LEGGE 9 febbraio 1983, n. 28
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il primo comma dell'articolo 812 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Gli arbitri possono essere sia cittadini italiani sia stranieri".
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