LEGGE 23 dicembre 1982, n. 938

Type Legge
Publication 1982-12-23
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o eventi eccezionali, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, al secondo comma, le parole: "di intesa con le regioni interessate" sono sostituite con le altre: "sentito il parere delle regioni interessate, che va espresso entro un termine compatibile con le necessita' dell'emergenza"; All'articolo 2: sono soppresse le seguenti parole: "i residui delle assegnazioni del Fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonche'"; e' aggiunto il seguente comma: "Al Fondo per la protezione civile viene altresi' assegnata la somma di lire 80 miliardi"; L'articolo 3 e' sostituito con il seguente: "Per gli adempimenti di cui al presente decreto e' autorizzato l'impiego di personale civile e militare dello - Stato, nei limiti di quaranta unita', dille qualifiche dirigenziali, direttive, di concetto ed esecutive, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile. Il personale civile e' collocato fuori ruolo, il personale militare con grado di generale o colonnello e gradi corrispondenti non e' computato nei contingenti massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e quello di grado inferiore a colonnello, ivi compresi i sottufficiali, e' collocato in soprannumero nell'organico del rispettivo ruolo e grado"; L'articolo 4 e' sostituito con il seguente: "Le somme prelevate dal Fondo di cui al precedente articolo 1 sono reintegrate dal Ministero del tesoro nell'ambito degli esercizi 1983 e 1984, con apposite norme da inserire nella legge di bilancio, sulla base di rendiconti presentati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile entro l'anno 1984"; Dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente: "Art. 5-bis. - All'onere di lire 80 miliardi previsto al secondo comma del precedente articolo 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1983, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 75 miliardi, l'accantonamento di cui alla voce "Interventi in favore del settore della grande viabilita'" e quanto a lire 5 miliardi quello di cui alla voce "Razionalizzazione della rete distributiva". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

PERTINI FANFANI - GORIA - BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

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