DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1982, n. 1055
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Art. 57 - nell'art. 57, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono inclusi i seguenti: filologia e critica dantesca; filologia italiana; letteratura del Rinascimento; letteratura teatrale italiana; sociologia della letteratura; stilistica e metrica italiana; storia della musica medievale; storia della musica moderna; geografia storica; storia della filologia e della tradizione classica; didattica del latino; storia della lingua latina; storia della storiografia antica; storia agraria medievale; storia dell'eta' della riforma e della controriforma; storia dei partiti e dei movimenti politici; topografia dell'Italia antica; antichita' ed epigrafia latina; storia della Chiesa medievale e dei movimenti ereticali.
Art. 2
Art. 58 - nell'art. 58, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono inclusi i seguenti: metodologia della ricerca sociale; sociologia dell'educazione; storia del pensiero scientifico; filosofia della storia; storia della filosofia contemporanea. Nello stesso articolo, cambia denominazione il seguente insegnamento complementare: da statistica pedagogica a statistica applicata alle scienze sociali.
Art. 3
Art. 59 - nell'art. 59, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono inclusi i seguenti: letteratura inglese moderna e contemporanea; lingua e letteratura inglese medievale; storia della lingua inglese; letteratura teatrale inglese; letteratura tedesca moderna e contemporanea; storia della lingua tedesca; lingua e letteratura tedesca medievale; lingua e letteratura ceca; storia della lingua francese; storia della letteratura ispano-americana.
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 gennaio 1983
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 136
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