DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1982, n. 1163
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, che prevede l'inquadramento, in distinti ruoli speciali, del personale degli enti pubblici interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, nonche' di quello comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base a leggi speciali, che non abbia trovato collocazione presso gli enti pubblici di cui alla tabella A della legge 20 marzo 1975, n. 70, ovvero che abbia esercitato la facolta' di opzione nei termini previsti dall'art. 21 della citata legge 20 marzo 1980, n. 75;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge di conversione 8 agosto 1980, n. 441;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, con particolare riguardo alla determinazione dello stato giuridico, nonche' all'attribuzione dell'anzianita' di qualifica;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita'; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;
Visti gli articoli 9 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1981, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 106, recante norme per la disciplina dell'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato e le tabelle di equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal personale negli ordinamenti di provenienza;
Considerato che il sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 1981 non prevede criteri di equiparazione tra le peculiari qualifiche della carriera direttiva tecnica dell'Istituto superiore di sanita' e le posizioni del personale appartenente al ruolo professionale dei disciolti enti mutualistici;
Rilevata, quindi, la necessita' di determinare tali ulteriori tabelle di equiparazione, tenendo conto, a tal fine, dello svolgimento delle carriere e delle funzioni previste dalla citata legge 7 agosto 1973, n. 519 e da quelle sullo stato giuridico del personale degli enti pubblici da cui il predetto personale proviene;
Sentite a riguardo le organizzazioni sindacali rappresentate nel C.N.E.L. e operanti nell'ambito dell'Istituto superiore di sanita';
Visto l'elenco del personale dei disciolti enti mutualistici assegnato al predetto Istituto ai sensi del terzo e quinto comma del sopracitato art. 24-quinquies della legge n. 33 del 1980, con le
integrazioni di cui all'articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75;
Sulla proposta del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro
del tesoro; Decreta:
Art. 1
In attesa che si provveda alla rideterminazione, per ogni qualifica, delle dotazioni organiche delle singole amministrazioni statali, in attuazione del disposto degli articoli 5 e 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' istituito presso l'Istituto superiore di sanita', con decorrenza 1° gennaio 1981, il ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Art. 2
La dotazione organica del ruolo speciale di cui al precedente articolo e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto. Nel ruolo speciale sara' inquadrato il personale di cui al terzo comma dell'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, come integrato dall'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, assegnato all'Istituto superiore di sanita'.
Art. 3
L'inquadramento nel ruolo speciale sara' effettuato, con decorrenza 10 gennaio 1981, con decreto del Ministro della sanita', nelle qualifiche previste nella allegata tabella A sulla base della disciplina generale fissata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981. L'equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche del personale da inquadrare nel ruolo speciale, si effettuera' secondo quanto stabilito nelle tabelle di equiparazione allegate al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 1981, ad eccezione di quanto ivi previsto in merito alla corrispondenza delle qualifiche del ruolo professionale con quelle dell'ordinamento statale tipico.
Art. 4
L'equiparazione tra le posizioni del personale appartenente al ruolo professionale dei disciolti enti mutualistici e le qualifiche della carriera direttiva tecnica dell'Istituto superiore di sanita' e' stabilita nell'allegati tabella B.
Art. 5
Al personale inquadrato nel ruolo speciale istituito con il presente decreto si applicano le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico di attivita' di servizio nonche' quello di previdenza e di quiescenza vigenti per i dipendenti civili dello Stato.
PERTINI ALTISSIMO - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato all'Corte dei conti, addi' 25 febbraio 1983
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 197
Tabelle
TABELLA A QUALIFICHE E DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'. Ruolo amministrativo
Posizioni giuridiche dell'ente di provenienza
Posizioni dell'ordi- namento statale. Qualifica funzionale (
legge 11 luglio 1980, n. 312
)
Dotazione organica
Collaboratore coordi- natore. Collaboratore con oltre 9 anni e 6 mesi di anzianita' nella qualifica Assistente coordinatore Assistente Archivista dattilografo livello differenziato VIII VII VI V 4 3 2 4
Ruolo tecnico
Posizioni giuridiche dell'ente di provenienza Posizioni dell'ordi- namento statale I.S.S. Dotazione organica
Prima qualifica professio- nale con almeno 15 anni di servizio di ruolo
Primo ricercatore
2
TABELLA B EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DELLA CARRIERA DIRETTIVA TECNICA DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' E LE POSIZIONI DEL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO PROFESSIONALE DA INQUADRARE NEL RUOLO SPECIALE.
Qualifiche della carriera dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanita' ( legge 7 agosto 1973, n. 519 ) Posizione del personale degli enti mutualistici appartenente al ruolo professionale
Primo ricercatore Ricercatore Prima qualifica profes- sionale con almeno 15 anni di servizio di ruolo Prima qualifica profes- sionale con meno di 15 anni di servizio di ruolo
--------------- Nota redazionale Il testo della tabella B e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 11/4/1983, n. 98 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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