DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1982, n. 934
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 8 aprile 1940, n. 830, contenente l'ordinamento dell'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 1982;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente decreto:
Articolo unico
L'art. 3 del regio decreto 8 aprile 1940, n. 830, e' sostituito dal seguente: "L'Ufficio legislativo e' diretto da un magistrato di cassazione nominato alle funzioni superiori. Fanno parte dell'Ufficio un magistrato di cassazione e sei magistrati di qualifica non superiore a magistrato di corte d'appello, appartenenti al personale addetto al Ministero. L'assegnazione all'Ufficio e' disposta con decreto del Ministro. Il decreto di assegnazione all'Ufficio puo' essere in ogni tempo revocato. In caso di assenza o impedimento del magistrato dirigente l'Ufficio, le funzioni vicarie sono esercitate dal magistrato di cassazione o da uno dei magistrati di appello designati dal Ministro".
PERTINI SPADOLINI - DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1982
Atti di Governo, registro n. 44, foglio n. 26
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.