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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1982, n. 1183

Current text a fecha 1983-05-20

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1982;

Veduta la nota del rettore dell'Universita' di Venezia n. 8277 del 25 marzo 1982;

Vedute le delibere delle autorita' accademiche della Universita' di Venezia;

Considerata l'opportunita' di procedere alla rettifica del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 969;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico

Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 969, citato nelle premesse, e' rettificato nel senso che e' soppresso ed e' sostituito dal seguente: "Nell'art. 1, dopo il quarto comma, e' aggiunto il nuovo seguente comma: Appartengono alla facolta' di chimica industriale i seguenti istituti: chimica generale ed inorganica, fisica, chimica fisica, chimica organica e spettrochimica, chimica industriale".

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 maggio 1983

Registro n. 32 Istruzione, foglio n. 37