LEGGE 25 gennaio 1983, n. 36
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti protocolli firmati a Bruxelles, alle date sotto indicate, tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, detta Comunita' e la Repubblica ellenica, da un lato, e, rispettivamente, la Svizzera, il Liechtenstein, la Svezia, la Norvegia, la Finlandia, l'Islanda e l'Austria, dall'altro, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita': A) 17 luglio 1980: protocollo aggiuntivo all'accordo del 22 luglio 1972 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera; protocollo complementare all'accordo addizionale del 22 luglio 1972 sulla validita', per il Principato del Liechtenstein, dell'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera; B) 6 novembre 1980: protocollo aggiuntivo all'accordo del 22 luglio 1972 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Svezia, dall'altro; protocollo aggiuntivo all'accordo del 14 maggio 1973 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Norvegia, dall'altro; protocollo aggiuntivo all'accordo del 5 ottobre 1973 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Finlandia, dall'altro; protocollo aggiuntivo all'accordo del 22 luglio 1972 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Islanda; C) 28 novembre 1980: protocollo aggiuntivo all'accordo del 22 luglio 1972 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 10, 2, 11, 11, 11, 5 e 11 dei protocolli stessi.
PERTINI FANFANI - COLOMBO - FORTE - PANDOLFI - CAPRIA - DE MICHELIS
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Protocollo - art. 1
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO all'Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, e la Repubblica ellenica che aderisce alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, vista l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee in data 1 gennaio 1981, visto l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in seguito denominato "accordo", hanno deciso di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e di concludere il presente Protocollo: ARTICOLO 1. Con il presente protocollo la Repubblica ellenica aderisce all'accordo.
Protocollo - art. 2
ARTICOLO 2. Il testo dell'accordo e dell'atto finale con l'allegata dichiarazione e' redatto in greco e fa fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.
Protocollo - art. 3
ARTICOLO 3. Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica per quanto riguarda la Svizzera e la Svizzera per quanto riguarda la Repubblica ellenica aboliscono gradualmente i dazi doganali all'importazione secondo il calendario seguente: il 1 gennaio 1981, ciascun dazio e' ridotto ai 90 per cento del dazio di base; il 1 gennaio 1982, ciascun dazio e' ridotto all'80 per cento del dazio di base; le altre quattro riduzioni del 20 per cento ciascuna sono effettuate il: 1 gennaio 1983; 1 gennaio 1984; 1 gennaio 1985; 1 gennaio 1986.
Protocollo - art. 4
ARTICOLO 4. Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1 luglio 1980.
Protocollo - art. 5
ARTICOLO 5. 1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sui prodotti originari della Svizzera, secondo il seguente calendario: il 1 gennaio 1981, ciascuna tassa e' ridotta al 90 per cento dell'aliquota di base; il 1 gennaio 1982, ciascuna tassa e' ridotta all'80 per cento dell'aliquota di base; le altre quattro riduzioni del 20 per cento ciascuna sono effettuate il: 1 gennaio 1983; 1 gennaio 1984; 1 gennaio 1985; 1 gennaio 1986. 2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Svizzera, e' abolita il 1 gennaio 1981.
Protocollo - art. 6
ARTICOLO 6. Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione attuale prima delle scadenze fissate nel calendario, essa deve anche sospendere o ridurre allo stesso livello i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Svizzera.
Protocollo - art. 7
ARTICOLO 7. 1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni dei prodotti originari della Svizzera sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni dal 1 gennaio 1981. Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotte secondo il calendario seguente: 1 gennaio 1981: 25 per cento; 1 gennaio 1982: 25 per cento; 1 gennaio 1983: 25 per cento; 1 gennaio 1984: 25 per cento. 2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale, l'aliquota dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari della Svizzera.
Protocollo - art. 8
ARTICOLO 8. Il Comitato misto apporta alle regole di origine le modifiche eventualmente necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee.
Protocollo - art. 9
ARTICOLO 9. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Protocollo - art. 10
ARTICOLO 10. Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1 gennaio 1981, a condizione che prima di questa data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.
Protocollo - art. 11
ARTICOLO 11. Il presente protocollo e' redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente egualmente fede. Fatto a Bruxelles, addi' diciassette luglio millenovecentottanta. Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk Belgie PAUL NOTERDAEME Pd Kongeriget Danmarks vegne GUNNAR RIBERHOLDT Fur die Bundesrepublik Deutschland GISBERT POENSGEN Pour la Republique francaise LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL For Ireland BRENDAN DILLON Per la Repubblica italiana EUGENIO PLAJA Pour le Grand-Duche' de Luxembourg JEAN DONDELINGER Voor het Koninkrijk der Nederlanden M. H. J. Ch. RUTTEN For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland MICHAEL BUTLER Per la Repubblica ellenica MARCOS ECONOMIDES Fur die Schweizerische Eidgenossenschaft Pour la Confederation suisse Per la Confederazione svizzera PIERRE CUENOUD Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO
Protocollo - art. 1
PROTOCOLLO COMPLEMENTARE all'Accordo addizionale sulla validita', per il Principato di Liechtenstein, dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, la Repubblica ellenica che aderisce alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, la Confederazione svizzera, il Principato di Liechtenstein, vista l'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio in data 1 gennaio 1981, visto l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, qui di seguito denominato "accordo", visto il protocollo aggiuntivo all'accordo a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita', firmato a Bruxelles il 17 luglio 1980, qui di seguito denominato "protocollo aggiuntivo", considerato che il Principato di Liechtenstein forma un'unione doganale con la Svizzera conformemente al trattato del 29 marzo 1923 e che detto trattato non conferisce validita', per il Principato di Liechtenstein, a tutte le disposizioni dell'accordo; considerato che, pertanto, e' stato concluso il 22 luglio 1972 un accordo addizionale tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, la Confederazione svizzera ed il Principato di Liechtenstein sulla validita' dell'accordo per il Principato medesimo, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. La Repubblica ellenica aderisce all'accordo addizionale sulla validita', per il Principato di Liechtenstein, dell'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972.
Protocollo - art. 2
ARTICOLO 2. Il presente protocollo complementare e' approvato dal Principato di Liechtenstein, dalla Svizzera e dagli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio conformemente alle relative procedure nazionali. Esso entra in vigore contemporaneamente al protocollo aggiuntivo ed e' valido fin quando rimane in vigore il trattato del 29 marzo 1923. Fatto a Bruxelles, addi' diciassette luglio millenovecentottanta. Pour le Royaume de Belgique, Voor het Koninkrijk Belgie' PAUL NOTERDAEME Pd Kongeriget Danmarks vegne GUNNAR RIBERHOLDT Fur die Bundesrepublik Deutschland GISBERT POENSGEN Pour la Republique francaise LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL For Ireland BRENDAN DILLON Per la Repubblica italiana EUGENIO PLAJA Pour le Grand-Duche' de Luxembourg JEAN DONDELINGER Voor het Koninkrijk der Nederlanden M. H. J. Ch. RUTTEN For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland MICHAEL BUTLER Per la Repubblica ellenica MARCOS ECONOMIDES Fur die Schweizerische Eidgenossenschaft Pour la Confederation suisse Per la Confederazione svizzera PIERRE CUENOUD Fur das Furstentum Liechtenstein PIERRE CUENOUD Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO
Protocollo - art. 1
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO all'Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Svezia, dall'altro, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, e la Repubblica ellenica che aderisce alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Svezia, dall'altro, vista l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee in data 1 gennaio 1981, visto l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Svezia, dall'altro, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in seguito denominato "accordo", hanno deciso di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e di concludere il presente protocollo: ARTICOLO 1. Con il presente protocollo la Repubblica ellenica aderisce all'accordo.
Protocollo - art. 2
ARTICOLO 2. Il testo dell'accordo e dell'atto finale con le allegate dichiarazioni e' redatto in greco e fa fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.
Protocollo - art. 3
ARTICOLO 3. Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica, per quanto riguarda la Svezia, e la Svezia, per quanto riguarda la Repubblica ellenica, aboliscono gradualmente i dazi doganali all'importazione secondo il calendario seguente: il 1 gennaio 1981, ciascun dazio e' ridotto al 90 per cento del dazio di base; il 1 gennaio 1982, ciascun dazio e' ridotto all'80 per cento del dazio di base; le altre quattro riduzioni, del 20 per cento ciascuna, sono effettuate il: 1 gennaio 1983; 1 gennaio 1984; 1 gennaio 1985; 1 gennaio 1986.
Protocollo - art. 4
ARTICOLO 4. Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1 luglio 1980.
Protocollo - art. 5
ARTICOLO 5. 1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sui prodotti originari della Svezia, secondo il seguente calendario: il 1 gennaio 1981, ciascuna tassa e' ridotta al 90 per cento dell'aliquota di base; il 1 gennaio 1982, ciascuna tassa e' ridotta all'80 per cento dell'aliquota di base; le altre quattro riduzioni del 20 per cento ciascuna sono effettuate il: 1 gennaio 1983; 1 gennaio 1984; 1 gennaio 1985; 1 gennaio 1986. 2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Svezia, e' abolita il 1 gennaio 1981.
Protocollo - art. 6
ARTICOLO 6. Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tassa di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione attuale prima delle scadenze fissate nel calendario, essa deve anche sospendere o ridurre allo stesso livello i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Svezia.
Protocollo - art. 7
ARTICOLO 7. 1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni dei prodotti originari della Svezia sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni dal 1 gennaio 1981. Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotte secondo il calendario seguente: 1 gennaio 1981: 25 per cento; 1 gennaio 1982: 25 per cento; 1 gennaio 1983: 25 per cento; 1 gennaio 1984: 25 per cento. 2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale, l'aliquota dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo piu' veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari della Svezia.
Protocollo - art. 8
ARTICOLO 8. 1. Fino al 31 dicembre 1985 le imprese siderurgiche in Grecia sono autorizzate ad applicare il sistema dei punti di parita' per stabilire i loro listini prezzi. 2. Fino al 31 dicembre 1985, i prezzi praticati dalle imprese in Svezia per le vendite di prodotti siderurgici sul mercato greco, ridotti al loro equivalente al punto di parita' scelto per stabilire i loro listini, non possono essere inferiori ai prezzi previsti in detti listini per transazioni di tipo analogo. Questa disposizione resta applicabile fino a quando alle imprese degli Stati membri attuali non siano accordate autorizzazioni che derogano a questa disposizione. La Comunita' informa immediatamente la Svezia di ogni autorizzazione accordata. A partire dalla data di una tale informazione le imprese in Svezia possono avvalersi delle condizioni delle suddette autorizzazioni. Le imprese in Svezia conservano il diritto di allineare i propri prezzi franco consegna in Grecia su quelli praticati da paesi terzi per gli stessi prodotti. Il primo comma riguarda unicamente l'allineamento delle imprese in Svezia e delle imprese degli Stati membri attuali su listini di prezzo dei produttori in Svezia, in Grecia e negli Stati membri attuali per prodotti effettivamente fabbricati in Grecia il 1 gennaio 1981. La Comunita' fornisce alla Svezia un elenco di siffatti prodotti.
Protocollo - art. 9
ARTICOLO 9. Il Comitato misto apporta alle regole di origine le modifiche eventualmente necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunita' europee.
Protocollo - art. 10
ARTICOLO 10. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Protocollo - art. 11
ARTICOLO 11. Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1 gennaio 1981, a condizione che prima di questa data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato l'espletamento delle procedure ai tal fine necessarie. Dopo questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.
Protocollo - art. 12
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