DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1982, n. 955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Vista la legge 24 luglio 1972, n. 321;
Vista la legge 14 agosto 1974, n. 354;
Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 576;
Vista la legge 10 maggio 1976, n. 249;
Vista la legge 13 aprile 1977, n. 114;
Vista la legge 13 novembre 1978, n. 765;
Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;
Vista la legge 1 dicembre 1981, n. 692;
Ritenuta la necessita' di emanare, ai sensi dell'art. 17 della suddetta legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le modificazioni e le integrazioni correttive di cui agli articoli seguenti del presente decreto.
Art. 2
L'art. 2 e' sostituito dal seguente: "Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso. - L'imposta di bollo e' dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda. Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione. Delle cambiali emesse all'estero si fa uso, oltre che nel caso di cui al secondo comma, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato".
Art. 3
L'art. 3 e' sostituito dal seguente: "Modi di pagamento. - L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata: 1) in modo ordinario, mediante l'impiego dell'apposita carta filigranata e bollata di cui all'art. 4; 2) in modo straordinario, mediante marche da bollo, visto per bollo o bollo a punzone; 3) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio del registro o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate a lire cento per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a lire cinquanta o superiori a lire cinquanta. In ogni caso l'imposta e' dovuta nella misura minima di lire cento ad eccezione delle cambiali di cui alle lettere a) e b) dell'art. 9 della tariffa allegato A annessa al presente decreto e dei vaglia cambiari di cui all'art. 11 della medesima tariffa per i quali l'imposta minima e' stabilita in lire cinquecento. L'intendenza di finanza puo' autorizzare singoli uffici statali, aventi sede nella circoscrizione territoriale dell'intendenza stessa, a riscuotere l'imposta per le domande presentate agli uffici stessi e per gli atti e documenti da essi formati. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti gli uffici statali ai quali puo' essere concessa l'autorizzazione di cui al comma precedente, nonche' le modalita' di riscossione e versamento del tributo".
Art. 4
L'art. 4 e' sostituito dal seguente: "Forma, valore e carattere distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone. - La carta bollata e' filigranata e reca impresso il relativo valore. Se il valore della carta bollata e' inferiore all'imposta dovuta, la differenza viene corrisposta mediante applicazione di marche da bollo. La carta bollata, esclusa quella per cambiali, deve essere marginata e contenere cento linee per ogni foglio. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone, nonche' le modalita' d'applicazione del visto per bollo".
Art. 5
L'art. 5 e' sostituito dal seguente: "Definizione di foglio, di pagina e di copia. - Agli effetti del presente decreto e delle annesse tariffa e tabella: a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata; b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata. Per i tabulati meccanografici l'imposta e' dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate. Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate sempreche' queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell'ultima facciata la dichiarazione di conformita' all'originale".
Art. 6
L'art. 6 e' sostituito dal seguente: "Misura del tributo in caso d'uso. - Per gli atti, documenti e registri soggetti a bollo solo in caso d'uso l'imposta e' dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso".
Art. 7
L'art. 7 e' soppresso.
Art. 8
L'art. 8 e' sostituito dal seguente: "Onere del tributo nei rapporti con lo Stato. - Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, e' a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario".
Art. 9
L'art. 9 e' sostituito dal seguente: "Carta bollata. - Sulla carta bollata non si puo' scrivere fuori dei margini ne' eccedere il numero delle linee in essa tracciate. Nei margini del foglio possono apporsi sottoscrizioni e annotazioni, visti, vidimazioni, numerazioni e bolli prescritti o consentiti da leggi o regolamenti. Per gli atti e documenti scritti a mezzo stampa, litografia o altri analoghi sistemi e' consentito, in deroga al disposto del precedente comma, scrivere fuori dei margini, fermo peraltro il divieto di eccedere le 100 linee per foglio. E' vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature sul bollo, nonche' usare carta bollata deteriorata nel bollo o nella filigrana o gia' usata per altro atto o documento".
Art. 10
L'art. 10 e' sostituito dal seguente: "Bollo straordinario o virtuale sostitutivo o alternativo di quello ordinario. - Nei casi in cui il pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario o virtuale sia sostitutivo o alternativo di quello ordinario si osservano i limiti stabiliti dagli articoli 4 e 9 circa il numero delle linee di ciascun foglio. La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai tabulati, repertori ed ai registri nonche' alle copie degli stati di servizio rilasciate dalle pubbliche amministrazioni".
Art. 11
L'art. 13 e' sostituito dal seguente: "Facolta' di scrivere piu' atti sul medesimo foglio. - Un atto per il quale e' prevista in via esclusiva od alternativa l'applicazione dell'imposta in modo straordinario puo' essere scritto su un foglio che sia gia' servito per la redazione di altro atto soggetto ad imposta in modo ordinario o straordinario a condizione che sia corrisposta la relativa imposta. Ogni rinnovazione o proroga anche se apposta su atti o documenti formati precedentemente e' soggetta a imposta di bollo nella misura vigente per gli stessi al momento della rinnovazione o della proroga. In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio: 1) gli inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti in piu' sedute; 2) la ratifica apposta sull'atto cui si riferisce; 3) l'accettazione del mandatario apposta sull'atto contenente il mandato; 4) la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la dichiarazione di concordanza con l'originale; 5) l'accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull'atto relativo; 6) la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza in vita; 7) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa; il duplicato della nota per l'iscrizione ipotecaria e la sua rinnovazione scritta sul titolo in base al quale avviene la formalita'; 8) la copia della iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui pubblici registri costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte e variazioni riportate in un solo stato o certificato anche se lo stato o certificato concerne piu' di una persona; 9) il certificato scritto sull'estratto catastale e attestante l'imposta dovuta per i beni ivi descritti e la dichiarazione di eseguita voltura catastale apposta sul documento in base al quale la voltura fu eseguita; 10) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi uffici, purche' riguardino una sola persona o piu' persone coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferisce il contenuto degli estratti che si rilasciano; 11) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale od amministrativa; 12) gli atti d'istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte sui medesimi, le relazioni di notificazioni scritte sull'originale e sulla copia dell'atto notificato, nonche' i precetti apposti in calce alle sentenze ed agli atti rilasciati in forma esecutiva; 13) l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare; 14) le certificazioni dei pubblici uffici apposte sul duplicato e sul secondo originale delle domande; 15) gli atti contenenti piu' convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto".
Art. 12
L'art. 14 e' sostituito dal seguente: "Speciali modalita' di pagamento. - Con decreto del Ministro delle finanze saranno determinati gli atti per i quali l'imposta di bollo, in qualsiasi modo dovuta, puo' essere assolta mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine bollatrici, nonche' le caratteristiche tecniche delle macchine stesse, i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione al loro uso, i termini e le relative modalita' di applicazione. L'autorizzazione all'impiego di macchine bollatrici e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, e in conformita' al decreto previsto nel comma precedente, dall'intendenza di finanza nella cui circoscrizione territoriale la macchina deve essere posta in uso. L'utente delle macchine bollatrici non puo' cederne l'uso o la proprieta' a terzi, nemmeno temporaneamente, ne' trasferirle in altra sede, modificarle o ripararle senza la preventiva autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata dall'intendente di finanza e, per le modifiche e le riparazioni, puo' essere rilasciata anche dall'ufficio del registro nella cui circoscrizione la macchina e' posta in uso".
Art. 13
L'art. 15 e' sostituito dal seguente: "Pagamento in modo virtuale. - Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, l'intendente di finanza puo', su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziche' in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale. Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione. Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi durante l'anno. L'ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l'autorizzazione dell'intendenza di finanza, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i trimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'ufficio del registro una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa, nonche' degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo. L'ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata trimestrale scadente il 31 marzo o, occorrendo, in quella successiva. Tale liquidazione, ragguagliata ad anno ed eventualmente corretta in relazione a modifiche della disciplina 9 della misura dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. L'autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa a tempo indeterminato e puo' essere revocata con atto da notificarsi all'interessato. L'interessato, che intenda rinunziare all'autorizzazione, deve darne comunicazione scritta all'intendenza di finanza presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al quinto comma per il periodo compreso dal 1 gennaio al giorno da cui ha effetto la rinunzia. Il pagamento dell'imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovra' essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione".
Art. 14
Art. 16 e' sostituito dal seguente: "Riscossione coattiva. - Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni degli [articoli da 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639~art5) [a 29](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639~art29) e [31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639~art31). Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l'art. 36 della tariffa allegata al presente decreto".
Art. 15
L'art. 17 e' sostituito dal seguente: "Atti dei procedimenti giurisdizionali. - Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del gratuito patrocinio e' prenotata a debito. Nella procedura di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le imposte di bollo prenotate a debito ai sensi dei commi precedenti sono ripetibili nei casi e con i modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio".
Art. 16
L'art. 19 e' sostituito dal seguente: "Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali. - Salvo quanto disposto dai successivi articoli 20 e 21, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonche' gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorita' giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 31, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo".
Art. 17
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