LEGGE 25 gennaio 1983, n. 34

Type Legge
Publication 1983-01-25
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione fra il Governo italiano ed il Governo della Repubblica di Capoverde in materia di sicurezza sociale, firmata a Praja il 18 dicembre 1980.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 33 della convenzione stessa.

PERTINI FANFANI - COLOMBO - DARIDA - SCOTTI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capoverde in materia di sicurezza sociale Il Presidente della Repubblica italiana ed il Presidente della Repubblica di Capoverde animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel campo della sicurezza sociale, hanno convenuto di concludere la presente Convenzione in materia di sicurezza sociale, ed hanno a tal fine nominato come loro plenipotenziari: il Presidente della Repubblica italiana: On. Sott. Libero Della Briotta agli affari esteri il Presidente della Repubblica di Capoverde: ing. Jose Brito, Segr. di Stato per la cooperazione e la pianificazione i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni che seguono. ARTICOLO 1. 1. Ai fini della presente Convenzione i termini sottoindicati hanno il seguente significato: a) "Stati contraenti": la Repubblica italiana e la Repubblica di Capoverde; b) "Legislazione": le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie concernenti i regimi ed i settori di sicurezza sociale vigenti in ciascuno Stato contraente elencati nell'articolo 2 della presente Convenzione; c) "Autorita' competente": il Ministro, i Ministri o le Autorita' dalle quali dipende la regolamentazione dei regimi di sicurezza sociale; d) "Istituzione": l'Organismo o l'Autorita' incaricata di applicare l'insieme o parte della legislazione vigente in uno Stato contraente; e) "Istituzione competente": l'istituzione alla quale l'interessato e' iscritto al momento della domanda di prestazioni o l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio della Parte contraente nella quale tale istituzione si trova; f) "Lavoratori": le persone che possono far valere periodi di assicurazione ai sensi delle legislazioni di cui all'articolo 2 della presente Convenzione; g) "Residenza": dimora abituale; h) "Soggiorno": dimora temporanea; i) "Periodi di assicurazione": periodi in cui in base alla legislazione di uno Stato contraente sono stati effettivamente versati i contributi o gli stessi si sarebbero dovuti versare oppure si considerano come versati nonche' tutti i periodi assimilati nella misura in cui tale legislazione li consideri come periodi di assicurazione; l) "Prestazioni economiche, pensioni, rendite, sussidi, indennita'": le prestazioni cosi' denominate dalla legislazione applicabile ivi compresi gli elementi a carico di fondi pubblici e tutti i supplementi e gli aumenti previsti da detta legislazione nonche' le prestazioni in capitale sostitutive delle pensioni o rendite; m) "Prestazioni familiari": tutte le prestazioni in natura od in denaro destinate a compensare i carichi familiari. 2. Qualsiasi altra espressione o termine utilizzato nella presente Convenzione ha il significato che ai termini stessi viene attribuito dalla legislazione che risulti applicabile.

Convenzione - art. 2

ARTICOLO 2. 1. La presente Convenzione si applica alle legislazioni dei Paesi contraenti concernenti: in Italia: a) l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi; b) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; c) l'assicurazione malattia e maternita'; d) l'assicurazione contro la tubercolosi; e) gli assegni familiari; f) i regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono i rischi e le prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti; in Capoverde: a) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) l'assicurazione contro le malattie; c) l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti; d) gli assegni familiari. 2. La presente Convenzione si applichera', ugualmente, alle legislazioni che completeranno o modificheranno le legislazioni di cui al precedente paragrafo. 3. La presente Convenzione si applichera', altresi', alle legislazioni che estendano l'assicurazione generale obbligatoria a nuove categorie di lavoratori o che stabiliscano nuovi regimi di sicurezza sociale, sempreche', da parte del Governo di uno Stato contraente non venga notificata l'opposizione al Governo dell'altro Stato contraente entro tre mesi dalla data di pubblicazione ufficiale di detti provvedimenti se trattasi dello Stato che li ha emanati o dalla data della ricezione della loro comunicazione ufficiale se trattasi dell'altro Stato.

Convenzione - art. 3

ARTICOLO 3. La presente Convenzione si applica ai cittadini dell'uno o dell'altro Stato contraente che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti nonche' ai loro familiari o superstiti.

Convenzione - art. 4

ARTICOLO 4. I lavoratori ai quali si applicano le disposizioni della presente Convenzione sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono l'attivita' lavorativa alle stesse condizioni e con gli stessi obblighi e benefici dei lavoratori di tale Stato.

Convenzione - art. 5

ARTICOLO 5. 1. Il principio stabilito all'articolo 4 comporta le seguenti eccezioni: a) il lavoratore dipendente da un'impresa con sede in uno degli Stati contraenti, il quale sia stato inviato nel territorio dell'altro Stato per un limitato periodo di tempo, rimane soggetto alla legislazione del primo Stato sempreche' la sua occupazione nel territorio dell'altro Stato non ecceda il periodo di ventiquattro mesi. Se il periodo di lavoro deve essere prolungato per periodi superiori ai ventiquattro mesi previsti, potra' essere prorogata, per un massimo di altri ventiquattro mesi, l'applicazione della legislazione dello Stato contraente in cui ha sede l'impresa, previo consenso dell'Autorita' competente dell'altro Stato; b) il personale di volo della compagnia di navigazione aerea resta soggetto esclusivamente alla legislazione vigente nello Stato nel cui territorio ha sede l'impresa; c) i membri dell'equipaggio di navi battenti bandiera di uno de, due Stati contraenti sono soggetti alle disposizioni vigenti nello Stato cui la nave appartiene. Qualunque altra persona che la nave occupi in operazioni di carico, scarico e vigilanza, quando e' in porto, rimane soggetta alla legislazione dello Stato al quale appartiene il porto; d) i funzionari pubblici equiparati di uno dei due Stati contraenti inviati nel territorio dell'altro Stato rimangono sottoposti alla legislazione del Paese di appartenenza; e) agli agenti diplomatici ed ai consoli di carriera nonche' agli altri membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari ed al personale al loro servizio privato, si applicano le disposizioni in materia di sicurezza sociale previste dalle Convenzioni di Vienna del 18 aprile 1961 e del 24 aprile 1963.

Convenzione - art. 6

ARTICOLO 6. 1. Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione vigente in uno Stato contraente, i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione di tale Stato, si cumulano, in quanto necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dell'altro Stato contraente. 2. La disposizione di cui al paragrafo 1 non autorizza la coesistenza dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria in virtu' della legislazione di uno Stato contraente ed all'assicurazione volontaria in virtu' della legislazione dell'altro Stato contraente, se tale coesistenza non e' ammessa dalla legislazione di quest'ultimo Stato.

Convenzione - art. 7

ARTICOLO 7. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione le prestazioni in denaro di sicurezza sociale concesse in virtu' delle disposizioni di uno o di entrambi gli Stati contraenti non possono subire riduzioni, sospensioni o soppressioni per il fatto che il beneficiario risieda nell'altro Stato.

Convenzione - art. 8

ARTICOLO 8. 1. I lavoratori che soddisfano alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenendo conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 11 paragrafo 1-a): che soggiornano o risiedono nel territorio diverso dallo Stato competente; il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante il soggiorno sul territorio dell'altro Stato contraente oppure che sono autorizzati dalla istituzione competente a recarsi sul territorio dell'altro Stato contraente per ricevere le cure adatte al loro stato, beneficiano: i) delle prestazioni in natura corrisposte, per conto della istituzione competente, da parte della istituzione del luogo di soggiorno secondo quanto dispone la legislazione applicata da quest'ultima istituzione, come se fossero ad essa iscritti; ii) delle prestazioni in danaro corrisposte dalla istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se essi si trovassero sul territorio di tale Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo sono applicabili, per analogia, per quanto riguarda il beneficio delle prestazioni in natura, ai familiari del lavoratore.

Convenzione - art. 9

ARTICOLO 9. 1. Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di entrambi gli Stati contraenti ha diritto a ricevere le prestazioni in natura per se' e per i propri familiari dall'istituzione del luogo di residenza e a suo carico. 2. Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di un solo Stato contraente nonche' i suoi familiari, che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altro Stato contraente, hanno diritto a ricevere dall'istituzione di questo Stato le prestazioni in natura secondo la legislazione da esso applicata. 3. Le prestazioni concesse al titolare di una pensione o di una rendita, come pure ai suoi familiari, ai sensi del paragrafo 2, saranno rimborsate dall'istituzione competente all'istituzione che le ha corrisposte.

Convenzione - art. 10

ARTICOLO 10. Le prestazioni in natura corrisposte dalla istituzione di uno Stato contraente per conto dell'istituzione dell'altro Stato in virtu' delle disposizioni della presente Convenzione danno luogo a rimborsi che saranno effettuati secondo le modalita' o nella misura stabilite nell'accordo amministrativo di cui all'articolo 22, paragrafo 1.

Convenzione - art. 11

ARTICOLO 11. 1. a) Ai fini dell'acquisto, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, quando un lavoratore e' stato sottoposto successivamente o alternativamente alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione di ciascuno dei due Stati contraenti sono totalizzati, in quanto non si sovrappongano. b) Se la legislazione di uno Stato contraente subordina la concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, sono totalizzati, in quanto non si sovrappongano, per l'ammissione al beneficio di tali prestazioni, soltanto i periodi compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione anche se nell'altro Stato non esiste un regime speciale di assicurazione per detta professione. Se, nonostante la totalizzazione di tali periodi, l'assicurato non soddisfa alle condizioni che gli consentono di beneficiare di dette prestazioni, i periodi in questione sono allora totalizzati per l'ammissione al beneficio delle prestazioni del regime generale. c) Qualora un lavoratore non raggiunga il diritto alle prestazioni, in base a quanto disposto alla precedente lettera a), sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi legati ad ambedue gli Stati contraenti da distinte convenzioni di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione. 2. Qualora un lavoratore soddisfi le condizioni stabilite dalla legislazione di uno degli Stati contraenti per il conseguimento del diritto alle prestazioni senza che sia necessario ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui al precedente paragrafo 1 lettera a), l'istituzione competente di tale Stato e' tenuta a concedere l'importo della prestazione calcolata unicamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto, da parte dell'altro Stato contraente, ad una prestazione calcolata ai sensi del successivo paragrafo 3. 3. Qualora un lavoratore non possa far valere il diritto alle prestazioni a carico di uno Stato contraente sulla base dei soli periodi di assicurazione compiuti in tale Stato, l'istituzione competente di detto Stato accerta l'esistenza del diritto alle prestazioni totalizzando i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione di ciascuno degli Stati contraenti e ne determina l'importo secondo le seguenti regole: a) determina l'importo teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la legislazione che essa applica; b) stabilisce, quindi, l'importo effettivo della prestazione spettante all'interessato, riducendo l'importo teorico di cui alla lettera a) in base al rapporto tra i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione che essa applica ed il totale dei periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati. 4. Nel caso in cui, secondo la legislazione di uno Stato contraente, le prestazioni debbono essere calcolate in rapporto all'ammontare dei valori percepiti o dei contributi versati, i salari o i contributi relativi ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato contraente sono presi in considerazione dall'istituzione che determina la prestazione, sulla base della media dei salari e dei contributi accertati per i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione che essa applica. 5. Nonostante quanto disposto al paragrafo 1 lettera a), se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato contraente non raggiunge un anno e se, tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto alle prestazioni e' acquisito in virtu' di tale legislazione, l'istituzione di questo Stato non e' tenuta ad erogare prestazioni per tali periodi. 6. Qualora debba essere applicato il paragrafo 1 lettera c) del presente articolo, sia l'importo teorico che il rapporto tra i periodi assicurativi di cui al paragrafo 3 lettere a) e b) del presente articolo vengono determinati tenendo conto anche dei periodi compiuti in Stati terzi. La presente disposizione non potra' comportare che, per uno stesso periodo di assicurazione, uno dei due Stati contraenti sia tenuto ad erogare piu' di una prestazione della stessa natura, concessa sulla base del paragrafo 1 o del paragrafo 2.

Convenzione - art. 12

ARTICOLO 12. Qualora un lavoratore, tenuto conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui al paragrafo 1 del precedente articolo 11, non passa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalla legislazione dei due Stati contraenti il suo diritto a pensione e' determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli possa far valere tali condizioni.

Convenzione - art. 13

ARTICOLO 13. Qualora la somma delle prestazioni pensionistiche dovute dalle istituzioni competenti degli Stati contraenti ai sensi del precedente articolo 11 non raggiunga il trattamento minimo fissato dalla legislazione dello Stato contraente in cui il beneficiario risieda, l'istituzione competente di detto Stato integra la suddetta somma fino al raggiungimento di tale trattamento minimo.

Convenzione - art. 14

ARTICOLO 14. 1. Le prestazioni in natura e in denaro dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono corrisposte senza limitazione anche se i beneficiari risiedono o soggiornano nell'altro Paese. 2. L'istituzione del luogo di residenza o soggiorno nell'altro Paese corrisponde le prestazioni in natura di cui al punto 1) ai sensi della propria legislazione, per conto della istituzione del Paese componente con rimborso al costo effettivo delle spese. 3. L'istituzione del luogo di residenza o soggiorno nell'altro Paese puo' essere incaricata dalla istituzione del Paese competente di corrispondere le prestazioni in denaro. 4. L'istituzione del luogo di residenza o soggiorno nell'altro Paese puo' essere incaricata di procedere al controllo medico degli interessati per l'accertamento del grado d'incapacita' lavorativa. Le spese sostenute per tale controllo sono rimborsate in base al costo effettivo.

Convenzione - art. 15

ARTICOLO 15. 1. Per la determinazione del diritto alle prestazioni o del grado di incapacita' lavorativa, secondo la legislazione di uno dei due Paesi, si tiene anche conto degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, anteriormente verificatisi, per i quali e' applicabile la legislazione dell'altro Paese. 2. Qualora una malattia professionale si manifesti dopo un lavoro comportante il rischio specifico e svolto in entrambi i Paesi, le prestazioni sono corrisposte dalla istituzione del Paese dove ultimamente si e' svolto detto lavoro. 3. Nel caso in cui una malattia professionale sia stata indennizzata dall'istituzione di uno dei due Paesi, detta istituzione rimane obbligata per la concessione di ulteriori prestazioni anche se la malattia professionale si aggravi nell'altro Paese salvo che l'aggravamento non sia causato da lavoro svolto in questo Paese e comportante il rischio specifico. In questo caso l'istituzione dell'altro Paese e' obbligata a corrispondere un indennizzo supplementare il cui importo e' pari alla differenza tra l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento e quello delle prestazioni che sarebbero state dovute prima dell'aggravamento se la malattia si fosse verificata in questo Paese.

Convenzione - art. 16

ARTICOLO 16. Qualora la legislazione di uno dei due Stati contraenti subordini l'acquisizione del diritto alle prestazioni familiari al compimento di periodi di assicurazione o equivalenti, si tiene conto, ove necessario, dei periodi di assicurazione o equivalenti compiuti nell'altro Stato.

Convenzione - art. 17

ARTICOLO 17. Un lavoratore soggetto alla legislazione di uno degli Stati contraenti, ha diritto per i familiari che soggiornano o risiedono nel territorio dell'altro Stato alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo come se risiedessero sul territorio di quest'ultimo Stato.

Convenzione - art. 18

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