DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1982, n. 955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Vista la legge 24 luglio 1972, n. 321;
Vista la legge 14 agosto 1974, n. 354;
Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 576;
Vista la legge 10 maggio 1976, n. 249;
Vista la legge 13 aprile 1977, n. 114;
Vista la legge 13 novembre 1978, n. 765;
Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;
Vista la legge 1 dicembre 1981, n. 692;
Ritenuta la necessita' di emanare, ai sensi dell'art. 17 della suddetta legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le modificazioni e le integrazioni correttive di cui agli articoli seguenti del presente decreto.
Art. 2
L'art. 2 e' sostituito dal seguente: "Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso. - L'imposta di bollo e' dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda. Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione. Delle cambiali emesse all'estero si fa uso, oltre che nel caso di cui al secondo comma, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato".
Art. 3
L'art. 3 e' sostituito dal seguente: "Modi di pagamento. - L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata: 1) in modo ordinario, mediante l'impiego dell'apposita carta filigranata e bollata di cui all'art. 4; 2) in modo straordinario, mediante marche da bollo, visto per bollo o bollo a punzone; 3) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio del registro o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate a lire cento per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a lire cinquanta o superiori a lire cinquanta. In ogni caso l'imposta e' dovuta nella misura minima di lire cento ad eccezione delle cambiali di cui alle lettere a) e b) dell'art. 9 della tariffa allegato A annessa al presente decreto e dei vaglia cambiari di cui all'art. 11 della medesima tariffa per i quali l'imposta minima e' stabilita in lire cinquecento. L'intendenza di finanza puo' autorizzare singoli uffici statali, aventi sede nella circoscrizione territoriale dell'intendenza stessa, a riscuotere l'imposta per le domande presentate agli uffici stessi e per gli atti e documenti da essi formati. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti gli uffici statali ai quali puo' essere concessa l'autorizzazione di cui al comma precedente, nonche' le modalita' di riscossione e versamento del tributo".
Art. 4
L'art. 4 e' sostituito dal seguente: "Forma, valore e carattere distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone. - La carta bollata e' filigranata e reca impresso il relativo valore. Se il valore della carta bollata e' inferiore all'imposta dovuta, la differenza viene corrisposta mediante applicazione di marche da bollo. La carta bollata, esclusa quella per cambiali, deve essere marginata e contenere cento linee per ogni foglio. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone, nonche' le modalita' d'applicazione del visto per bollo".
Art. 5
L'art. 5 e' sostituito dal seguente: "Definizione di foglio, di pagina e di copia. - Agli effetti del presente decreto e delle annesse tariffa e tabella: a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata; b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata. Per i tabulati meccanografici l'imposta e' dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate. Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate sempreche' queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell'ultima facciata la dichiarazione di conformita' all'originale".
Art. 6
L'art. 6 e' sostituito dal seguente: "Misura del tributo in caso d'uso. - Per gli atti, documenti e registri soggetti a bollo solo in caso d'uso l'imposta e' dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso".
Art. 7
L'art. 7 e' soppresso.
Art. 8
L'art. 8 e' sostituito dal seguente: "Onere del tributo nei rapporti con lo Stato. - Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, e' a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario".
Art. 9
L'art. 9 e' sostituito dal seguente: "Carta bollata. - Sulla carta bollata non si puo' scrivere fuori dei margini ne' eccedere il numero delle linee in essa tracciate. Nei margini del foglio possono apporsi sottoscrizioni e annotazioni, visti, vidimazioni, numerazioni e bolli prescritti o consentiti da leggi o regolamenti. Per gli atti e documenti scritti a mezzo stampa, litografia o altri analoghi sistemi e' consentito, in deroga al disposto del precedente comma, scrivere fuori dei margini, fermo peraltro il divieto di eccedere le 100 linee per foglio. E' vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature sul bollo, nonche' usare carta bollata deteriorata nel bollo o nella filigrana o gia' usata per altro atto o documento".
Art. 10
L'art. 10 e' sostituito dal seguente: "Bollo straordinario o virtuale sostitutivo o alternativo di quello ordinario. - Nei casi in cui il pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario o virtuale sia sostitutivo o alternativo di quello ordinario si osservano i limiti stabiliti dagli articoli 4 e 9 circa il numero delle linee di ciascun foglio. La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai tabulati, repertori ed ai registri nonche' alle copie degli stati di servizio rilasciate dalle pubbliche amministrazioni".
Art. 11
L'art. 13 e' sostituito dal seguente: "Facolta' di scrivere piu' atti sul medesimo foglio. - Un atto per il quale e' prevista in via esclusiva od alternativa l'applicazione dell'imposta in modo straordinario puo' essere scritto su un foglio che sia gia' servito per la redazione di altro atto soggetto ad imposta in modo ordinario o straordinario a condizione che sia corrisposta la relativa imposta. Ogni rinnovazione o proroga anche se apposta su atti o documenti formati precedentemente e' soggetta a imposta di bollo nella misura vigente per gli stessi al momento della rinnovazione o della proroga. In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio: 1) gli inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti in piu' sedute; 2) la ratifica apposta sull'atto cui si riferisce; 3) l'accettazione del mandatario apposta sull'atto contenente il mandato; 4) la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la dichiarazione di concordanza con l'originale; 5) l'accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull'atto relativo; 6) la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza in vita; 7) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa; il duplicato della nota per l'iscrizione ipotecaria e la sua rinnovazione scritta sul titolo in base al quale avviene la formalita'; 8) la copia della iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui pubblici registri costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte e variazioni riportate in un solo stato o certificato anche se lo stato o certificato concerne piu' di una persona; 9) il certificato scritto sull'estratto catastale e attestante l'imposta dovuta per i beni ivi descritti e la dichiarazione di eseguita voltura catastale apposta sul documento in base al quale la voltura fu eseguita; 10) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi uffici, purche' riguardino una sola persona o piu' persone coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferisce il contenuto degli estratti che si rilasciano; 11) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale od amministrativa; 12) gli atti d'istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte sui medesimi, le relazioni di notificazioni scritte sull'originale e sulla copia dell'atto notificato, nonche' i precetti apposti in calce alle sentenze ed agli atti rilasciati in forma esecutiva; 13) l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare; 14) le certificazioni dei pubblici uffici apposte sul duplicato e sul secondo originale delle domande; 15) gli atti contenenti piu' convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto".
Art. 12
L'art. 14 e' sostituito dal seguente: "Speciali modalita' di pagamento. - Con decreto del Ministro delle finanze saranno determinati gli atti per i quali l'imposta di bollo, in qualsiasi modo dovuta, puo' essere assolta mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine bollatrici, nonche' le caratteristiche tecniche delle macchine stesse, i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione al loro uso, i termini e le relative modalita' di applicazione. L'autorizzazione all'impiego di macchine bollatrici e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, e in conformita' al decreto previsto nel comma precedente, dall'intendenza di finanza nella cui circoscrizione territoriale la macchina deve essere posta in uso. L'utente delle macchine bollatrici non puo' cederne l'uso o la proprieta' a terzi, nemmeno temporaneamente, ne' trasferirle in altra sede, modificarle o ripararle senza la preventiva autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata dall'intendente di finanza e, per le modifiche e le riparazioni, puo' essere rilasciata anche dall'ufficio del registro nella cui circoscrizione la macchina e' posta in uso".
Art. 13
L'art. 15 e' sostituito dal seguente: "Pagamento in modo virtuale. - Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, l'intendente di finanza puo', su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziche' in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale. Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione. Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi durante l'anno. L'ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l'autorizzazione dell'intendenza di finanza, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i trimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'ufficio del registro una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa, nonche' degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo. L'ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata trimestrale scadente il 31 marzo o, occorrendo, in quella successiva. Tale liquidazione, ragguagliata ad anno ed eventualmente corretta in relazione a modifiche della disciplina 9 della misura dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. L'autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa a tempo indeterminato e puo' essere revocata con atto da notificarsi all'interessato. L'interessato, che intenda rinunziare all'autorizzazione, deve darne comunicazione scritta all'intendenza di finanza presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al quinto comma per il periodo compreso dal 1 gennaio al giorno da cui ha effetto la rinunzia. Il pagamento dell'imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovra' essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione".
Art. 14
Art. 16 e' sostituito dal seguente: "Riscossione coattiva. - Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni degli [articoli da 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639~art5) [a 29](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639~art29) e [31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639~art31). Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l'art. 36 della tariffa allegata al presente decreto".
Art. 15
L'art. 17 e' sostituito dal seguente: "Atti dei procedimenti giurisdizionali. - Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del gratuito patrocinio e' prenotata a debito. Nella procedura di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le imposte di bollo prenotate a debito ai sensi dei commi precedenti sono ripetibili nei casi e con i modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio".
Art. 16
L'art. 19 e' sostituito dal seguente: "Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali. - Salvo quanto disposto dai successivi articoli 20 e 21, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonche' gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorita' giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 31, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo".
Art. 17
L'art. 22 e' sostituito dal seguente: "Solidarieta'. - Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarie: 1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti; 2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto. La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, e' esente da qualsiasi responsabilita' derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti ((all'ufficio del registro e provveda)) alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione e' accertata soltanto nei confronti del trasgressore. Indipendentemente dalle pene previste dal codice penale, il venditore o il locatore delle macchine bollatrici o chi comunque le da' in uso a qualsiasi titolo e' responsabile, in solido con l'utente, della imposta di bollo e delle sanzioni per le infrazioni rese possibili da difetti di costruzione delle macchine, da irregolare fornitura di punzoni o dall'omissione della comunicazione all'amministrazione finanziaria della vendita, della locazione o della dazione in uso delle macchine stesse".
Art. 18
L'art. 24 e' sostituito dal seguente: "Pene pecuniarie a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti. - L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 e' punita, per ogni atto, documento o registro, con una pena pecuniaria da L. 5.000 a L. 15.000. Se l'obbligo e' adempiuto entro trenta giorni dalla scadenza del termine, la pena pecuniaria e' ridotta ad un quinto del minimo".
Art. 19
L'art. 25 e' sostituito dal seguente: "Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa, tardiva od infedele dichiarazione di conguaglio; pena pecuniaria. - Chiunque non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo prevista sugli atti, documenti e registri, dovuta sin dall'origine, e' soggetto, per ciascuna infrazione, oltre al pagamento dell'imposta a norma dell'art. 31, ad una pena pecuniaria da un minimo pari a due volte l'imposta non corrisposta ad un massimo pari a dieci volte l'imposta stessa. La stessa sanzione si applica a carico di colui che, senza aver prima pagato la relativa imposta, faccia uso di atti, documenti e registri non soggetti al bollo sin dall'origine e non esenti in modo assoluto. Per le trasgressioni relative alle cambiali, oltre al pagamento dell'imposta di cui all'art. 31, e' dovuta una pena pecuniaria da venti a cinquanta volte l'imposta non corrisposta col minimo di L. 3.000; per gli effetti cambiari e titoli equivalenti di cui al primo comma, lettera a), dell'art. 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo. L'omessa, tardiva o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'art. 15 e' punita con una pena pecuniaria da un minimo pari alla meta' ad un massimo pari all'ammontare del conguaglio dovuto. La pena pecuniaria di cui al precedente comma e' ridotta al decimo quando la dichiarazione sia presentata entro il mese successivo alla scadenza ed e' ridotta al quinto quando sia presentata entro il terzo mese successivo alla scadenza".
Art. 20
L'art. 26 e' sostituito dal seguente: "Pena pecuniaria per le violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici. - L'utente delle macchine bollatrici, che non osservi i divieti di cui all'ultimo comma dell'art. 14, incorre nella pena pecuniaria da L. 200.000 a L. 1.000.000".
Art. 21
L'art. 29 e' sostituito dal seguente: "Soprattassa per omesso o insufficiente pagamento dell'imposta. - Per l'omesso od insufficiente pagamento dell'imposta dovuta in modo virtuale, si applica una soprattassa pari al 10 per cento dell'imposta non versata. La soprattassa di cui al comma precedente e' ridotta alla meta' se il pagamento avviene entro il mese successivo alla scadenza e comunque prima della notifica della ingiunzione".
Art. 22
L'art. 32 e' sostituito dal seguente: "Irreperibilita' di valori bollati. - E' ammesso corrispondere l'imposta direttamente agli uffici del registro ovvero mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro competente quando vi e' impossibilita' oggettiva di procurarsi la carta bollata o le marche da bollo necessarie e tale circostanza sia fatta risultare nel contesto dell'atto. La ricevuta comprovante il pagamento deve contenere la causale del pagamento stesso ed essere allegata all'atto o documento cui si riferisce. Per le cambiali e per gli altri titoli di credito, per i quali e' prevista la corresponsione delle imposte stabilite per le cambiali, l'imposta deve essere assolta esclusivamente mediante visto per bollo. E' altresi' consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale pagamento dell'imposta purche' gli stessi siano presentati all'ufficio del registro per la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata impossibilita' di cui al primo comma e della quale dovra' essere fatta menzione nel contesto dell'atto. Il pagamento dell'imposta a norma dei commi precedenti non comporta applicazione di penalita'".
Art. 23
L'art. 36 e' sostituito dal seguente: "Modalita' di accertamento delle violazioni. - Le violazioni delle norme contenute nel presente decreto sono constatate mediante processo verbale dal quale debbono risultare le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Copia di esso deve essere consegnata al contribuente. Gli atti e i documenti possono essere sequestrati soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi precedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo di ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri. La regolarizzazione degli atti, documenti, libri e registri puo' avvenire a richiesta del contribuente sulla copia di cui al comma precedente".
Art. 24
L'art. 37 e' sostituito dal seguente: "Termini di decadenza - Rimborsi. - L'amministrazione finanziaria puo' procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui e' stata commessa la violazione. L'intervenuta decadenza non autorizza l'uso degli atti, documenti e registri in violazione del presente decreto, senza pagamento dell'imposta nella misura dovuta al momento dell'uso. La restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative soprattasse deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate mediante versamento in conto corrente postale. Non e' ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario o straordinario, salvo il caso in cui si tratti: a) di imposta assolta con bollo a punzone su moduli divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari; b) di imposta corrisposta, anche parzialmente, mediante visto per bollo. La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, all'intendenza di finanza entro un anno dalla data di entrata in vigore delle sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari per l'ipotesi di cui alla lettera a) e dalla data del pagamento dell'imposta corrisposta a mezzo visto per bollo per l'ipotesi di cui alla lettera b). In questo ultimo caso la domanda di rimborso deve contenere la espressa rinuncia ad utilizzare l'atto; il rimborso e' comunque subordinato alla assenza di qualsiasi sottoscrizione, sia pure cancellata, sull'atto e all'adozione da parte dell'ufficio del registro, presso il quale e' stata assolta l'imposta, di misura idonea a rendere inutilizzabile l'atto".
Art. 25
L'art. 39 e' sostituito dal seguente: "Distribuzione, vendita al pubblico e aggio. - La vendita al pubblico dei valori bollati puo' farsi soltanto dalle persone e dagli uffici autorizzati con apposito decreto dell'intendente di finanza. Ai soggetti autorizzati a norma del comma precedente compete l'aggio calcolato sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno, nella seguente misura: a) rivenditori di generi di monopolio: del cinque per cento se tale ammontare non supera i cinquanta milioni e dei tre per cento sull'ammontare eccedente i cinquanta milioni; b) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento se tale ammontare non supera i quindici milioni e dello 0,50 per cento sull'ammontare eccedente i quindici milioni; c) distributori diversi da quelli di cui alle lettere a), b): del due per cento se tale ammontare non supera i quindici milioni e dell'uno per cento sull'ammontare eccedente i quindici milioni. Le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei valori bollati sono tenute a mantenere costantemente le scorte stabilite dal decreto di autorizzazione ed a soddisfare integralmente e senza ritardo, nei limiti delle dette scorte, le richieste dei valori bollati rivolte loro dal pubblico. Il Ministro delle finanze puo' con proprio decreto, autorizzare persone od enti a prelevare per il proprio fabbisogno valori bollati con l'aggio di cui alla lettera c) direttamente dagli uffici del registro e dagli istituti di credito autorizzati alla distribuzione. Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, i criteri da osservarsi per la concessione delle autorizzazioni alla vendita al pubblico dei valori bollati nonche' i requisiti, le condizioni e le modalita' ai quali le autorizzazioni stesse sono subordinate. I venditori di generi di monopolio, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati sono sempre responsabili per il fatto dei loro coadiutori ed assistenti. I venditori di generi di monopolio e le persone aventi un esercizio aperto al pubblico, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, devono esporre all'esterno del proprio locale un avviso recante l'indicazione "valori bollati" ed avente le caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle finanze. L'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati puo' essere revocata dall'intendente di finanza qualora il distributore secondario non sia provvisto delle specie di valori indicate nel decreto di nomina o ne abbia rifiutato la vendita o preteso un prezzo maggiore di quello stabilito. L'autorizzazione medesima puo' essere, altresi', sospesa o revocata dall'intendente di finanza per gravi motivi dai quali siano derivati o potrebbero derivare danni all'Erario. Nei casi di sospensione, revoca o rinuncia dell'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati, la richiesta di rimborso dei valori bollati rimasti invenduti, al netto dell'aggio, deve essere presentata all'Intendenza di Finanza entro sei mesi dal ricevimento, da parte dell'interessato, della comunicazione della sospensione, della revoca o dell'accoglimento della rinuncia. Il cambio dei valori bollati inutilizzabili perche' fuori corso deve essere richiesto, dalle persone e dagli uffici autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, a pena di decadenza e con le modalita' stabilite dal Ministero delle finanze, entro sei mesi dal giorno della loro inutilizzabilita'. Il cambio dei valori bollati difettosi o avariati potra' invece essere sempre concesso ai distributori secondari che ne facciano domanda. Il Ministro delle finanze puo' affidare, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposite convenzioni da approvarsi con proprio decreto, la distribuzione primaria dei valori bollati ad istituti di credito. Le somme riscosse dai suddetti istituti per tale distribuzione sono versate dagli istituti medesimi allo Stato al netto delle provvigioni ad essi riconosciute con le convenzioni di cui al comma precedente nonche' dell'aggio spettante alle persone, uffici ed enti indicati nel secondo e quarto comma. Il Ministro delle finanze, al fine di assicurare, ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la contabilizzazione delle entrate al lordo delle provvigioni e degli aggi di cui al precedente comma, dovra' provvedere alla emissione, a carico di apposito capitolo di spesa, di specifici mandati commutabili in quietanza di entrata per la regolazione contabile degli importi delle provvigioni e degli aggi relativi alle somme versate".
Art. 26
L'art. 40 e' sostituito dal seguente: "Disposizioni transitorie. - Salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella allegate al presente decreto, le esenzioni e le agevolazioni nonche' i regimi sostitutivi in materia di bollo, previsti dalle leggi in vigore alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sara' stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del numero 6 dell'art. 9 o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Per le cambiali di cui al primo comma dell'art. 41 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, rimangono ferme le disposizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo".
Art. 27
Nella parte prima della tariffa allegato A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, e' aggiunto l'art. 10-ter; il titolo e gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 34 e 35 sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti: "ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI BOLLO FIN DALL'ORIGINE" Articolo della tariffa 2
```
```
| Imposte | |
| dovute | |
Indicazione degli |----------| |
atti soggetti a | |Pro-| Modo di pagamento | N o t e
imposta | |por-| |
|Fisse|zio-| |
| |nali| |
```
```
Certificati, copie | | | |
dichiarate conformi| | | |
all'originale, | | |Carta bollata, |
estratti di | | |marche, bollo a |
qualunque atto o | | |punzone oppure in |
documento | | |modo virtuale per |
rilasciati da notai| | |le copie degli atti|
od altri pubblici | | |soggetti a |
ufficiali a cio' | | |registrazione in |
autorizzati per | | |termine fisso |
legge. | | |presentate |
Per ogni foglio |3.000| |unitamente ad essi.|
Articolo della tariffa 3
=====================================================================
| Imposte | |
| dovute | |
Indicazione degli |----------| |
atti soggetti a | |Pro-| Modo di pagamento | N o t e
imposta | |por-| |
|Fisse|zio-| |
| |nali| |
=====================================================================
| | | |Nella disposizione
| | | |a fianco sono
| | | |comprese:
| | | |a) le fedi di
| | | |deposito di merci
| | | |nei magazzini
| | | |generali;
Scritture private | | | |b) gli ordini di
contenenti | | | |estrazione totale o
convenzioni o | | | |parziale di merci
dichiarazioni | | | |dai predetti
anche unilaterali | | | |magazzini e dai
con le quali si | | | |depositi franchi
creano, si | | | |rilasciati a favore
modificano, si | | | |di terzi.
estinguono, si | | | |L'imposta
accertano o si | | | |e' dovuta anche se
documentano | | | |la fede di deposito
rapporti giuridici| | | |serve quale
di ogni specie: | | |Carta bollata, |documento per
originali e copie.| | |marche o bollo a |l'assolvimento
Per ogni foglio |3.000| |punzone. |dell'I.V.A.
```
```
Articolo della tariffa 4
```
```
| Imposte | |
| dovute | |
Indicazione degli |----------| |
atti soggetti a | |Pro-| Modo di pagamento | N o t e
imposta | |por-| |
|Fisse|zio-| |
|se |nali| |
```
```
Descrizioni, | | | |
constatazioni e | | | |
inventari destinati| | | |
a far prova fra le | | | |
parti che li hanno | | | |
sottoscritti: | | |Carta bollata, |
originali e copie. | | |marche o bollo a |
Per ogni foglio |3.000| |punzone. |
---------------------------------------------------------------------
Articolo della tariffa 5
=====================================================================
| Imposte | | | dovute | |
Indicazione degli |----------| |
atti soggetti a | |Pro-| Modo di pagamento | N o t e
imposta | |por-| |
|Fisse|zio-| | | |nali| |
=====================================================================
| | | |Per le domande di
| | | |voltura l'imposta
| | | |e' dovuta per ogni
| | | |voltura.
| | | |Non sono soggette
| | | |all'imposta le
| | | |istanze relative a
| | | |rapporti d'impiego
| | | |prodotte dai
| | | |dipendenti degli
| | | |uffici
| | | |controindicati alla
| | | |amministrazione
Ricorsi | | | |competente.
straordinari al | | | |Per le domande e i
Presidente della | | | |documenti relativi
Repubblica. | | | |alle operazioni
Istanze, | | | |elencate nella
petizioni, ricorsi| | | |tabella allegata
e relative memorie| | | |alla legge 18
diretti agli | | | |ottobre 1978, n.
organi, anche | | | |625, l'imposta e'
collegiali, | | | |pagata mediante
dell'Ammini- | | | |versamento sul
strazione dello | | | |conto corrente
Stato, delle | | | |postale vincolato
regioni, delle | | | |intestato alla
province e dei | | | |Direzione generale
comuni nonche' | | | |della
agli enti pubblici| | | |motorizzazione
incaricati della | | | |civile e dei
tenuta di pubblici| | | |trasporti in
registri, tendenti| | | |concessione per il
ad ottenere la | | | |successivo
emanazione di un | | | |accreditamento
provvedimento | | | |mensile, tramite
amministrativo o | | | |unico postagiro, a
il rilascio di | | | |favore dell'ufficio
copie, | | | |del registro bollo
certificati, | | | |di Roma (art. 7,
estratti e simili:| | |Carta bollata, |seconda comma,
originali e copie.| | |marche o bollo a |della predetta
Per ogni foglio |3.000| |punzone o virtuale.|legge).
Articolo della tariffa 6
=====================================================================
| Imposte | | | dovute | |
Indicazione degli |----------| |
atti soggetti a | |Pro-| Modo di pagamento | N o t e
imposta | |por-| |
|Fisse|zio-| | | |nali| |
=====================================================================
Atti degli organi | | | |
dell'Ammini- | | | |
strazione e dello | | | |
Stato delle | | | |
regioni, delle | | | |
province e dei | | | |
comuni, compresi | | | |
gli atti degli enti| | |Carta bollata, |
pubblici incaricati| | |marche o bollo a |
della tenuta di | | |punzone; per gli |
pubblici registri, | | |atti rilasciati |
rilasciati a | | |dalle conservatorie |
privati che ne | | |dei registri |
abbiano fatto | | |immobiliari, dagli |
richiesta, in | | |uffici del registro,|
originale, in | | |dell'imposta sul |
estratto ovvero in | | |valore aggiunto o |
copia dichiarata | | |doganali, l'imposta |
conforme | | |puo' essere riscossa|
all'originale. | | |anche in modo |
Per ogni foglio |3.000| |virtuale. |
Articolo della tariffa 7
=====================================================================
| Imposte | | | dovute | |
Indicazione degli |----------| |
atti soggetti a | |Pro-| Modo di pagamento | N o t e
imposta | |por-| |
|Fisse|zio-| | | |nali| |
=====================================================================
Certificati, | | | |
dichiarazioni, | | | |
attestati spediti | | | |
dalle curie o | | | |
cancellerie | | | |
religiose o dai | | | |
ministri di | | | |
qualsiasi culto | | | |
quando siano | | | |
destinati ((ad uso |)) | | |
((civile: originali|)) | |Carta bollata, |
((e copie. |)) | |marche o bollo a |
Per ogni foglio |3.000| |punzone. |
Articolo della tariffa 8
=====================================================================
| Imposte | | | dovute | |
Indicazione degli |----------| |
atti soggetti a | |Pro-| Modo di pagamento | N o t e
imposta | |por-| |
|Fisse|zio-| | | |nali| |
=====================================================================
Certificati di | | | |
liquidazione dei | | | |
comitati direttivi | | | |
degli agenti di | | | |
cambio di cui | | | |
all'art. 9 del | | | |
regio decreto 30 | | | |
dicembre 1923, n. | | | |
3278, e successive | | | |
modificazioni: | | |Carta bollata, |
originali e copie. | | |marche o bollo a |
Per ogni foglio |3.000| |punzone. |
Articolo della tariffa 9
=====================================================================
| Imposte | | | dovute | |
Indicazione degli |---------| |
atti soggetti a | |Pro-| Modo di pagamento | N o t e
imposta | |por-| |
|Fis-|zio-| | |se |nali| |
=====================================================================
| | |E' obbligatorio | | | |l'uso dell'apposita| | | |carta bollata. | | | |Quando l'imposta | | | |dovuta non | | | |corrisponde a uno | | | |dei tagli | | | |dell'apposita carta| | | |bollata, la | | | |differenza viene | | | |corrisposta con | | | |marche per cambiali| | | |da annullarsi con | | | |bollo a calendario | | | |dagli uffici del | | | |registro o dagli | | | |uffici postali. La | | | |differenza | | | |d'imposta, totale o| | | |parziale, e' | | | |riscossa con visto | | | |per bollo quando il| | | |suo importo superi | | | |il valore di dieci | | | |marche del taglio | | | |massimo. Gli uffici| | | |del registro | | | |possono concedere | | | |alle imprese | | | |commerciali che ne |
| | |facciano domanda, |Nell'imposta e'
| | |di sottoporre al |compresa quella per
| | |bollo mediante |le girate, gli
| | |marche o visto per |avalli e altre
Cambiali: | | |bollo modelli |dichiarazioni
emesse | | |propri, stampati o |cambiarie, nonche'
e pagabili nello | | |litografati, di |per la quietanza
Stato. | | |cambiali di |apposta sul titolo.
Per ogni mille | | |qualsiasi somma |Non e' dovuta altra
lire o frazione | | |purche' i detti |imposta per i fogli
di lire mille | |12 |moduli abbiano le |di allungamento.
emesse nello | | |dimensioni della |Resta fermo l'art.
Stato e pagabili | | |carta bollata per |105 della legge
all'estero. | | |cambiali e rechino |cambiaria approvata
Per ogni mille | | |l'indicazione |con regio decreto
lire o frazione | | |dell'impresa |14 dicembre 1933,
di lire mille. | |9 |emittente. |numero 1699.
Articolo della tariffa 10
=====================================================================
| Imposte | | | dovute | |
Indicazione degli |---------| |
atti soggetti a | |Pro-| Modo di pagamento | N o t e
imposta | |por-| |
|Fis-|zio-| | |se |nali| |
=====================================================================
| | | |Le ditte
| | | |esportatrici devono
| | | |adoperare per il
| | | |rilascio delle
| | | |cambiali moduli
| | | |propri stampati o
| | | |litografati
| | | |portanti la
| | | |menzione che si
| | | |tratta di
| | | |accettazioni
| | | |bancarie
| | | |autorizzate ai
| | | |sensi dell'art. 1
| | | |del regio
| | | |decreto-legge 8
| | | |agosto 1930, n.
| | | |1162, convertito
| | | |nella legge 9
| | | |aprile 1931, n.
| | | |3161.
| | | |I detti
| | | |moduli completati
| | | |nell'importo, nella
| | | |data di emissione e
| | | |di scadenza e con
| | | |la firma
| | | |dell'emittente,
| | | |devono essere
| | | |presentati, prima
| | | |dell'accettazione
| | | |ed in termine non
| | | |superiore a trenta
| | | |giorni dalla data
| | | |di emissione, dagli
| | | |istituti
| | | |controindicati,
| | | |agli uffici del
| | | |registro o agli
| | | |uffici postali.
| | | |Le banche
| | | |autorizzate
| | | |possono subordinare
| | | |l'accettazione al
| | | |rilascio di tratte
| | | |sull'acquirente
| | | |della merce
| | | |esportata, emesse o
| | | |girate a favore
| | | |delle banche
| | | |stesse.
| | | |Anche a
| | | |queste tratte sono
| | | |applicabili le
| | | |disposizioni su
| | | |riportate, compresa
| | | |la riduzione
| | | |dell'imposta, a
| | | |condizione che in
| | | |esse sia fatta
| | | |menzione delle
| | | |accettazioni
| | | |bancarie alle quali
| | | |le medesime sono
| | | |pertinenti. Agli
| | | |effetti della
| | | |riduzione della
| | | |imposta le tratte
| | | |suddette dovranno
| | | |essere esibite agli
| | |Marche per cambiali|uffici del registro
| | |da annullarsi con |insieme con le
Cambiali accettate | | |bollo a calendario |cambiali. Si
dagli istituti di | | |dagli uffici del |considerano non in
credito designati | | |registro o dagli |regola col bollo le
con decreto del | | |uffici postali; |cambiali
Ministro del tesoro| | |l'imposta totale o |assoggettate
per l'accettazione | | |parziale, e' |all'imposta di cui
di tratte a | | |riscossa con visto |contro quando
copertura di | | |per bollo quando il|abbiano servito per
esportazioni. | | |suo importo superi |uso diverso da
Per ogni mille | | |il valore di dieci |quello della
lire o frazione | | |marche del taglio |copertura
di lire mille | |0,10|massimo. |dell'esportazione.
Articolo della tariffa 10-ter
=====================================================================
| Imposte | | | dovute | |
Indicazione degli |---------| |
atti soggetti a | |Pro-| Modo di pagamento | N o t e
imposta | |por-| |
|Fis-|zio-| | |se |nali| |
=====================================================================
| | |E' obbligatorio | | | |l'uso dell'apposita| | | |carta bollata. | | | |Quando l'imposta | | | |dovuta non | | | |corrisponde ad uno | | | |dei tagli | | | |dell'apposita carta| | | |bollata, la | | | |differenza viene | | | |corrisposta con | | | |marche per cambiali| | | |da annullarsi con | | | |bollo a calendario | | | |dagli uffici del | | | |registro o dagli | | | |uffici postali. La | | | |differenza di | | | |imposta, totale o | | | |parziale, e' | | | |riscossa con visto | | | |per bollo quando il| | | |suo importo supera | | | |il valore di dieci | | | |marche del taglio | | | |massimo. | | | |Gli uffici | | | |del registro | | | |possono concedere |
Cambiali agrarie | | |alle aziende e |
rilasciate ad | | |istituti di credito|
aziende ed istituti| | |e agli altri enti |
di credito e altri | | |autorizzati che ne |
enti autorizzati, | | |facciano domanda di|
per legge o per | | |sottoporre al bollo|
decreto | | |mediante marche e |Nell'imposta e'
ministeriale, ad | | |visto per bollo |compresa quella per
esercitare il | | |modelli propri |le girate, gli
credito agrario di | | |stampati o |avalli e altre
cui al regio | | |litografati di |dichiarazioni
decreto-legge 29 | | |cambiali agrarie |cambiarie, nonche'
luglio 1927, n. | | |per qualsiasi |per la quietanza
1509, convertito | | |somma, purche' |apposta sul titolo.
nella legge 5 | | |detti modelli |Non e' dovuta altra
luglio 1928, n. | | |abbiano le |imposta per i fogli
1760 e successive | | |dimensioni della |di allungamento.
modificazioni e da | | |carta bollata per |Resta fermo l'art.
altre disposizioni | | |cambiali e rechino |105 della legge
legislative in | | |l'indicazione delle|cambiaria approvata
materia. | | |aziende e istituti |con regio decreto
Per ogni milione o| | |di credito e degli |14 dicembre 1933,
frazione di milione| |100 |enti medesimi. |numero 1699.
Articolo della tariffa 15
=====================================================================
| Imposte | | | dovute | |
Indicazione degli |---------| |
atti soggetti a | |Pro-| Modo di pagamento | N o t e
imposta | |por-| |
|Fis-|zio-| | |se |nali| |
=====================================================================
| | | |Non e' dovuta
| | | |alcuna altra
| | | |imposta di bollo
| | | |per le girate e per
| | | |la quietanza
| | | |apposta sul titolo
| | | |ne' in caso di
| | |Carta bollata per |protesto per
| | |cambiali, marche |mancanza di fondi.
| | |per cambiali, bollo|Non si considera
| | |a punzone. |post-datato
| | |Quando |l'assegno sul quale
| | |l'imposta e' pagata|venga indicata una
Assegni bancari: | | |mediante marche, |data di emissione
emessi con | | |queste devono |posteriore a quella
l'osservanza dei | | |essere annullate |effettiva quando la
requisiti di cui ai| | |con bollo a |post-datazione sia
numeri 1, 2, 3 e 5 | | |calendario dagli |giustificata dal
dell'art. 1 del | | |uffici del registro|periodo di tempo
regio decreto 21 | | |o dagli uffici |necessario per la
dicembre 1933, | | |postali. La |consegna del titolo
numero 1736 |300 | |differenza di |al destinatario o
emessi senza | | |imposta, totale o |da altra materiale
l'osservanza di uno| | |parziale, e' |impossibilita' di
dei requisiti | | |riscossa con visto |presentazione e
indicati nella |Le stesse|per bollo quando il|sempreche' la data
precedente lettera |imposte |suo importo superi |non differisca di
o con data |stabilite|il valore di dieci |oltre quattro
diversa da quella |per le |marche del taglio |giorni da quella di
di emissione |cambiali.|massimo. |emissione.
Articolo della tariffa 18
=====================================================================
| Imposte | | | dovute | |
Indicazione degli|----------| |
atti soggetti a | |Pro-| Modo di pagamento | N o t e
imposta | |por-| |
|Fisse|zio-| | | |nali| |
=====================================================================
| | | |Nell'imposta di cui
| | | |contro e' compresa
| | | |quella per le
| | | |quietanze sui
| | | |depositi e
Libretti di | | | |prelevamenti anche
risparmio. | | |Marche o bollo a |se rilasciate
Per ogni libretto |1.500| |punzone. |separatamente.
Articolo della tariffa 19
=====================================================================
| Imposte | | | dovute | |
Indicazione degli |---------| |
atti soggetti a | |Pro-| Modo di pagamento | N o t e
imposta | |por-| |
|Fis-|zio-| | |se |nali| |
=====================================================================
| | |Marche o bollo a |Per ricevuta
| | |punzone. |s'intende ogni
| | |Per le |dichiarazione
| | |quietanze relative |scritta ed ogni
| | |a mandati, |annotazione, anche
| | |ordinativi, vaglia |se non firmata,
| | |del tesoro ed altri|rilasciata per
| | |titoli di spesa |liberazione, totale
| | |dello Stato, |o parziale, di
Ricevute, | | |l'imposta puo' |un'obbligazione
quietanze, note, | | |essere riscossa |pecuniaria.
conti, fatture | | |anche in modo |Per le ricevute,
distinte e simili, | | |virtuale, mediante |quietanze, distinte
anche se non | | |trattenuta all'atto|e simili contenute
sottoscritti, | | |dell'emissione del |in un unico atto e
quando la somma | | |titolo di spesa. |relative a piu'
supera L. 50.000 | | |Per le |percipienti, l'im-
ovvero sia | | |quietanze |posta si applica
indeterminata o a | | |rilasciate dalle |per ciascun
saldo per somma | | |conservatorie dei |percipiente.
inferiore al debito| | |registri |Non e' dovuta
originario senza | | |immobiliari, dagli |l'imposta
indicazione di | | |uffici del re- |per la quietanza
questo o delle | | |registro, |o ricevuta apposta
precedenti | | |dell'imposta sul |sui documenti
quietanze: | | |valore aggiunto o |controindicati
originali, | | |doganali, l'imposta|gia' assoggettati
duplicati e copie. | | |e' riscossa in modo|all'imposta di
Per ogni esemplare |500 | |virtuale. |bollo o esenti.
Articolo della tariffa 20
=====================================================================
| Imposte | | | dovute | |
Indicazione degli |---------| |
atti soggetti a | |Pro-| Modo di pagamento | N o t e
imposta | |por-| |
|Fis-|zio-| | |se |nali| |
=====================================================================
| | | |In ciascun
| | | |documento devono
| | | |essere riportati
| | | |gli estremi del
| | | |rapporto di conto
Estratti di conti, | | | |corrente. In
nonche' lettere e | | | |mancanza si applica
altri documenti di | | | |l'imposta di cui
addebitamento o di | | | |all'art. 19.
accreditamento di | | | |I documenti di cui
somme, portanti o | | | |contro relativi a
meno la causale | | | |rapporti tra enti e
dell'accreditamento| | | |imprese ed i propri
o | | | |dipendenti o
dell'addebitamento | | | |ausiliari ed
e relativi | | | |intermediari di
benestari quando la| | | |commercio o
somma supera L. | | | |spedizionieri non
50.000: originali, | | | |sono soggetti
duplicati e copie. | | |Marche o bollo a |all'imposta di cui
Per ogni esemplare |300 | |punzone. |contro.
Articolo della tariffa 21
=====================================================================
| Imposte | | | dovute | |
Indicazione degli |---------| |
atti soggetti a | |Pro-| Modo di pagamento | N o t e
imposta | |por-| |
|Fis-|zio-| | |se |nali| |
=====================================================================
Carte di credito, | | | |
buoni di acquisto | | | |
ed altri simili | | | |
titoli in | | | |
circolazione di | | | |
importo superiore a| | | |Non e' dovuta altra
cinquantamila lire | | | |imposta per la
((Per ogni esem-)) | | |Marche o bollo a |quietanza apposta
((plare)) |500 | |punzone. |sul titolo.
Articolo della tariffa 22
=====================================================================
| Imposte | | | dovute | |
Indicazione degli |----------| |
atti soggetti a | |Pro-| Modo di pagamento | N o t e
imposta | |por-| |
|Fisse|zio-| | | |nali| |
=====================================================================
| | |Marche o bollo a | | | |punzone da applica-|
Libri di cui | | |re sull'ultima |
all'art. 2214, | | |pagina numerata. |
comma primo, del | | |Quando | codice civile ; | | |l'imposta venga |
repertori, libri e| | |pagata mediante |
registri che | | |marche queste |
abbiano carattere | | |devono essere |
contabile o | | |annullate dagli |
commerciale, se | | |uffici del registro|
obbligatori per | | |o dagli uffici |Il Ministro delle
leggi o | | |competenti alla |finanze, con
regolamenti o se | | |vidimazione. |proprio decreto,
presentati per la | | |L'annullamento |puo' autorizzare il
vidimazione ai | | |delle marche puo' |pagamento in modo
sensi dell'art. | | |essere fatto anche |virtuale
2218 del codice | | |dai notai che |dell'imposta di
civile. | | |procedono alla |bollo dovuta per le
Per ogni cento | | |vidimazione quando |scritture contabili
pagine o frazione | | |questa e' annotata |impostate su basi
di cento pagine |3.000| |a repertorio. |meccanografiche.
Articolo della tariffa 23
=====================================================================
| Imposte | | | dovute | |
Indicazione degli |---------| |
atti soggetti a | |Pro-| Modo di pagamento | N o t e
imposta | |por-| |
|Fis-|zio-| | |se |nali| |
=====================================================================
Registri delle | | | |
conservatorie dei | | | |
registri | | | |
immobiliari: | | | |
registro | | |Virtuale, marche o |
generale | | |bollo a punzone. |
d'ordine di cui | | | |Non sono soggette
all'art. 2678 del | | | |all'imposta di cui codice civile . | | | |contro le caselle
Per ogni casella |500 | | |utilizzate per fini
registri delle | | |Virtuale. |diversi da quelli
iscrizioni, | | | |indicati nell'art.
trascrizioni ed | | | |2678 del codice
annotazioni. | | | |civile ovvero per
Per ogni foglio | | | |formalita' non
sciolto di cui | | | |soggette a tributo
alla legge 23 | | | |o comprese in
ottobre 1969, n. | | | |regime di
789 |3.000| | |abbonamento.
Articolo della tariffa 24
=====================================================================
| Imposte | | | dovute | |
Indicazione degli |---------| |
atti soggetti a | |Pro-| Modo di pagamento | N o t e
imposta | |por-| |
|Fis-|zio-| | |se |nali| |
=====================================================================
Note di | | | |
trascrizione, | | | |
iscrizione, | | | |
rinnovazione e | | | |
annotazione nei | | | |
registri di cui al| | | |
precedente art. | | | |
23, nonche' nei | | | |
registri navale, | | | |
aeronautico ed | | |Carta bollata, |Non e' soggetta ad
automobilistico. | | |marche, bollo a |imposta la terza
Per ogni foglio |3.000| |punzone o virtuale.|nota ipotecaria.
Articolo della tariffa 25
=====================================================================
| Imposte | | | dovute | |
Indicazione degli |----------| |
atti soggetti a | |Pro-| Modo di pagamento | N o t e
imposta | |por-| |
|Fisse|zio-| | | |nali| |
=====================================================================
Note di | | | |
trascrizione del | | | |
patto di riservato | | | |
dominio, nonche' | | | |
del privilegio | | | |
nelle vendite di | | | |
macchine di cui | | | |
agli articoli 1524 | | | |
e 2762 del codice | | |Carta bollata, |
civile. | | |marche, bollo a |
Per ogni foglio |3.000| |punzone o virtuale.|
Articolo della tariffa 26
=====================================================================
| Imposte | | | dovute | |
Indicazione degli |----------| |
atti soggetti a | |Pro-| Modo di pagamento | N o t e
imposta | |por-| |
|Fisse|zio-| | | |nali| |
=====================================================================
Originali delle | | | |
notificazioni | | | |
giudiziarie e di | | | |
altri avvisi da | | | |
inserirsi nella | | | |
Gazzetta Ufficiale | | | |
dello Stato, nei | | | |
bollettini ufficiali| | | |
delle regioni o nel | | | |
foglio degli annunzi| | | |
legali per | | | |
disposizioni | | | |
legislative o | | | |
regolamentari o per | | |Carta bollata, |
ordine del giudice. | | |marche o bollo a |
Per ogni foglio |3.000| |punzone. |
Articolo della tariffa 31
=====================================================================
| Imposte | | | dovute | |
Indicazione degli |---------| |
atti soggetti a | |Pro-| Modo di pagamento | N o t e
imposta | |por-| |
|Fis-|zio-| | |se |nali| |
=====================================================================
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