LEGGE 25 gennaio 1983, n. 35
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione della Organizzazione mondiale della sanità, adottati a Ginevra il 17 maggio 1976 nel corso della ventinovesima Assemblea mondiale della sanità.
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