LEGGE 31 gennaio 1983, n. 25
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
In attesa dell'emanazione della legge quadro sulle professioni sanitarie ausiliarie e della riforma della facoltà di medicina, l'"arte ausiliaria, sanitaria di tecnico di radiologia medica", di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, è sostituita dalla "professione di tecnico sanitario di radiologia medica".
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.