LEGGE 18 gennaio 1983, n. 33
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla sicurezza sociale, con allegato protocollo finale, firmati a Vienna il 21 gennaio 1981.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 42, paragrafo 2, della convenzione.
PERTINI FANFANI - COLOMBO - DARIDA - SCOTTI - ALTISSIMO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla sicurezza sociale IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA ANIMATI DAL DESIDERIO di migliorare le relazioni tra i due Stati in materia di sicurezza sociale e di adeguarle allo sviluppo giuridico HANNO STABILITO di concludere un accordo che sostituisca la Convenzione del 30 dicembre 1950 ed hanno quindi nominato loro plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri Sen. Libero DELLA BRIOTTA Il Presidente della Repubblica d'Austria il Ministro Federale per gli Affari Esteri Dr. Willibald PAHR. I plenipotenziari, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno concordato quanto segue: Articolo 1. 1. Nella presente Convenzione sono da intendersi come segue le espressioni: 1) "Austria": La Repubblica d'Austria, "Italia": la Repubblica italiana; 2) "Legislazione": le leggi, i regolamenti e le disposizioni statutarie che si riferiscono alla materia di sicurezza sociale, di cui all'articolo 2; 3) "Autorita' competente": per l'Austria: il Ministro Federale per l'amministrazione sociale e, per gli assegni familiari, il Ministro Federale delle finanze; per l'Italia: Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e, in materia di assistenza sanitaria, il Ministro della sanita'; 4) "Istituto": l'Ente o l'Autorita', cui spetta in tutto o in parte l'applicazione delle legislazioni di cui all'articolo 2; 5) "Istituto competente": l'istituto presso il quale la persona e' iscritta al momento della domanda, o nei cui confronti ha o avrebbe ancora diritto a prestazioni se risiedesse nel territorio dello Stato contraente nel quale era da ultimo assicurata; 6) "Familiare": un familiare secondo la legislazione dello Stato contraente nel cui territorio abbia sede l'istituzione a carico della quale debbano essere corrisposte le prestazioni; 7) "Periodi di assicurazione": i periodi di contribuzione ed i periodi assimilati che siano validi secondo la legislazione di uno Stato contraente; 8) "Prestazioni in denaro a, "Pensioni" o "Rendita": una prestazione in denaro, una pensione o una rendita, compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici, i supplementi, gli adeguamenti e gli aumenti, nonche' le indennita' in capitale e i versamenti effettuati a titolo di rimborso di contributi. 2. Per l'applicazione della presente Convenzione tutte le altre espressioni hanno il significato che e' loro attribuito dalle legislazioni rispettive.
Convenzione - art. 2
Articolo 2. 1. La presente Convenzione si applica: 1) in Austria, alla legislazione concernente: a) l'assicurazione contro le malattie; b) l'assicurazione contro gli infortuni; c) l'assicurazione per la pensione; d) l'assicurazione contro la disoccupazione; e) gli assegni familiari; 2) in Italia, alla legislazione concernente: a) l'assicurazione contro le malattie e per la maternita'; b) l'assicurazione contro la tubercolosi; c) l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti; d) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; e) l'assicurazione contro la disoccupazione; f) gli assegni familiari; g) i regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori, incluse le gestioni speciali per determinate categorie di lavoratori indipendenti in quanto si riferiscano a prestazioni o rischi indicati nelle precedenti lettere. 2. La presente Convenzione si applica anche a tutte le norme giuridiche che codifichino, modifichino o completino la legislazione di cui al paragrafo 1. 3. La presente Convenzione non si applica alle legislazioni che prevedano nuovi regimi o nuovi settori della sicurezza sociale. 4. Le norme giuridiche che risultino da accordi conclusi con Stati terzi, nonche' dal diritto sovranazionale, non sono prese in considerazione nell'applicazione della presente Convenzione.
Convenzione - art. 3
Articolo 3. Laddove non venga disposto altrimenti, la presente Convenzione si applica ai cittadini degli Stati contraenti, alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonche' agli aventi diritto da una delle summenzionate persone.
Convenzione - art. 4
Articolo 4. Nell'applicazione della legislazione di uno Stato contraente sono equiparati ai cittadini di detto Stato: a) i cittadini dell'altro Stato contraente; b) i profughi ai sensi della Convenzione del 23 luglio 1951 relativa allo statuto dei profughi, e del relativo Protocollo del 31 gennaio 1967, che risiedono nel territorio di uno Stato contraente; c) gli apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo statuto degli apolidi, che risiedono nel territorio di uno Stato contraente.
Convenzione - art. 5
Articolo 5. 1. Le pensioni, le rendite e le altre prestazioni in denaro spettanti ai cittadini di uno Stato contraente, nonche' ai familiari ed ai superstiti, in virtu' della legislazione di uno Stato contraente, laddove la presente Convenzione non disponga altrimenti, debbono essere corrisposte anche nel caso in cui l'avente diritto risieda nel territorio dell'altro Stato contraente. 2. Il paragrafo 1 si applica, altresi', alle persone di cui alla Convenzione del 23 luglio 1951 relativa allo statuto dei profughi, e al relativo Protocollo del 31 gennaio 1967, nonche' alle persone di cui alla Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo statuto degli apolidi. 3. Le prestazioni di cui al paragrafo 1 vengono corrisposte dall'Istituto assicuratore di uno Stato contraente ai cittadini dell'altro Stato contraente, che risiedono nel territorio di uno Stato terzo, alle stesse condizioni e nella stessa misura, come se si trattasse di cittadini del primo Stato contraente che risiedono nel territorio di detto Stato terzo. 4. Il paragrafo 1 non concerne la legislazione sulle misure per il mantenimento, il miglioramento ed il ristabilimento della abilita' al lavoro.
Convenzione - art. 6
Articolo 6. Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione vigente in uno Stato contraente, i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione di tale Stato si cumulano, in quanto necessario, con i periodi di assicurazione compiuti nell'altro Stato contraente.
Convenzione - art. 7
Articolo 7. Laddove gli articoli 8 e 9 non dispongano diversamente, si applica la legislazione dello Stato contraente sul cui territorio si esercita l'attivita' lavorativa. Ai lavoratori dipendenti questa norma si applica anche nel caso in cui la residenza del lavoratore o del suo datore di lavoro si trovi nel territorio dell'altro Stato contraente.
Convenzione - art. 8
Articolo 8. 1. Ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori ad essi assimilati che risiedano nel territorio di uno Stato contraente e vengano inviati nel territorio dell'altro Stato contraente da un datore di lavoro che normalmente li occupa nel territorio del primo Stato contraente, si applica la legislazione del primo Stato contraente come se essi lavorassero nel suo territorio, fino alla scadenza del ventiquattresimo mese di occupazione nel territorio dell'altro Stato contraente. 2. Ad un lavoratore dipendente da un'impresa di trasporti, con sede sul territorio di uno degli Stati contraenti, che venga inviato nel territorio dell'altro Stato contraente, si applica la legislazione del primo Stato contraente, come se egli svolgesse l'attivita' lavorativa nel territorio di tale Stato. 3. Ai membri dell'equipaggio di una nave, nonche' alle persone che siano occupate non solo occasionalmente su una nave, si applica la legislazione dello Stato contraente di cui la nave batte bandiera. 4. I lavoratori che siano occupati in una azienda che si estende dal territorio di uno Stato contraente al territorio dell'altro Stato contraente si considerano occupati nel territorio dello Stato contraente al cui interno l'impresa abbia la propria sede. 5. Il paragrafo 4 si applica per analogia ai lavoratori indipendenti.
Convenzione - art. 9
Articolo 9. 1. Ai diplomatici ed ai consoli di carriera, al personale amministrativo e tecnico delle Rappresentanze rette da diplomatici e da consoli di carriera, nonche' ai membri del personale domestico di tali Rappresentanze e al personale domestico privato occupato presso i diplomatici, i consoli di carriera ed i membri delle Rappresentanze rette da diplomatici e da consoli di carriera si applicano le disposizioni di cui alle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari. 2. Ai cittadini di uno Stato contraente, che siano occupati presso istituti scientifici o culturali o presso scuole di tale Stato contraente nel territorio dell'altro Stato contraente, nonche' alle persone della medesima nazionalita' addette al loro servizio domestico si applica la legislazione dello Stato cui appartiene l'istituto o la scuola, a meno che essi non chiedano, nel termine di tre mesi dalla data di inizio della occupazione, di essere assoggettati alla legislazione dello Stato sul cui territorio lavorano.
Convenzione - art. 10
Articolo 10. Su richiesta comune del lavoratore e del datore di lavoro nonche' su richiesta del lavoratore indipendente, le competenti Autorita' dello Stato contraente, la cui legislazione dovrebbe applicarsi in base agli articoli da 7 a 9, possono esentare dall'applicazione di questa legislazione, a condizione che la persona interessata venga assoggettata alla legislazione dell'altro Stato contraente. La decisione deve tener conto della natura e delle circostanze di svolgimento dell'attivita' lavorativa. Prima di decidere bisogna dar modo alle competenti Autorita' dell'altro Stato contraente di esprimere in merito il proprio parere. Se il lavoratore dipendente non e' occupato nel suo territorio egli deve essere trattato come se fosse occupato in questo territorio.
Convenzione - art. 11
Articolo 11. Per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, i periodi assicurativi, compiuti da una persona secondo le legislazioni dell'uno e dell'altro Stato contraente, sono cumulati, a condizione che non coincidano.
Convenzione - art. 12
Articolo 12. 1. Una persona che soddisfa o potrebbe soddisfare le condizioni per il diritto alle prestazioni in virtu' della legislazione di uno Stato contraente qualora risieda o soggiorni nel territorio dell'altro Stato contraente, ottiene prestazioni sanitarie a carico dell'Istituto competente, da parte dell'istituto del luogo ove risieda o soggiorna, secondo le norme vigenti per detto Istituto. In caso di temporaneo soggiorno si applica solo quando lo stato di salute della persona renda immediatamente necessaria la corresponsione di tali prestazioni. 2. Nel caso previsto dal paragrafo 1, la concessione di protesi, di grandi apparecchi e di prestazioni in natura di grande importanza e' subordinata all'autorizzazione dell'Istituto competente, a meno che la corresponsione della prestazione non possa essere rinviata senza mettere seriamente in pericolo la vita o la salute dell'interessato. 3. I paragrafi precedenti sono applicabili per analogia ai familiari di una persona di cui al paragrafo 1. 4. Se in base alle norme di entrambi gli Stati contraenti si dovessero corrispondere prestazioni sanitarie ad una persona che si trovi sul territorio di uno Stato contraente, il diritto viene sospeso secondo le norme dell'altro Stato contraente.
Convenzione - art. 13
Articolo 13. 1. Al titolare di pensione dovuta in virtu' delle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti si applica la legislazione sull'assicurazione malattie dei pensionati dello Stato contraente sul cui territorio il pensionato risiede. La pensione dovuta in virtu' della legislazione di un solo Stato si considera come pensione dell'altro Stato qualora il titolare di essa risieda in questo ultimo Stato. 2. Il paragrafo 1 e' applicabile per analogia ai richiedenti la pensione.
Convenzione - art. 14
Articolo 14. Nei casi previsti dall'articolo 12, paragrafi 1 e 3, nonche' dall'articolo 13 le prestazioni solo corrisposte in Austria: dalla Cassa mutua territoriale per i lavoratori e gli impiegati competente per il luogo di residenza o di soggiorno delle persone in questione; in Italia: dall'Unita' sanitaria locale (U.S.L.) competente per territorio.
Convenzione - art. 15
Articolo 15. 1. L'Istituto competente deve rimborsare all'Istituto del luogo di residenza o soggiorno le spese sostenute ai sensi degli articoli 12 e 13, paragrafo 1, secondo comma, escluse le spese di amministrazione. 2. Per semplificare le procedure amministrative le competenti Autorita' possono concordare che in tutti i casi o per alcuni di essi il rimborso delle spese effettive sia sostituito da pagamenti forfettari.
Convenzione - art. 16
Articolo 16. 1. Salvo quanto altrimenti disposto nella presente Convenzione, al fine dell'acquisizione del diritto alle prestazioni, i periodi assicurativi compiuti da una persona in virtu' delle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti debbono essere cumulati a condizioni che non si sovrappongono. 2. Il paragrafo 1 si applica per analogia alle prestazioni la cui concessione rientra nel potere discrezionale di un Istituto.
Convenzione - art. 17
Articolo 17. 1)Se una persona, che abbia compiuto periodi assicurativi in base alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti o i suoi superstiti pretendono una pensione, l'Istituto competente deve determinare le prestazioni come segue: a) l'Istituto deve stabilire se, secondo la legislazione che deve applicare, la persona in questione ha diritto alla prestazione cumulando i periodi assicurativi; b) in caso di diritto ad una prestazione, l'istituto deve innanzitutto stabilire l'importo teorico della prestazione che spetterebbe se tutti i periodi assicurativi compiuti secondo le legislazioni di entrambi gli Stati contraenti fossero stati compiuti esclusivamente secondo la legislazione per esso vigente. Se l'importo della prestazione e' indipendente dalla durata dell'assicurazione detto importo vale come importo teorico; c) l'Istituto deve calcolare la prestazione parziale dovuta in base all'importo calcolato in base alla lettera b), secondo il rapporto che sussiste tra la durata dei periodi assicurativi da considerare in virtu' della legislazione cui si deve attenere e la durata complessiva dei periodi assicurativi che debbono essere considerati secondo le legislazioni di entrambi gli Stati contraenti. 2. Se i periodi assicurativi, che in virtu' della legislazione di uno Stato contraente debbono essere presi in considerazione per il calcolo della prestazione, non raggiungono complessivamente 12 mesi e se in virtu' di detta legislazione, in base a detti periodi soltanto, non sussiste il diritto a prestazioni, in base a detta legislazione non viene corrisposta alcuna prestazione. In questo caso l'Istituto dell'altro Stato contraente deve prendere in considerazione i predetti periodi come se fossero periodi compiuti secondo la propria legislazione sia ai fini dell'acquisizione del diritto sia ai fini della determinazione dell'ammontare della prestazione.
Convenzione - art. 18
Articolo 18. I competenti Istituti austriaci debbono applicare gli articoli 16 e 17 secondo le regole seguenti: 1. Per determinare l'Istituto competente debbono essere considerati esclusivamente i periodi assicurativi austriaci. 2. Le disposizioni degli articoli 16 e 17 non sono valide per il premio di fedelta' (Bergmarnsteuergeld) previsto dall'assicurazione pensione austriaca per gli addetti alle miniere. 3. Nell'attuazione dell'articolo 17, paragrafo 1, vale quanto segue: a) i periodi di assicurazione italiana sono presi in considerazione senza tener conto della legislazione austriaca sulla imputabilita'; b) sono da considerare periodi neutri quei periodi durante i quali, secondo la legislazione italiana, l'interessato ha diritto a percepire una pensione di vecchiaia o di invalidita'; c) la base di calcolo e' determinata esclusivamente sulla base dei periodi assicurativi compiuti nell'assicurazione per la pensione austriaca; d) i contributi dell'assicurazione supplementare, il supplemento alle prestazioni per gli addetti alle miniere, il supplemento per assistenza continuativa (Hilflosenzuschuss) e l'assegno integrativo non debbono essere presi in considerazione. 4. Nell'applicare l'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c) i periodi assicurativi che si sovrappongono debbono essere considerati nella loro durata effettiva. 5. Per l'attuazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), vale quanto segue: Se la durata complessiva dei periodi assicurativi da prendere in considerazione in virtu' delle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti supera la durata massima prevista dalla legislazione austriaca per la fissazione dell'importo di maggiorazione, la prestazione parziale dovuta deve essere calcolata in base al rapporto esistente tra la durata dei periodi assicurativi da prendere in considerazione in virtu' della legislazione austriaca ed il predetto limite massimo di mesi assicurativi. 6. Per il calcolo del supplemento per assistenza continuativa (Hilflosenzuschuss) vale l'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c); l'articolo 21 e' applicabile per analogia. 7. L'importo calcolato secondo l'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), e' aumentato eventualmente degli importi di maggiorazione per i contributi versati all'assicurazione supplementare, del supplemento alle prestazioni per gli addetti alle miniere, del supplemento per assistenza continuativa e dell'assegno integrativo. 8. Se, in base alla legislazione austriaca, la concessione delle prestazioni dell'assicurazione pensioni dei minatori e' subordinata alla condizione che un'attivita' mineraria sia stata effettivamente prestata in imprese indicate da detta legislazione, sono presi in considerazione ai fini della totalizzazione solo i periodi assicurativi italiani relativi ad una attivita' similare prestata in un'impresa italiana. 9. I versamenti speciali da parte dell'assicurazione pensione austriaca sono dovuti al pro-rata della prestazione parziale austriaca; l'articolo 21 e' applicabile analogicamente.
Convenzione - art. 19
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