LEGGE 18 gennaio 1983, n. 32
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con protocollo aggiuntivo, firmata a Buenos Aires il 3 novembre 1981.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 35 della convenzione stessa.
PERTINI FANFANI - COLOMBO - DARIDA - ROGNONI - SCOTTI - ALTISSIMO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE SULLA SICUREZZA SOCIALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Argentina ispirati dal proposito di consolidare gli stretti vincoli storici e di amicizia che uniscono i due popoli. Animati dal desiderio di migliorare le relazioni tra i due Stati in materia di sicurezza sociale e di adeguarle allo sviluppo giuridico raggiunto. Hanno stabilito di concludere un accordo che sostituisca la "Convenzione sulle assicurazioni sociali" celebrata fra i due Stati il 12 aprile 1961. Hanno concordato quanto segue: Articolo 1. a) Il termine "Italia" indica la Repubblica italiana; il termine "Argentina" indica la Repubblica Argentina; b) Il termine "lavoratori" indica le persone che possono far valere periodi di assicurazione ai sensi delle legislazioni di cui all'articolo 2 della presente Convenzione; c) Il termine "familiari" indica le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione applicabile; d) il termine "superstiti" indica le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione applicabile; e) Il termine "residenza" indica la dimora abituale; f) Il termine "soggiorno a indica la dimora temporanea; g) Il termine "legislazione" designa le leggi, i decreti, i regolamenti ed ogni altra disposizione esistente o futura concernente i regimi di sicurezza sociale indicati nell'articolo 2 della presente Convenzione; h) Il termine "Autorita' Competente" indica l'autorita' competente per l'applicazione delle legislazioni indicate all'articolo 2 della presente Convenzione e precisamente: per quanto riguarda l'Italia: il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanita'; per quanto riguarda l'Argentina: il Ministro per l'azione sociale; i) Il termine "Istituzione Competente" indica l'istituzione alla quale l'interessato e' iscritto al momento della domanda di prestazioni, o l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio dello Stato Contraente nel quale tale istituzione si trova; j) il termine "Stato Competente" indica lo Stato Contraente sul cui territorio si trova l'istituzione competente; k) Il termine "organismo di collegamento" indica gli uffici che saranno designati dalle autorita' competenti, i quali saranno abilitati a comunicare direttamente tra loro ed a far da tramite con le istituzioni competenti per la trattazione delle pratiche relative alle richieste di prestazioni; l) Il termine "periodi di assicurazione" indica i periodi di contribuzione o di occupazione cosi' come sono definiti o considerati come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale essi sono stati compiuti, nonche' i periodi assimilati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione, come equivalenti a periodi di assicurazione; m) I termini "prestazioni economiche", "pensioni", "rendite", indicano tutte le prestazioni economiche, pensioni e rendite, inclusi tutti i supplementi e gli aumenti; n) Il termine "prestazioni in natura" indica ogni prestazione consistente nell'erogazione di beni o servizi suscettibili di valutazione in denaro; o) Il termine "prestazioni familiari" indica tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari.
Convenzione - art. 2
Articolo 2. 1) La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti: Nella Repubblica italiana: a) L'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi; b) L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; c) L'assicurazione contro le malattie e per la maternita'; d) L'assicurazione contro la tubercolosi; e) Gli assegni familiari; f) I regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono i rischi e le prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti; Nella Repubblica argentina: a) I regimi per le pensioni di invalidita', vecchiaia e superstiti; b) Il regime di prestazioni medico-assistenziali (servizi sociali); c) Il regime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; d) Il regime degli assegni familiari. 2) La presente Convenzione si applichera' ugualmente alle legislazioni che completeranno o modificheranno le legislazioni di cui al precedente paragrafo. 3) La presente Convenzione si applichera' altresi' alle legislazioni di uno Stato contraente che estendano i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che istituiscano nuovi regimi di sicurezza sociale, salvo che: a) Il Governo dello Stato contraente che disponga l'estensione o la istituzione notifichi al Governo dell'altro Stato contraente la propria volonta' di escluderla dai termini della presente Convenzione entro tre (3) mesi a partire dalla pubblicazione ufficiale di tali disposizioni; b) Il Governo dell'altro Stato contraente notifichi la propria opposizione al Governo del primo Stato contraente entro tre (3) mesi a partire dalla comunicazione ufficiale dell'estensione o istituzione. In mancanza di opposizione, e ove necessario, l'applicazione di dette estensioni o istituzioni e' subordinata agli accordi amministrativi aggiuntivi che saranno concordati.
Convenzione - art. 3
Articolo 3. La presente Convenzione si applica ai lavoratori, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati Contraenti, nonche' ai loro familiari e superstiti.
Convenzione - art. 4
Articolo 4. I lavoratori italiani in Argentina e i lavoratori argentini in Italia, come pure i loro familiari, avranno gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini dell'altro Stato Contraente.
Convenzione - art. 5
Articolo 5. Salvo quanto disposto nella presente Convenzione, i lavoratori aventi diritto a prestazioni di sicurezza sociale da uno dei due Stati Contraenti, le riceveranno integralmente e senza alcuna limitazione o restrizione, ovunque essi risiedano.
Convenzione - art. 6
Articolo 6. 1) Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione vigente in uno degli Stati Contraenti, i periodi di assicurazione, compiuti in virtu' della legislazione di tale Stato, si cumulano, in quanto necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dell'altro Stato Contraente. 2) La disposizione di cui al paragrafo precedente non autorizza la coesistenza dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria in virtu' della legislazione di uno degli Stati Contraenti ed all'assicurazione volontaria in virtu' della legislazione dell'altro Stato Contraente, se tale coesistenza non e' ammessa dalla legislazione di quest'ultimo Stato.
Convenzione - art. 7
Articolo 7. Se la legislazione di uno degli Stati Contraenti subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni, siano esse in denaro o in natura, al compimento di periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza, l'Istituzione Competente terra' conto a tale effetto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato Contraente come se fossero periodi compiuti in base alla legislazione del primo Stato.
Convenzione - art. 8
Articolo 8. 1) il lavoratore cui si applica la presente Convenzione e' soggetto ala legislazione di un solo Stato Contraente. Tale legislazione e' determinata in conformita' alle disposizioni del presente Titolo. 2) Salvo quanto disposto nella presente Convenzione: a) il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato Contraente e' soggetto alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio dell'altro Stato Contraente o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio dell'altro Stato Contraente; b) i membri dell'equipaggio di una nave che batte bandiera di uno Stato Contraente sono soggetti alla legislazione di tale Stato. Ogni altra persona che la nave occupi in operazioni di carico, scarico e vigilanza, e' soggetta alla legislazione dello Stato nella cui giurisdizione si trova la nave; c) il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo resta soggetto alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l'impresa.
Convenzione - art. 9
Articolo 9. In deroga a quanto disposto nel paragrafo 2), lettera a), dell'articolo precedente: a) I membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari, di organismi internazionali ed altri funzionari, impiegati e lavoratori alle dipendenze di dette rappresentanze o al servizio personale di detti membri, sono soggetti agli accordi e ai trattati internazionali ad essi applicabili; b) I pubblici impiegati ed il personale assimilato di uno degli Stati Contraenti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengano inviati nel territorio dell'altro Stato, saranno soggetti alla legislazione dello Stato Contraente al quale appartiene l'amministrazione da cui dipendono; c) Il lavoratore dipendente da un'impresa o da un datore di lavoro avente la propria sede o il proprio domicilio in uno dei due Stati Contraenti, che viene inviato nel territorio dell'altro Stato per un periodo di tempo limitato, continua ad essere sottoposto alla legislazione del primo Stato, sempre che la sua permanenza nell'altro Stato non superi il periodo di ventiquattro (24) mesi. Nel caso in cui, per motivi imprevedibili, detta occupazione si dovesse prolungare oltre la durata originariamente prevista superando i ventiquattro (24) mesi, l'applicazione della legislazione vigente nello Stato del luogo abituale di lavoro potra' eccezionalmente essere mantenuta d'accordo con l'Autorita' Competente dello Stato in cui si svolge detto lavoro temporaneo. Le stesse norme si applicano anche alle persone che abitualmente esercitano una attivita' autonoma nel territorio di uno degli Stati Contraenti e che si recano per esercitare tale attivita' nel territorio dell'altro Stato per un periodo di tempo limitato.
Convenzione - art. 10
Articolo 10. Le Autorita' Competenti dei due Stati Contraenti possono prevedere di comune accordo eccezioni alle disposizioni degli articoli 8 e 9 della presente Convenzione, per alcuni lavoratori o per alcune categorie di lavoratori.
Convenzione - art. 11
Articolo 11. 1) Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di ambedue gli Stati Contraenti, nonche' i suoi familiari, hanno diritto a ricevere le prestazioni in natura da parte dell'istituzione dello Stato in cui risiedono o soggiornano ed a carico di questa. 2) Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di uno solo degli Stati Contraenti, nonche' i suoi familiari che risiedano o soggiornino nel territorio dell'altro Stato, hanno diritto a ricevere le prestazioni in natura dall'Istituzione di quest'ultimo Stato secondo la legislazione da essa applicata. Le prestazioni concesse saranno rimborsate dall'Istituzione dello Stato debitore della pensione o della rendita all'Istituzione che le ha corrisposte.
Convenzione - art. 12
Articolo 12. Le Autorita' Competenti potranno regolare, mediante accordi amministrativi, l'erogazione delle prestazioni di malattia e maternita' ai lavoratori e loro familiari che trasferiscano la residenza o soggiornino nel territorio dello Stato Contraente diverso da quello competente e che soddisfino le condizioni richieste dalla legislazione di quest'ultimo Stato.
Convenzione - art. 13
Articolo 13. Le prestazioni in natura corrisposte dalla istituzione di uno Stato Contraente per conto della istituzione dell'altro Stato in virtu' delle disposizioni della presente Convenzione danno luogo a rimborsi che saranno effettuati secondo le modalita' e nella misura stabilita negli accordi amministrativi di cui all'articolo 26.
Convenzione - art. 14
Articolo 14. 1) I lavoratori cui si applica la presente Convenzione, in caso di residenza o soggiorno nell'altro Stato Contraente, hanno gli stessi diritti dei lavoratori di detto Stato per quanto concerne le prestazioni familiari. 2) Le Autorita' Competenti dei due Stati Contraenti concorderanno in relazione all'evolversi delle legislazioni nazionali le misure necessarie per consentire il pagamento delle prestazioni familiari nel territorio dello Stato Contraente diverso da quello in cui si trova l'istituzione Competente.
Convenzione - art. 15
Articolo 15. 1) a) Ai fini dell'acquisizione, mantenimento o recupero del diritto alle prestazioni, quando un lavoratore e' stato soggetto successivamente o alternativamente alla legislazione di entrambi gli Stati Contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione di ciascuno dei due Stati sono totalizzati, sempre che non si sovrappongano; b) Se la legislazione di uno Stato Contraente subordina la concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per determinare il diritto a dette prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente dell'altro Stato, e in mancanza, nella stessa professione o occupazione, anche se nell'altro Stato non esiste un regime speciale per detta professione o occupazione. Se il totale di detti periodi di assicurazione non consente l'acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni nel regime generale; c) Nel caso in cui un lavoratore non raggiunga il diritto a prestazioni in base a quanto disposto nella precedente lettera a), si prendono in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi legati ad entrambi gli Stati Contraenti da distinte Convenzioni di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione. Se soltanto uno degli Stati Contraenti e' legato ad un altro Stato da una Convenzione di sicurezza sociale che preveda la totalizzazione dei periodi di assicurazione, ai fini indicati nel presente comma, detto Stato Contraente prende in considerazione i periodi di assicurazione compiuti nel terzo Stato. 2) Quando un lavoratore soddisfi le condizioni stabilite dalla legislazione di uno degli Stati Contraenti per acquisire il diritto alle prestazioni senza dover ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui al precedente paragrafo 1), l'Istituzione Competente di questo Stato deve concedere l'importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto, da parte dell'altro Stato Contraente, ad una prestazione calcolata secondo il seguente paragrafo 3). 3) Quando un lavoratore non puo' far valere il diritto alle prestazioni a carico di uno Stato Contraente sulla base unicamente dei periodi di assicurazione compiuti in tale Stato, l'Istituzione Competente di detto Stato accerta l'esistenza del diritto alle prestazioni, totalizzando i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione di ciascuno degli Stati Contraenti e determina il suo importo in base alle seguenti disposizioni: a) determina l'importo teorico della prestazione alla quale l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la propria legislazione; b) stabilisce quindi l'importo effettivo della prestazione cui ha diritto l'interessato, riducendo l'importo teorico di cui alla lettera a), in base al rapporto fra i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione che essa applica ed i periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati Contraenti; c) se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di entrambi gli Stati Contraenti e' superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno Stato per beneficiare di una presentazione completa l'Istituzione Competente prende in considerazione questa durata massima in luogo della durata totale dei periodi in questione. 4) Se la legislazione di uno Stato Contraente prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all'importo dei salari o dei contributi, l'Istituzione, che deve determinare la prestazione in base al presente articolo, prende in considerazione esclusivamente i salari percepiti o i contributi versati in conformita' con la legislazione che essa applica. 5) Nonostante quanto disposto nel paragrafo 1), lettera a), se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato Contraente non raggiunge un (1) anno e se, tenendo conto soltanto di questi soli periodi, non si acquisisce alcun diritto alle prestazioni in virtu' di detta legislazione, l'Istituzione di questo Stato non sara' tenuta a corrispondere prestazioni per detti periodi. L'Istituzione Competente dell'altro Stato Contraente deve tenere invece conto di tali periodi, sia al fine dell'acquisizione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di esse. 6) Qualora debba essere applicato il paragrafo 1), lettera c), del presente articolo, sia per il calcolo dell'importo teorico di cui alla lettera a) del paragrafo 3), sia dell'importo effettivo della prestazione cui fa riferimento la lettera b) dello stesso paragrafo, si tiene conto anche dei periodi compiuti in altri Stati diversi da quelli Contraenti, salvo quanto disposto nel successivo paragrafo 7). 7) Le disposizioni di cui al paragrafo 1) lettera c) ultima parte ed al paragrafo 6) del presente articolo sono applicabili esclusivamente ai cittadini degli Stati Contraenti.
Convenzione - art. 16
Articolo 16. Qualora un lavoratore, tenuto conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui al paragrafo 1) del precedente articolo, non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni dei due Stati Contraenti, il suo diritto a pensione e' determinato nei riguardi di ciascuna legislazione a mano a mano che egli puo' far valere tali condizioni.
Convenzione - art. 17
Articolo 17. 1) La somma delle prestazioni pensionistiche dovute dalle Istituzioni Competenti degli Stati Contraenti ai sensi dell'articolo 15 non puo' essere inferiore al minimo vigente nello Stato Contraente in cui il beneficiario risiede. 2) Gli accordi amministrativi previsti all'articolo 26 prevederanno le modalita' di applicazione di quanto disposto nel precedente paragrafo.
Convenzione - art. 18
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