LEGGE 3 dicembre 1982, n. 913

Type Legge
Publication 1982-12-03
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea firmato ad Ankara il 29 settembre 1981, e relativi scambi di note in pari data.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 4 dell'accordo stesso.

PERTINI FANFANI - COLOMBO - FORTE - CASALINUOVO - CAPRIA - DI GIESI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Accordo - art. 1

ACCORDO fra il Governo della Repubblica di Turchia ed il Governo della Repubblica italiana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea. Il Governo della Repubblica di Turchia ed il Governo della Repubblica italiana, Animati dal desiderio di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2. 1. Nel presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "Turchia" designa la Repubblica di Turchia e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale della Turchia che, in conformita' della legislazione turca concernente l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, puo' essere considerata come zona all'interno della quale possono essere esercitati i diritti della Turchia relativi al fondo del mare, al sottosuolo marino ed alle loro risorse naturali; b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale italiano che, in conformita' della legislazione italiana concernente la esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, puo' essere considerata come zona all'interno della quale possono essere esercitati i diritti dell'Italia relativi al fondo del mare, al sottosuolo marino ed alle loro risorse naturali; c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano la Turchia o l'Italia, come il contesto richiede; d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone; e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica 3 qualsiasi ente che e considerato persona giuridica ai fini della imposizione; f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente una impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente ed una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) l'espressione "esercizio della navigazione marittima ed area" designa l'attivita' professionale di trasporto per mare e per via aerea di persone, animali, merci e posta svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori, armatori o esercenti di navi o aeromobili, ivi compresa la vendita di biglietti di passaggio ed analoghi documenti per tale trasporto, nonche' ogni altra attivita' ad esso direttamente connessa; h) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da un'impresa turca o italiana, ad eccezione del caso in cui il trasporto e' effettuato esclusivamente fra localita' situate sul territorio della Turchia o dell'Italia; i) l'espressione "autorita' competente" designa: 1) per quanto concerne la Turchia, il Ministero delle finanze; 2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze. 2. Per l'applicazione dell'Accordo da parte di uno Stato contraente le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica l'Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3. I redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, effettuato sotto bandiera nazionale da un'impresa di uno Stato contraente esercente tale attivita', sono esenti nell'altro Stato contraente dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione effettuata per conto di detto altro Stato o di un suo ente locale sui redditi imponibili in tale ultimo Stato.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4. Il presente Accordo entrera' in vigore all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto per le imposte relative a ciascun anno imponibile che inizia il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore dell'Accordo.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5. Il presente Accordo rimarra' in vigore fino a che non sia denunciato da uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare l'Accordo per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, l'Accordo cessera' di avere effetto per le imposte relative a ciascun anno imponibiLe che inizia il, o successivamente al primo gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia. FATTO ad Ankara il 29 settembre 1931 in lingua turca, italiana ed inglese. In caso di divergenze tra il testo turco e italiano, prevarra' il testo inglese. Per la Repubblica di Turchia Per la Repubblica italiana Ahmet Senvar Dogu Bartolomeo Attolico

Accordo - Scambio di note

SCAMBIO DI NOTE Eccellenza, con riferimento all'Accordo tra il Governo della Repubblica di Turchia ed il Governo della Repubblica italiana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmato in data odierna, ho l'onore di informarLa che da parte turca si propone che i due Governi convengano di non avanzare alcuna pretesa per il pagamento delle imposte non ancora riscosse sui redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea realizzati fino al 31 dicembre 1980. Ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la relativa risposta che confermi la Sua approvazione su quanto precede costituisca un Accordo fra i nostri due Governi. La prego di accogliere, Eccellenza, le assicurazioni della mia piu' alta considerazione. Ankara, 29 settembre 1981. Firmato: Ahmet Senvar Dogu A Sua Eccellenza Bartolomeo Attolico Ambasciatore d'Italia ANKARA Eccellenza, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore: "Eccellenza, con riferimento all'Accordo tra il Governo della Repubblica di Turchia ed il Governo della Repubblica italiana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmato in data odierna, ho l'onere di informarLa che da parte turca si propone che i due Governi convengano di non avanzare alcuna pretesa per il pagamento delle imposte non ancora riscosse sui redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea realizzati fino al 31 dicembre 1980. Ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la relativa risposta che confermi la Sua approvazione su quanto precede costituisca un Accordo fra i nostri due Governi", Ho l'onore di informare Sua Eccellenza che il Governo italiano concorda in merito a quanto precede. La prego di accogliere, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione. Ankara, 29 settembre 1981. Firmato: Bartolomeo Attolico A Sua Eccellenza Abnset Senvar Dogu Direttore Generale delle Entrate MINISTERO DELLE FINANZE SCAMBIO DI NOTE Eccellenza, con riferimento all'Accordo tra il Governo della Repubblica di Turchia ed il Governo della Repubblica italiana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmato in data odierna, ho l'onore di informaLa che da parte italiana si propone che i due Governi convengano di non avanzare alcuna pretesa per il pagamento delle imposte non ancora riscosse sui redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea realizzati fino al 31 dicembre 1980. Ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la relativa risposta che confermi la Sua approvazione su quanto precede costituisca un Accordo fra i nostri due Governi. La prego di accogliere, Eccellenza, le assicurazioni della mia piu' alta considerazione. Ankara 29 settembre 1981. Firmato: Bartolomeo Attolico A Sua Eccellenza Ahnet Senvar Dogu Direttore Generale delle Entrate MINISTERO DELLE FINANZE Eccellenza, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore: "Eccellenza, con riferimento all'Accordo tra il Governo della Repubblica di Turchia ed il Governo della Repubblica italiana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmato in data odierna, ho l'onore di informarLa che da parte italiana si propone che i due Governi convengano di non avanzare alcuna pretesa per il pagamento delle imposte non ancora riscosse sui redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea realizzati fino al 31 dicembre 1980. Ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la relativa risposta che confermi la Sua approvazione su quanto precede costituisca un Accordo fra i nostri due Governi". Ho l'onore di informare Sua Eccellenza che il Governo turco concorda in merito a quanto precede. La prego di accogliere, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione. Ankara, 29 settembre 1981. Firmato: Ahmet Senvar Dogu A Sua Eccellenza Bartolomeo Attolico Ambasciatore d'Italia ANKARA

Agreement

AGREEMENT between the government of the Republic of Turkey and the Government of the italian Republic for the avoidance of double taxation on income arising from the exercise of maritime and air navigation. Parte di provvedimento in formato grafico Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO

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