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LEGGE 28 dicembre 1982, n. 966

Current text a fecha 1983-01-08

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nell'ambito delle intese tra il Governo italiano e gli Stati esteri interessati, la Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata a prestare la propria assistenza nell'attuazione delle varie fasi di programmi stradali ed autostradali realizzati in territorio estero. L'attività dell'ANAS di cui al comma precedente è autorizzata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro del tesoro e con il Ministro del commercio con l'estero.