocollo-art. 12

ARTICOLO 12. (Rapporti tra il preambolo e il Protocollo). Il presente Protocollo comprende il preambolo dei protocolli del 1981 recanti sesta proroga della Convenzione sul commercio del grano del 1971 e prima proroga della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1980, che costituiscono l'Accordo internazionale sul grano del 1971. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi governi o dalle rispettive autorita', hanno firmato il presente Protocollo alla data figurante a fronte della loro firma. I testi del presente Protocollo nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede. Gli originali saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America, che ne inviera' copie certificate conformi a tutte le parti firmatarie ed aderenti, nonche' al segretario esecutivo del Consiglio. (Seguono le firme).

Protocollo-art. I

PROTOCOLLO DEL 1981 RECANTE PRIMA PROROGA DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'AIUTO ALIMENTARE DEL 1980 Le parti contraenti del presente Protocollo, considerando che la Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1980 (in appresso denominata "Convenzione") facente parte dell'Accordo internazionale sul grano del 1971 giunge a scadenza il 30 giugno 1981, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I. (Proroga, scadenza e denuncia della Convenzione). Fatte salve le disposizioni dell'articolo II del presente protocollo, la Convenzione rimarra' in vigore tra le parti contraenti del medesimo fino al 30 giugno 1983, restando tuttavia inteso che, qualora un nuovo accordo in materia di aiuto alimentare entri in vigore anteriormente al 30 giugno 1983, il presente Protocollo rimarra' in vigore soltanto fino alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo.

Protocollo-art. II

ARTICOLO II. (Disposizioni della Convenzione inoperanti). Le seguenti disposizioni della Convenzione sono considerate inoperanti a decorrere dal 1 luglio 1981: a) articolo XII; b) articolo XVII; c) paragrafo I dell'articolo XVIII.

Protocollo-art. III

ARTICOLO III. (Aiuto alimentare internazionale). Ai fini dell'applicazione della Convenzione quale e' stata prorogata dal presente Protocollo, ogni membro che avra' aderito al medesimo conformemente al suo articolo VIII sara' considerato come indicato nell'articolo III, paragrafo 3 della Convenzione, con il contributo minimo che gli sara' stato assegnato conformemente alle disposizioni pertinenti dell'articolo VIII del presente Protocollo.

Protocollo-art. IV

ARTICOLO IV. (Firma). Il presente Protocollo sara' aperto a Washington, dal 24 marzo 1981 al 15 maggio 1981 incluso, alla firma dei governi di cui all'articolo III, paragrafo 3 della convenzione.

Protocollo-art. V

ARTICOLO V. (Depositario). Il Governo degli Stati Uniti d'America e' il depositario del presente Protocollo.

Protocollo-art. VI

ARTICOLO VI. (Ratifica, accettazione o approvazione). Il presente Protocollo e' sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione di ogni governo firmatario, conformemente alle su proprie procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il depositario entro il 30 giugno 1981, restando tuttavia inteso che il comitato dell'aiuto alimentare istituito a norma della convenzione (in appresso denominato "comitato") puo' accordare una o piu' proroghe del termine ad ogni governo firmatario che non abbia depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione entro tale dati.

Protocollo-art. VII

ARTICOLO VII. (Applicazione provvisoria). Ogni governo firmatario puo' depositare presso il depositario una dichiarazione di applicazione provvisoria del presente Protocollo. Esso applica tale Protocollo in via provvisoria ed e' ritenuto provvisoriamente parte contraente dello stesso.

Protocollo-art. VIII

ARTICOLO VIII. (Adesione). 1. Il presente Protocollo e' aperto all'adesione di ogni governo di cui all'articolo III, paragrafo 3 della Convenzione, che non abbia firmato detto Protocollo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il depositario entro il 30 giugno 1981, restando tuttavia inteso che il comitato puo' accordare una o piu' proroghe dei termini a ad ogni governo che non abbia depositato il proprio strumento di adesione entro tale data. 2. Quando il presente Protocollo sara' entrato in vigore conformemente al disposto del suo articolo IX, esso sara' aperto all'adesione di ogni governo diverso da quelli di cui all'articolo III, paragrafo 3 della convenzione, alle condizioni che il comitato riterra' opportune. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il depositario. 3. Ogni governo aderente al presente Protocollo a norma del paragrafo 1 o del paragrafo 2 del presente articolo puo' depositare presso il depositario una dichiarazione di applicazione provvisoria del presente Protocollo, in attesa del deposito del suo strumento di adesione. Esso applica il presente Protocollo in via provvisoria ed e' ritenuto provvisoriamente parte contraente dello stesso.

Protocollo-art. IX

ARTICOLO IX. (Entrata in vigore). 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il 1 luglio 1981 se, entro il 30 giugno 1981, i governi di cui all'articolo III, paragrafo 3, della Convenzione avranno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o le dichiarazioni di applicazione provvisoria, sempreche' sia in vigore il Protocollo del 1981 recante sesta proroga della Convenzione sul commercio del grado di 1171 o una nuova convenzione sul commercio del grano che la sostituisca. 2. Se il presente Protocollo non entra in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, i governi che avranno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o le dichiarazioni di applicazione provvisoria potranno decidere all'unanimita' che esso entrera' in vigore tra di loro, sempreche' sia in vigore il Protocollo del 1981 recante sesta proroga della Convenzione sul commercio del grano del 1971 o una nuova Convenzione sul commercio del grano che la sostituisca, ovvero potranno adottare qualsiasi altra misura che a loro parere la situazione richieda.

Protocollo-art. X

ARTICOLO X. (Durata). Il presente Protocollo restera' in vigore fino al 30 giugno 1983 incluso, sempreche' resti in vigore fino a tale data inclusa il Protocollo del 1981 recante sesta proroga della Convenzione sul commercio del grano del 1971 o una nuova Convenzione sul commercio del grano che la sostituisca.

Protocollo-art. XI

ARTICOLO XI. (Testi facenti fede). I testi del presente Protocollo nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede. Gli originali saranno depositati negli archivi del depositario, che ne inviera' copie certificate conformi a tutti i governi firmatari ed aderenti.

Protocollo-art. XII

ARTICOLO XII. (Rapporti tra il preambolo e il Protocollo). Il presente Protocollo comprende il preambolo dei protocolli del 1981 recanti sesta proroga dell'Accordo internazionale sul grano del 1971. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi governi o dalle rispettive autorita', hanno firmato il presente protocollo alla data figurante a fronte della loro firma. (Seguono le firme).

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