LEGGE 29 dicembre 1982, n. 967

Type Legge
Publication 1982-12-29
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il direttore generale della Forza multinazionale e di osservatori, effettuato con scambio di lettere, con due allegati, a Roma il 16 marzo 1982, per la partecipazione dell'Italia alla Forza multinazionale e di osservatori nel Sinai.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dallo scambio di lettere.

PERTINI FANFANI - COLOMBO - LAGORIO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Allegato

MULTINATIONAL FORCE AND OBSERVERS Parte di provvedimento in formato grafico

Scambio di lettere

TRADUZIONE NON UFFICIALE FORZA MULTINAZIONALE E DI OSSERVATORI Caro Signor Ministro, ho l'onore di riferirmi al Trattato di Pace tra l'Egitto e Israele firmato il 26 marzo 1979 e all'allegato Protocollo tra l'Egitto e Israele che prevede l'istituzione di una Forza multinazionale e di Osservatori (M.F.O.). In conformita' al Protocollo e con il consenso delle Parti, il Direttore generale chiedera' a quelle nazioni che saranno accettate dalle parti di fornire contingenti alla MFO con l'assicurazione degli Stati partecipanti che i contingenti opereranno in conformita' alle condizioni del Protocollo. Pertanto, basandomi su precedenti comunicazioni e colloqui, accetto con apprezzamento l'offerta del Governo italiano di fornire alla MFO un contingente navale, come previsto nell'Allegato I alla presente lettera. Ritengo che sia intenzione del Governo italiano assicurare la sua partecipazione alla MFO per un periodo di almeno due anni, estensibile per mutuo consenso. Come e' a Lei noto, i principi relativi alla istituzione, alle funzioni e alle responsabilita' della MFO sono stabiliti nel Protocollo israelo-egiziano. In conformita' al paragrafo 3 dell'Allegato al Protocollo, gradirei la Sua conferma che il contingente italiano operera' nei termini previsti dal Protocollo. Inoltre desidero sottolineare l'importanza della continuita' di servizio delle unita' nella MFO e gradirei ricevere la sua assicurazione che il contingente italiano non sara' ritirato senza una tempestiva notifica al Direttore generale della MFO. Desidero attirare la sua attenzione anche sulla Appendice del Protocollo che stabilisce privilegi e immunita' della MFO e i doveri dei suoi membri. Particolare importanza riveste il paragrafo il relativo alla giurisdizione penale e in particolare la lettera C che impone al Direttore generale di ottenere l'assicurazione da parte di ogni Stato partecipante che adottera' tutte le misure necessarie per mantenere la dovuta disciplina del personale e per agire penalmente nei confronti di qualsiasi reato o crimine commesso dallo stesso personale. In relazione al paragrafo 42 della Appendice al Protocollo, Le assicuro che intendo agire in conformita' con i desideri degli Stati partecipanti per quanto riguarda la disposizione delle salme dei caduti in servizio e dei loro beni personali. Gli accordi finanziari tra la MFO ed il Governo italiano sono fissati nell'Allegato II alla presente lettera. La mia lettera separata in data odierna conferma la nostra intesa sui vari aspetti della partecipazione alla MFO. L'accluso Promemoria contiene le direttive in merito alle procedure seguite dalla MFO ed e' inviato ad uso del Governo italiano per la preparazione e lo spiegamento delle forze destinate al servizio nella MFO. Ho l'onore di proporre che la presente lettera, inclusi gli annessi allegati, e la sua risposta, che conferma l'accettazione del Suo Governo delle condizioni esposte, costituiscano un accordo sulla partecipazione dell'Italia alla Forza. L'accordo avra' effetto dalla data in cui il Governo italiano notifichera' l'adempimento delle necessarie procedure per la sua entrata in vigore o dalla data in cui il Governo italiano notifichera' l'applicazione provvisoria dell'accordo. Con l'assicurazione della mia piu' alta considerazione LEAMON R. HUNT Direttore generale della Forza Multinazionale e di Osservatori 16 marzo 1982

Annesso I

Allegati: Annesso I: Contributo italiano Annesso II: Accordi finanziari Acclusi: Protocollo Promemoria ANNESSO I. CONTRIBUTO ITALIANO Missione. Il Governo italiano fornira' alla MFO un Contingente navale che avra' una responsabilita' primaria nell'effettuare pattugliamenti navali nello Stretto di Tiran e nelle sue vicinanze, come parte della missione della MFO per assicurare la liberta' di navigazione attraverso tale Stretto, conformemente all'articolo V del Trattato di Pace. Tale compito sara' svolto effettuando pattugliamenti navali intermittenti attraverso tale via d'acqua internazionale e nelle immediate vicinanze, osservando e riferendo palesi interferenze nella navigazione. Il Contingente navale sara' formato, in una prima fase, da tre dragamine rispondenti ai requisiti sotto specificati e sara' dotato di personale marittimo e relative attrezzature idonee a compiere tale missione e in grado di effettuare la manutenzione di tutte le attrezzature del primo scaglione piu' un piccolo gruppo di ufficiali addestrati nello stato maggiore del Comandante della MFO. Tale missione del Contingente navale non potra' essere cambiata se non con il consenso del Governo italiano e della MFO. Organizzazione. Resta inteso che il Contingente navale che effettuera' la suddetta missione sara' composto delle unita' e del personale sottospecificati: A) Unita' navali: Tre dragamine dalle seguenti caratteristiche: lunghezza: m. 44, profondita' di immersione: m. 3,2, armamento leggero, sistemi radar di buona qualita'; B) Personale: il numero complessivo degli elementi non dovra' superare i 90 uomini e includera': una sezione di comando comprendente un comandante, personale operativo,radio operatori e personale esecutivo, personale nautico complementare, personale necessario addetto alla manutenzione, tre ufficiali addestrati presso lo Stato Maggiore del Comandante della MFO, in posizione reciprocamente concordata, il piu' anziano dei quali avra' il compito di Consigliere navale del Comandante della Forza. I suddetti criteri organizzativi potranno essere modificati periodicamente, mediante reciproco consenso. Disposizioni aggiuntive. A) Il Comandante del Contingente navale avra' rapporti diretti con il Comandante della Forza. B) I membri del Contingente navale avranno in dotazione le armi individuali normalmente loro assegnate. C) Per quanto riguarda le unita' navali in servizio presso la MFO, la bandiera nazionale potra' essere inalberata conformemente alle disposizioni del diritto internazionale marittimo.

Annesso II

ANNESSO II ACCORDI FINANZIARI 1. Il Governo italiano provvedera' all'operativita' iniziale del contingente italiano, senza costo per la MFO, dal suo luogo di partenza al luogo della sua destinazione nel Sinai e ritorno. 2. La MFO provvedera' al trasporto del personale del contingente italiano e dei suoi bagagli, senza costo per il Governo italiano, dal luogo di partenza fissato fino al luogo di stazionamento nel Sinai e ritorno, conformemente al programma di avvicendamento reciprocamente stabilito. 3. La MFO fornira' vitto, alloggio, supporto di base e supporto delle navi per il contingente italiano nel Sinai, senza costi per il Governo italiano. Inoltre la MFO provvedera' alla manutenzione escluso il primo scaglione, delle principali attrezzature e delle necessarie attrezzature di supporto fornite dal contingente italiano e da esso utilizzate per lo svolgimento della propria missione. 4. Il Governo italiano fornira', senza costi per la MFO, le principali attrezzature richieste per lo svolgimento della missione del contingente italiano. La MFO provvedera' alle necessarie attrezzature a terra relative alle comunicazioni che saranno utilizzate dal contingente italiano nello svolgimento della sua missione. 5. Il Governo italiano fornira' al personale del contingente italiano, senza costi per la MFO, le armi e le uniformi individuali e ogni altro equipaggiamento personale richiesto per lo svolgimento della missione nel Sinai. 6. Di ogni danno o perdita alla proprieta' conferita dal Governo italiano sara' responsabile la MFO, tranne nei casi in cui cio' avvenga quando tale proprieta' venga utilizzata in circostanze non inerenti alla missione stabilita nell'Annesso I. 7. I rimborsi da parte della MFO di pagamenti effettuati dal Governo italiano sulla base di norme o disposizioni legislative interne per decessi, ferimenti, inabilita' o malattia attribuibili al servizio nella MFO, saranno effettuati come segue. Allorche' siano richiesti pagamenti periodici, sulla base di norme legislative o regolamentari interne, il rimborso verra' effettuato con un unico versamento sulla base degli indici attuariali. Per quanto riguarda gli indennizzi relativi a decesso o a inabilita', sara' necessaria una richiesta governativa per ottenere dalla MFO il rimborso delle somme dovute o versate dal Governo italiano ai beneficiari, sulla base delle norme di legge e/o disposizioni regolamentari nazionali. Tale richiesta dovra' essere sottoscritta dalle competenti Autorita' del Governo italiano. 8. In considerazione dei criteri sopra enunciati e della partecipazione cosi' come concordata nell'Annesso I, la MFO versera' al Governo italiano anche una somma corrispondente in media a 6,643.60 dollari annui pro capite. Tali versamenti saranno effettuati trimestralmente, ed il primo versamento sara' effettuato il 1 luglio 1982, e successivamente ogni trimestre ad eccezione del versamento relativo al trimestre ottobre-dicembre 1982 che sara' effettuato prima del 24 dicembre 1982. 9. Gli accordi finanziari sopra esposti potranno essere modificati mediante reciproco consenso. Mr. LEAMON R. HUNT Direttore Generale della Forza Multinazionale e di Osservatori Caro Direttore Generale, La ringrazio della Sua lettera del 16 marzo 1982. Desidero confermarle che il Governo italiano contribuira' alla MFO con un contingente navale ed e' disposto a mantenere la propria partecipazione alla MFO per un periodo di almeno due anni, estensibile per mutuo consenso. Le confermo inoltre che il Governo italiano fornisce la propria assicurazione e consenso alla sua partecipazione alla MFO quale da Lei richiesta, conformemente alle condizioni del Protocollo tra Egitto ed Israele del 3 agosto 1981. Le notifico di aver ricevuto il Promemoria accluso alla Sua lettera. Pur non essendo parte dell'accordo, le direttive contenute nel Promemoria saranno di ausilio al mio Governo per la preparazione ed il dislocamento del proprio contingente in servizio nella MFO. Infine, il mio Governo concorda con la Sua proposta che la Sua lettera del 16 marzo 1982, inclusi l'Annesso I e l'Annesso II, unitamente a questa risposta, costituiscano un Accordo in merito alla partecipazione dell'Italia alla Forza. L'accordo avra' effetto dalla data in cui il mio Governo notifichera' l'adempimento delle procedure previste per l'entrata in vigore, oppure dalla data in cui il mio Governo notifichera' l'applicazione provvisoria dell'accordo. Con i sensi della mia piu' alta considerazione. Roma, 16 marzo 1982 Emilio COLOMBO

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