LEGGE 29 dicembre 1982, n. 968

Type Legge
Publication 1982-12-29
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e la Forza multinazionale e osservatori (MFO) per lo stabilimento in Italia del quartiere generale dell'Organizzazione, firmato a Roma il 12 giugno 1982.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 18 dell'accordo stesso e con efficacia retroattiva dalla data in cui il quartiere generale dell'Organizzazione avra' iniziato effettivamente la sua attivita' sul territorio italiano, salvo per quanto concerne la non imponibilita' all'IVA relativa alle cessioni di cani effettuate nei confronti della Forza multinazionale e osservatori nel territorio dello Stato.

PERTINI FANFANI - COLOMBO - ROGNONI - DARIDA GORIA - FORTE - LAGORIO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Accordo - art. 1

ACCORDO DI SEDE TRA ITALIA E MFO PER L'ISTITUZIONE IN ITALIA DEL QUARTIERE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE PREAMBOLO Considerato che Egitto e Israele hanno costituito una "Forza multinazionale e di osservatori" (qui di seguito citata come MFO) con il Protocollo concluso il 3 agosto 1981, allo scopo di garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal Trattato di pace concluso tra i loro due Governi in data 26 marzo 1979. Considerando che l'Italia e' Governo partecipante alla MFO, in virtu' dell'Accordo concluso mediante Scambio di note del 16 marzo 1982. Considerando che il Direttore generale della MFO ha avanzato richiesta al Governo italiano di stabilire il Quartiere generale della MFO in Italia e che il Governo italiano ha manifestato l'intenzione di accettare tale richiesta. Il Governo italiano e la MFO, rappresentata dal suo Direttore generale, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. La MFO ha lo scopo di provvedere alla supervisione dell'applicazione dell'Allegato I del Trattato di pace del 26 marzo 1979 tra Egitto ed Israele e di compiere ogni sforzo per prevenire ogni violazione delle sue condizioni. In tale contesto, la sede della MFO ha la funzione di ospitare gli uffici del Direttore generale, con i funzionari e gli impiegati necessari per rendere funzionale tale organizzazione. Il Direttore generale, in base al Protocollo del 3 agosto 1981, e' responsabile della direzione della MFO nell'assolvimento delle sue funzioni, ed e' autorizzato ad agire per conto della MFO.

Accordo - art. 2

Articolo 2. (Personalita' giuridica della MFO) La MFO ha personalita' giuridica, in particolare essa ha capacita' di: a) stipulare contratti; b) acquistare beni mobili ed immobili e di disporne; c) stare in giudizio.

Accordo - art. 3

Articolo 3. (Sede) 1. La Sede della MFO e' stabilita in Roma. La MFO assumera' gli oneri finanziari necessari per l'acquisto o la locazione della necessaria proprieta' immobiliare, il suo funzionamento, la eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria, le riparazioni e spese accessorie che dovessero rendersi necessarie. 2. Salvo non sia altrimenti disposto dal presente Accordo, le leggi della Repubblica italiana avranno vigore all'interno della sede. Alla stessa stregua, i Tribunali della Repubblica italiana avranno giurisdizione, secondo le leggi vigenti, per gli atti compiuti ed i negozi conclusi all'interno della sede.

Accordo - art. 4

Articolo 4. (Inviolabilita' della sede) 1. La sede e' inviolabile. 2. Nessun agente, o funzionario, della Repubblica italiana, o chiunque eserciti una pubblica funzione nella Repubblica italiana puo' entrare nella sede della MFO per esercitarvi le proprie funzioni, senza il consenso del Direttore generale. 3. In caso di calamita' naturale, di incendio o di altro evento che esiga misure immediate di protezione per la sicurezza pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire atti criminali compiuti fuori dell'esercizio delle attivita' ufficiali della MFO, il consenso del Direttore generale si considera presunto. 4. Il Direttore generale della MFO impedira' che la sede divenga un rifugio per coloro che cerchino di sfuggire ad un arresto in esecuzione di una legge della Repubblica italiana o per le persone ricercate dal Governo italiano per essere estradate in un altro Paese o che tentino di sottrarsi alla notifica di un atto giudiziario.

Accordo - art. 5

Articolo 5. (Sicurezza della sede) 1. Le competenti Autorita' italiane useranno ogni diligenza allo scopo di impedire che la tranquillita' della sede sia turbata da persone, o gruppi di persone, che cerchino di entrarvi senza autorizzazione, o che provochino disordini nelle sue immediate vicinanze. 2. Il Governo italiano avra' cura di assicurare una adeguata protezione all'esterno della sede stessa. 3. Pur non facendo essa parte della sede della MFO, il Governo italiano assicurera' un'adeguata vigilanza all'esterno della residenza del Direttore generale.

Accordo - art. 6

Articolo 6. (Comunicazioni) 1. La MFO gode, per le sue comunicazioni ufficiali, anche in cifra, di condizioni tariffarie non meno favorevoli di quelle concesse alle Forze armate italiane e agli Organismi internazionali di cui l'Italia fa parte. 2. Per quanto riguarda l'esigenza della MFO di disporre di adeguati collegamenti di telecomunicazioni, la stessa MFO e l'Amministrazione italiana provvederanno a regolare mediante convenzione gli aspetti concernenti la messa a disposizione e l'utilizzazione di tali mezzi. 3. Il Governo italiano s'impegna ad adottare i possibili accorgimenti tecnici ed operativi al fine di assicurare la continuita' delle comunicazioni. 4. Tutte le comunicazioni dirette alla MFO, o a qualsiasi funzionario della MFO in sede e tutte le comunicazioni ufficiali esterne della MFO, trasmesse mediante qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a censura, ne' a' qualsiasi altra forma di intercettazione o interferenza. Questo paragrafo si estendera', inter alia, a pubblicazioni, registrazione da computer, fotografie e pellicole, registrazioni sonore e filmate. 5. La MFO e' autorizzata ad usare codici e a spedire e ricevere comunicazioni ufficiali per corriere o in sacchi sigillati, in quanto ai corrieri e sacchi della MFO saranno estesi gli stessi privilegi ed immunita' accordati ai corrieri e alle valigie diplomatiche.

Accordo - art. 7

Articolo 7. (Liberta' di riunione) 1. Il Governo della Repubblica italiana riconosce alla MFO il diritto di convocare riunioni all'interno della sede. 2. In occasione delle riunioni convocate dalla MFO, il Governo della Repubblica italiana prendera' tutte le misure opportune perche' non sia posto alcun ostacolo alla piena liberta' di discussione e di decisione.

Accordo - art. 8

Articolo 8. (Immunita' della MFO dalla giurisdizione) 1. La MFO, e i suoi beni, destinati all'esercizio delle sue funzioni istituzionali, godono della immunita' di giurisdizione, salvo che la MFO vi abbia espressamente rinunciato, in casi particolari e nella misura da essa stabilita. 2. I beni di cui al precedente paragrafo, in qualunque luogo si trovino, e qualunque sia il loro detentore, sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca, espropriazione, e da ogni altro provvedimento esecutivo. 3. Gli archivi della MFO sono inviolabili, in qualsiasi luogo essi si trovino.

Accordo - art. 9

Articolo 9. (Regime fiscale e doganale della MFO) 1. La MFO, e i beni destinati all'esercizio delle sue funzioni, sono esenti da qualsiasi imposta diretta, sia statale, che di enti comunali, provinciali o regionali. 2. Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, l'organizzazione e' esonerata dall'Imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli acquisti di materiali, forniture, attrezzature, pubblicazioni scientifiche e culturali, registrazioni radiofoniche e televisive, films, di importo non inferiore alla somma che verra' concordata tra la MFO ed il Ministero delle finanze. Gli atti stipulati dalla MFO saranno esenti dall'imposta di registro, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle imposte di consumo sulla energia elettrica per illuminazione, sul gas per illuminazione e riscaldamento, e sui materiali da costruzione. 3. Gli oggetti importati od esportati della MFO per i suoi scopi ufficiali, e altresi' le sue pubblicazioni, sono esenti da dazi doganali e da ogni altra imposizione fiscale, divieto e restrizione. Resta inteso, tuttavia, che gli articoli importati in franchigia non saranno venduti sul territorio del Paese nel quale sono stati introdotti, salvo che alle condizioni concordate col Governo italiano. 4. La MFO e' esonerata dai dazi doganali, e da ogni altra imposizione fiscale, e da ogni divieto o restrizione all'importazione o alla esportazione, in relazione all'acquisizione di 5 autoveicoli destinati all'uso ufficiale della MFO, e dei relativi pezzi di ricambio. Il Governo italiano esentera' tali veicoli dalla tassa di circolazione e accordera' contingenti di benzina e di olii lubrificanti per ciascuno di questi veicoli, in quantita' ed ai prezzi in uso per i capi di missioni diplomatiche estere in Italia. 5. Le esenzioni previste nel presente articolo non si applicano alle imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per servizi resi.

Accordo - art. 10

Articolo 10. (Facilitazioni finanziarie e valutarie) 1. Senza essere sottoposta ad alcun controllo, regolamentazione, o moratoria finanziaria, la MFO puo' detenere fondi e divise, o tenere conti, in qualsiasi valuta. 2. La MFO puo' trasferire liberamente i suoi fondi, o le sue divise da un Paese all'altro, o all'interno di un qualsiasi Paese, e puo' convertire tutte le divise da essa detenute in qualsiasi moneta. 3. Il Governo italiano facilitera' la MFO affinche' essa ottenga le migliori condizioni, per quanto concerne i tassi di cambio e le commissioni bancarie.

Accordo - art. 11

Articolo 11. (Privilegi ed immunita' dei funzionari) 1. I funzionari della MFO godono, nel territorio della Repubblica italiana, dei seguenti privilegi ed immunita': a) immunita' da arresto personale, tranne nel caso di flagranza, o di reati che comportino pene detentive superiori a due anni; le competenti Autorita' italiane notificheranno immediatamente tale arresto al Direttore generale; b) immunita' dal sequestro del bagaglio ufficiale e personale in loro possesso. Tale immunita' non si estende ai necessari controlli per motivi di sicurezza; c) immunita' dalla giurisdizione per gli atti, ivi comprese le parole e gli scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Tale immunita' e' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di essere funzionari della MFO. 2. I funzionari della MFO che non siano cittadini italiani o residenti permanenti nel territorio della Repubblica godono, inoltre, dei seguenti privilegi ed immunita': a) esenzione da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti e indennita' pagati dalla MFO, nonche' sui redditi derivanti da fonti al di fuori della Repubblica italiana; b) esenzione per essi stessi, il coniuge ed i familiari conviventi a carico da ogni misura restrittiva relativa all'immigrazione; c) esenzione dagli obblighi del servizio militare; d) per quanto riguarda le facilitazioni di cambio, gli stessi privilegi di cui beneficiano gli appartenenti alle missioni diplomatiche straniere in Italia; e) le stesse facilitazioni di rimpatrio e gli stessi diritti di protezione da parte delle Autorita' italiane, per essi stessi, le loro famiglie, e i dipendenti, di cui godono i membri delle missioni diplomatiche in periodi di tensione internazionale; f) il diritto di importare, franco di dogana, e di altre imposizioni e restrizioni all'importazione, i loro mobili ed effetti personali, inclusa un'automobile ciascuno entro sei mesi dalla data di assunzione iniziale del loro posto nella Repubblica italiana in una sola spedizione, o in piu' spedizioni successive, e di importare successivamente, franco di dogana e di altre imposizioni e restrizioni all'importazione, le necessarie aggiunte e ricambi, per detti mobili, effetti personali ed automobili, non reperibili sul mercato nazionale; g) il diritto di importare, tramite la MFO, con le esenzioni sopracitate, quantita' ragionevoli di generi alimentari, e di altri articoli per uso e consumo personale. 3. I privilegi e le immunita' accordati in virtu' del presente articolo sono conferiti non a vantaggio personale degli interessati, ma allo scopo di garantire l'indipendenza delle loro funzioni presso la MFO. 4. Il Direttore generale della MFO togliera' l'immunita' a qualsiasi funzionario in tutti i casi in cui, a suo giudizio, l'immunita' impedisca che si proceda, da parte del Governo italiano, ai fini di giustizia e di sicurezza, e nel caso che tale immunita' possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi della MFO. 5. La MFO e i suoi funzionari opereranno, in ogni occasione, con le Autorita' italiane competenti per facilitare l'amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia, e per evitare qualsiasi abuso dei privilegi e delle immunita' riconosciuti dal presente articolo.

Accordo - art. 12

Articolo 12. (Equiparazione agli agenti diplomatici per certe categorie di funzionari) 1. Al Direttore generale della MFO saranno accordati i privilegi e le immunita', le esenzioni e facilitazioni, concesse agli ambasciatori, capi di missione. 2. Al vice direttore generale e al funzionario che sostituisce il Direttore generale durante la sua assenza, sempre che non abbiano la cittadinanza italiana, saranno riconosciuti gli stessi privilegi, immunita' esenzioni e facilitazioni accordati a membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equivalente. 3. A tutti i funzionari della MFO sara' rilasciata dal Governo italiano una carta speciale, con l'attestazione che essi sono funzionari della MFO, e che godono delle immunita' e dei privilegi riconosciuti dall'articolo il del presente Accordo.

Accordo - art. 13

Articolo 13. (Rappresentanti presso la MFO) I Governi membri e partecipanti della MFO hanno facolta' di designare ciascuno un rappresentante presso la MFO. Il Governo italiano riconosce a tali rappresentanti, sia che risiedano all'interno della sede, che all'esterno di essa, i privilegi ed immunita' accordati ai membri delle rappresentanze diplomatiche.

Accordo - art. 14

Articolo 14. (Partecipanti alle riunioni della MFO) 1. I rappresentanti dei Governi membri e partecipanti, diversi da quelli previsti dall'articolo 13, e i membri della MFO, chiamati a partecipare ad una riunione della MFO, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni, e durante i loro viaggi, per e dalla sede o altro luogo di riunione, nel territorio della Repubblica italiana dei privilegi ed immunita' previsti, per i funzionari della MFO, dall'articolo 11, paragrafo 1), lettere a), b) e c) e paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e). 2. Il Direttore generale della MFO, se si tratta di membri della MFO o i Governi membri o partecipanti, se si tratta di loro rappresentanti, toglieranno l'immunita' ai membri della MFO, o ai loro rappresentanti rispettivamente, qualora - a giudizio del Direttore generale, o del Governo competente - l'immunita' impedisca che si proceda ai fini di giustizia e di sicurezza, e nel caso in cui tale immunita' possa essere tolta senza pregiudizio degli scopi per i quali essa e' stata accordata. 3. Le competenti Autorita' italiane non porranno alcun ostacolo al transito, per o dalla sede, delle persone sopracitate, indipendentemente dalla loro nazionalita', e accorderanno loro la protezione necessaria durante il tragitto sul territorio italiano. In particolare: a) i visti che possano rendersi necessari per le persone indicate nel presente articolo saranno accordati gratuitamente e il piu' rapidamente possibile; b) qualora tali persone, durante il loro soggiorno in Italia, svolgano attivita' estranee alla loro attivita' ufficiale, esse saranno sottoposte alle leggi italiane ed in particolare alle disposizioni concernenti il soggiorno degli stranieri. 4. Il Direttore generale e le competenti Autorita' italiane, su richiesta dell'uno o delle altre, si consulteranno sulle misure da prendere per facilitare l'ingresso nel territorio italiano alle persone provenienti dall'estero, e che desiderano visitare la sede ma che non godono dei privilegi accordati in questo articolo.

Accordo - art. 15

Articolo 15. (Personale a statuto locale) 1. La MFO con sede in Italia avra' il diritto di assumere direttamente personale tecnico ed amministrativo di supporto, purche', dopo l'assunzione di tale personale, la MFO ne informi il competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. 2. Al suddetto personale e' garantita l'applicazione delle leggi italiane in materia di lavoro e di previdenza sociale. Il trattamento economico di tale personale sara' regolato in via autonoma dalla MFO e, se necessario, mediante consultazione col Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Accordo - art. 16

Articolo 16. (Soluzione delle controversie) 1. Qualsiasi controversia tra la MFO ed il Governo italiano, concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, che non possa essere risolta per mezzo di negoziati, o con qualunque altro mezzo concordato, sara' sottoposta alla decisione inappellabile di un Tribunale composto di tre arbitri, uno scelto dal Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana, uno scelto dal Direttore generale, ed il terzo arbitro, che avra' qualita' di presidente del Tribunale, designato di comune accordo dai primi due arbitri. 2. Se i primi due arbitri non riescono a scegliere di comune accordo il terzo arbitro, quest'ultimo sara' designato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

Accordo - art. 17

Articolo 17. (Lasciapassare) Il Governo italiano riconoscera' ed accettera' il lasciapassare della MFO rilasciato ai funzionari della MFO quale documento di viaggio avente lo stesso valore di un passaporto ed assicurera' che le competenti autorita' italiane ne siano debitamente informate.

Accordo - art. 18

Articolo 18. (Entrata in vigore) Il presente accordo entrera' in vigore al momento in cui il Governo italiano avra' notificato al Direttore generale della MFO che sono state adempiute le procedure e le formalita' richieste dall'ordinamento italiano. Fatto a Roma il 12 giugno 1982 in duplice originale nelle lingue italiana ed inglese entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo Per la MFO della Repubblica italiana Il Direttore Generale Il Ministro degli Affari Esteri Leamon HUNT Emilio COLOMBO Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO

Agreement

Agreement Parte di provvedimento in formato grafico

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