La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare emendamenti alla, convenzione del 6 marzo 1948 relativa all'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima (legge 22 maggio 1956, n. 909), adottati a Londra dall'assemblea di detta Organizzazione con le risoluzioni A.400 (X) del 17 novembre 1977 e A.450 (XI) del 15 novembre 1979.