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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1982, n. 990

Current text a fecha 1983-01-21

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 75, relativo al corso di laurea in chimica, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico e' aggiunto il seguente insegnamento: cristallografia. Nell'art. 79, relativo al corso di laurea in fisica, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti: fisica teorica; fisica atomica; fisica sanitaria; elettrodinamica cosmica; teoria delle forze nucleari; cristallografia. L'ultimo comma dell'art. 78, relativo al corso di laurea in fisica, e' soppresso e sostituito dal seguente: I corsi 4 e 8 comprendono esercitazioni sperimentali che gli studenti eseguiranno in laboratorio e comportano un esame finale. Nell'art. 90, relativo al corso di laurea in scienze naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti: ecologia applicata; rilevamento geologico. Nell'art. 91, relativo al corso in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti: biochimica vegetale; biologia dello sviluppo; scienza dell'alimentazione; neurologia comparata; patologia molecolare; ecologia vegetale; protozoologia; biologia delle popolazioni umane; biochimica comparata; zoogeografia.

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 gennaio 1983

Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 17