LEGGE 20 dicembre 1982, n. 924
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
E' convertito in legge il decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 770, recante disposizioni concernenti l'esercizio degli impianti di riscaldamento.
Art. 2
L'adempimento dell'obbligo della tenuta delle scorte di riserva da parte degli importatori di prodotti petroliferi e dell'obbligo di integrazione delle scorte stesse previsto dall'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, e' differito al 30 settembre 1983.
PERTINI FANFANI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.