La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Nell'ambito delle intese tra il Governo italiano e gli Stati esteri interessati, la Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata a prestare la propria assistenza nell'attuazione delle varie fasi di programmi stradali ed autostradali realizzati in territorio estero. L'attività dell'ANAS di cui al comma precedente è autorizzata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro del tesoro e con il Ministro del commercio con l'estero.