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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1982, n. 1056

Current text a fecha 1983-02-01

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 dello statuto, concernenti il trattamento economico, di previdenza e quiescenza del personale non docente, sono soppressi e sostituiti come segue: Art. 15. - L'Universita' "Bocconi" per l'esplicazione dei vari servizi amministrativi dispone di personale delle carriere direttive, di concetto, esecutiva ed ausiliaria. L'organizzazione dei vari servizi e l'assegnazione del personale agli uffici e' disposta dal consiglio di amministrazione. Art. 16. - Al personale amministrativo, d'ordine e di servizio, competono normalmente le stesse mansioni e funzioni previste dalle vigenti norme per le corrispondenti qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale delle universita' governative. Art. 17. - Alle qualifiche iniziali dei singoli livelli funzionali si accede a seguito di concorso. La nomina e' disposta dal consiglio di amministrazione dell'Universita'. Art. 18. - La disciplina dei rapporti con il personale non docente dell'Universita' "Bocconi" deve prevedere uno stato giuridico ed un trattamento economico e di quiescenza non inferiori, ne' deteriori, rispetto a quelli del personale non docente delle universita' e degli istituti superiori statali, che svolga le stesse mansioni e funzioni. Eventuali ulteriori norme regolamentari riguardanti il personale posto a carico del bilancio dell'Universita', debbono essere contenute in un regolamento interno da approvarsi con la procedura stabilita dalle vigenti norme di legge (art. 44 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592). Art. 19.- A favore del personale non insegnante vengono applicate le vigenti norme di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza sanitaria e di indennita' di anzianita'.

PERTINI BODRATO - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 gennaio 1983

Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 133