DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1982, n. 1165
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936; n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale sul cambio di denominazione dell'insegnamento complementare, previsto dalla tabella VIII-bis dell'ordinamento didattico universitario per i due corsi di laurea in scienze economiche e bancarie e in scienze economiche, da "contabilita' di Stato" a "contabilita' di Stato e degli enti pubblici", proposto dall'Universita' di Siena;
Considerato che per l'attuale insegnamento di "contabilita' di Stato" la nuova denominazione di "contabilita' di Stato e degli enti pubblici" risulta piu' adeguata a rappresentare gli attuali orientamenti scientifici e l'evoluzione della contabilita' pubblica;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Articolo unico
La tabella VIII-bis dell'ordinamento didattico universitario, concernente i corsi di laurea in scienze economiche e bancarie e in scienze economiche, e' modificata come segue: L'insegnamento di "contabilita' di Stato" compreso nella tabella C relativa agli insegnamenti complementari previsti dalla tabella VIII-bis per i corsi di laurea sopra descritti cambia la denominazione in quella di "contabilita' di Stato e degli enti pubblici".
PERTINI FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 marzo 1983
Registro n. 22 Istruzione, foglio n. 325
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.