DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1982, n. 1183
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1982;
Veduta la nota del rettore dell'Universita' di Venezia n. 8277 del 25 marzo 1982;
Vedute le delibere delle autorita' accademiche della Universita' di Venezia;
Considerata l'opportunita' di procedere alla rettifica del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 969;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Articolo unico
Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 969, citato nelle premesse, e' rettificato nel senso che e' soppresso ed e' sostituito dal seguente: "Nell'art. 1, dopo il quarto comma, e' aggiunto il nuovo seguente comma: Appartengono alla facolta' di chimica industriale i seguenti istituti: chimica generale ed inorganica, fisica, chimica fisica, chimica organica e spettrochimica, chimica industriale".
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 maggio 1983
Registro n. 32 Istruzione, foglio n. 37