DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1982, n. 946
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 agosto 1967, n. 699;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032;
Visto l'art. 29 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
Udito il parere del Consiglio di Stato e ritenuto di doversi ad esso conformare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 ottobre 1982;
Sulla
proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:
Art. 1
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' soppresso l'ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto", ordinato dalla legge 6 agosto 1967, n. 699. Lo Stato subentra in tutti i compiti istituzionali del predetto ente e provvede alla corresponsione degli assegni vitalizi e continuativi di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 699, al personale del lotto cessato dal servizio anteriormente al 1 gennaio 1978 e loro superstiti e alla corresponsione delle pensioni spettanti al personale del lotto posto in quiescenza successivamente a tale data.
Art. 2
E' attribuito allo Stato l'intero patrimonio dell'ente secondo le seguenti modalita': 1) il patrimonio immobiliare con tutte le relative situazioni attive e passive, nonche' tutti i rapporti processuali in corso, sono assunti in carico dal Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio; 2) i beni mobili, le macchine e le attrezzature sono presi in carico dal Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, e lasciati a disposizione del Ministero delle finanze per lo svolgimento dei compiti del cessato ente; 3) il denaro e tutte le altre disponibilita' finanziarie devono essere versate al cap. 2319 - capo VII dello stato di previsione delle entrate del bilancio statale; 4) i titoli di Stato, garantiti dallo Stato ed assimilati sono presi in carico dal Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, il quale provvedera' a realizzare i titoli stessi ed a versare il relativo importo al cap. 2319 - capo VII dello stato di previsione delle entrate del bilancio statale.
Art. 3
Alla estinzione delle passivita' esistenti alla data di soppressione dell'ente provvedera' il Ministero delle finanze con i fondi messi anche a disposizione, se necessario, dal Ministero del tesoro su richiesta dello stesso Ministero delle finanze. Nelle passivita' andranno anche comprese le somme da versare all'ENPAS necessarie alla erogazione delle indennita' di buonuscita in relazione ai servizi o periodi riconosciuti utili nell'ordinamento del soppresso ente, ai sensi di quanto stabilito dal punto b) del secondo comma dell'art. 29 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Art. 4
Alle operazioni relative al passaggio dal soppresso ente allo Stato del patrimonio di cui al precedente art. 2 e di tutta la relativa documentazione provvedera' il presidente del cessato ente, d'intesa col Ministero delle finanze, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, redigendo il relativo rendiconto finale.
Art. 5
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli atti, i documenti e le scritture in possesso del cessato ente passeranno, per competenza, al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, che provvedera' a curarne la conservazione oppure la destinazione agli uffici competenti. La Direzione generale indicata nel precedente comma assumera' la competenza sui rapporti sorti anteriormente alla data del 1 gennaio 1978. I fascicoli concernenti il trattamento di quiescenza concesso al personale del lotto a norma dell'art. 29 della legge 11 luglio 1980, n. 312, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 1 gennaio 1978, saranno trasferiti agli uffici periferici competenti a liquidare il trattamento di quiescenza a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni. Il trattamento di quiescenza concesso ai dipendenti del lotto cessati dal servizio in data anteriore al 1 gennaio 1978 resta disciplinato dalla legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni e integrazioni. La sussistenza e la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilita', nonche' la liquidazione della pensione in caso di morte del pensionato, vengono regolate con le norme previste dall'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sostituito dall'art. 30 della legge 29 aprile 1976 n. 177, e dallo art. 160 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1092, integrato dall'art. 31 della stessa legge n. 177. Per gli adempimenti di cui al precedente comma le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di spesa fissa provvederanno ad adempiere alle formalita' previste dalle norme vigenti, di concerto con il Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali.
Art. 6
Per il personale del lotto che cessa dal servizio per qualsiasi causa successivamente al 1 gennaio 1978, il diritto al trattamento di quiescenza e' regolato dal "Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni. Per il personale di cui al precedente comma che abbia assunto servizio anteriormente all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono ritenuti utili ai fini del computo del trattamento di quiescenza tutti i servizi o periodi di servizio gia' riconosciuti utili nello ordinamento del cessato ente. I servizi di cui al precedente comma saranno computati ai fini del trattamento di quiescenza su dichiarazione resa dal Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la liquidazione del trattamento di quiescenza provvisorio in favore del personale del lotto, cessato dal servizio in data successiva al 1 gennaio 1978, sara' regolata dall'art. 162 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 7
Le pensioni liquidate al personale del lotto in attuazione dell'art. 29 della legge 11 luglio 1980, n. 312, aventi decorrenza successiva al 1 gennaio 1978, verranno riliquidate dagli uffici periferici di cui all'art. 5, terzo comma, con i criteri e nelle misure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, numero 1092, e successive integrazioni e modificazioni, sulla base del trattamento retributivo stabilito dagli articoli 24 e 27 della citata legge n. 312 e con le modalita' di cui agli articoli 160 e 161 della medesima legge. In sede di riliquidazione delle pensioni di cui al precedente comma tutte le somme gia' corrisposte ai beneficiari dei ruoli di spesa fissa, emessi dall'ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto", verranno conguagliate con quelle risultanti dalla applicazione delle norme indicate nel richiamato comma, previa regolarizzazione della posizione contributiva del personale indicato nel secondo comma del successivo art. 8.
Art. 8
A decorrere dal 1° gennaio 1978 lo stipendio, la paga, la retribuzione e gli altri assegni spettanti al personale del lotto in attivita' di servizio sono assoggettati a ritenuta in conto entrate del Tesoro secondo le norme concernenti il trattamento economico spettante ai dipendenti statali, conformemente al primo comma dell'art. 3 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092, e nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177. In sede di adeguamento e riliquidazione delle pensioni relative al personale del lotto, aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 1978 e precedente a quella della entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, gli uffici competenti provvederanno a regolarizzare la posizione contributiva, secondo il disposto del primo comma del presente articolo, con i criteri stabiliti dall'art. 142, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 9
Per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 1978 ma anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento, ai sensi dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, di servizi o periodi di servizio computabili a domanda, con o senza riscatto, decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto e hanno la durata, a pena di decadenza, di centottanta giorni. Per la durata di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale del lotto che cessa dal servizio ha facolta' di presentare domanda per il riconoscimento, ai sensi dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, di servizi o periodi di servizio computabili a domanda, con o senza riscatto, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio. In favore degli aventi causa del personale del lotto di cui ai precedenti commi, deceduto in servizio o a riposo, si applicano le disposizioni e i termini previsti dal terzo comma dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. A decorrere dal 1° gennaio 1978, per le domande presentate dalla stessa data dal personale del lotto per il riscatto dei servizi indicati dall'art. 25 della legge 6 agosto 1967, n. 699, il contributo e' dovuto nella misura stabilita dall'art. 14, comma primo, della legge 29 aprile 1976, n. 177, sulla base del trattamento economico previsto dagli articoli 24 e 27 della legge 11 luglio 1980, n. 312. I provvedimenti di riscatto di servizi concessi a norma dell'art. 25 della legge 6 agosto 1967, n. 699, ed emessi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, in conseguenza dei quali abbia gia' avuto inizio il pagamento rateale del contributo a carico dell'interessato ovvero il contributo stesso sia gia' stato interamente versato al cessato ente, hanno integrale esecuzione secondo le norme di cui alla legge sopra indicata, fatto salvo il recupero della integrazione del contributo dovuto ai sensi del precedente comma per i provvedimenti concernenti le domande di riscatto prodotte successivamente alla data del 1° gennaio 1978.
Art. 10
I servizi o periodi di servizio comunque prestati nelle ricevitorie del lotto, non coperti da contribuzione all'ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto" ovvero sprovvisti di iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono computati a domanda, mediante riscatto, per il periodo di effettiva prestazione. Il pagamento del contributo dovuto a norma dell'art. 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, cosi' come modificato dall'art. 14 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e regolato dall'art. 150 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1092. I servizi o periodi di servizio ammessi a riscatto dovranno risultare da atti della amministrazione. I destinatari della legge 11 luglio 1980, n. 312, aventi titolo ad esercitare il riscatto a norma del presente articolo, devono produrre domanda entro i termini stabiliti dall'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, fatte salve le deroghe previste dai commi primo, secondo e terzo dell'art. 9 del presente decreto.
Art. 11
A decorrere dal 1 gennaio 1978 il personale del lotto e' iscritto al fondo di previdenza e credito, regolato dal testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 12
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