LEGGE 25 gennaio 1983, n. 42
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con allegati, adottata a Bonn il 23 giugno 1979.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XVIII della convenzione stessa.
PERTINI FANFANI - COLOMBO - DARIDA - MANNINO - DI GIESI - VERNOLA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Convention
CONVENTION sur la conservation des especes migratrices appartenant a' la faune sauvage Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. I
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica LE PARTI CONTRAENTI Nel riconoscere che la fauna selvatica, nelle sue innumerevoli forme, costituisce un elemento insostituibile dei sistemi naturali della terra, che deve essere conservato per il bene della umanita'; Consapevoli del fatto che ogni generazione detiene le risorse della terra per le future generazioni, ed ha il dovere di fare si che tale eredita' sia preservata e che, allorche' se ne fa uso, tale uso avvenga con prudenza; Consapevoli del valore crescente che assume la fauna selvatica dal punto di vista ambientale, ecologico, genetico, scientifico, ricreativo, culturale, educativo, sociale ed economico; Preoccupati in particolare delle specie selvatiche animali che nel corso delle loro migrazioni oltrepassano i confini di giurisdizione nazionale o i cui spostamenti avvengono al di la' di tali confini; Riconosciuto che gli Stati sono e devono essere i protettori delle specie migratrici selvatiche che vivono all'interno dei confini di loro giurisdizione nazionale o che li oltrepassano; Convinti che la conservazione e la gestione efficaci delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica richiedono una azione concreta da parte di tutti gli Stati entro i confini di loro giurisdizione nazionale nei quali tali specie si soffermano in un qualsiasi momento del loro ciclo biologico; Richiamando la Raccomandazione 32 del Piano di azione adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente (Stoccolma "72), di cui ha preso nota con soddisfazione la ventisettesima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO PRIMO. (Interpretazione) 1. Ai fini della presente Convenzione: a) per "specie migratrice" s'intende l'insieme della popolazione oppure ogni parte, anche se geograficamente separata, della popolazione di ogni specie o sottospecie di animali selvatici, di cui una parte importante abbandoni periodicamente o in modo prevedibile uno o piu' confini di giurisdizione nazionale; b) per "Stato di conservazione di una specie migratrice" si intende l'insieme degli effetti che, agendo su tale specie migratrice, possono riflettersi, a lungo termine, sulla sua distribuzione e sulla sua consistenza numerica; c) "lo Stato di conservazione" sara' considerato come "favorevole" allorche': 1) i dati relativi alla dinamica delle popolazioni della specie migratrice in questione indichino che tale specie continua e continuera' a costituire, a lungo termine, un elemento vitale degli ecosistemi cui appartengono; 2) l'estensione dell'area di distribuzione di tale specie migratrice non si riduca ne' rischi di ridursi a lungo termine; 3) esista, e continuera' ad esistere in un futuro prevedibile, un habitat adeguato al mantenimento a lungo termine della popolazione di tale specie migratrice; 4) la distribuzione e gli effettivi della popolazione di tale specie migratrice siano vicini alle loro dimensioni e livelli storici, nella misura in cui esistano ecosistemi confacenti alla suddetta specie e nella misura in cui cio' e' compatibile con una saggia gestione della fauna selvatica e del suo habitat; d) "lo stato di conservazione" sara' considerato come "sfavorevole" allorche' una qualsiasi delle condizioni enunciate al sottoparagrafo c) di cui sopra non risulti soddisfatta; e) per una determinata specie migratrice la parola "minacciata" sta a significare che tale specie e' in pericolo di estinzione, in tutta o in una parte notevole della propria area di distribuzione; f) per "area di distribuzione" s'intende l'insieme delle superfici terrestri o acquatiche abitate, frequentate in via temporanea, attraversate o sorvolate da una specie in un qualsiasi momento del suo itinerario migratorio abituale; g) per "habitat" s'intende ogni zona all'interno dell'area di distribuzione di una specie migratrice che offra le condizioni di vita necessarie alla specie in questione; h) per "Stato dell'area di distribuzione" di una determinata specie migratrice s'intende ogni Stato e, se del caso, ogni altra Parte prevista nel sottoparagrafo k) qui di seguito, che eserciti la propria giurisdizione su di una qualsiasi parte dell'area di distribuzione di tale specie migratrice, o ancora, uno Stato, le cui navi, battenti bandiera nazionale, stiano procedendo a prelievi su tale specie al di fuori dei limiti della propria giurisdizione nazionale; i) per "effettuare un prelievo" s'intende prelevare, cacciare, pescare, catturare, braccare, uccidere deliberatamente o tentare di intraprendere una qualsiasi delle azioni su citate; j) per "Accordo" s'intende un accordo internazionale che riguardi la conservazione di una o piu' specie migratrici, ai sensi degli articoli IV e V della presente Convenzione; k) per "Parte" s'intende uno Stato, oppure ogni organizzazione d'integrazione economica regionale costituita da Stati sovrani aventi la competenza di negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nell'ambito delle materie contenute nella presente Convenzione, e per le quali la presente Convenzione ha vigore. 2. Trattandosi di questioni di loro competenza, le organizzazioni economiche regionali, in quanto Parti della presente Convenzione e a proprio titolo, esercitano i diritti e assolvono alle responsabilita' che la presente Convenzione conferisce ai loro Stati membri. Analogamente gli Stati membri non sono abilitati ad esercitare questi diritti separatamente. 3. Laddove la presente Convenzione prevede che una decisione venga presa a maggioranza dei due terzi o all'unanimita' delle "Parti presenti e votanti", cio' significa che "le Parti presenti si sono espresse con un voto affermativo o negativo". Per determinare la maggioranza, nel conteggio dei suffragi espressi dalle "Parti presenti e votanti" non viene tenuto conto delle astensioni.
Convenzione - art. II
ARTICOLO II. (Principi fondamentali) 1. Le parti riconoscono l'importanza che riveste la questione della conservazione delle specie migratrici e l'importanza del fatto che gli Stati dell'area di distribuzione si accordino, laddove possibile ed opportuno, circa l'azione da intraprendere a questo fine;esse accordano una particolare attenzione alle specie migratrici che si trovano in stato di conservazione sfavorevole e prendono, singolarmente o in cooperazione, le misure necessarie per la conservazione delle specie e del loro habitat. 2. Le Parti riconoscono la necessita' di adottare misure per evitare che una specie migratrice possa divenire una specie minacciata. 3. In particolare le Parti: a) dovrebbero promuovere lavori di ricerca relativi alle specie migratrici, cooperare a tali lavori o fornire il proprio appoggio; b) si sforzano di accordare una protezione immediata alle specie migratrici elencate nell'Allegato I; c) si sforzano di concludere "Accordi" sulla conservazione e la gestione delle specie migratrici elencate nell'Allegato II.
Convenzione - art. III
ARTICOLO III. (Specie migratrici minacciate: Allegato I) 1. L'allegato I elenca le specie migratrici minacciate. 2. Una specie migratrice puo' figurare nell'Allegato I a condizione che sia stato stabilito, sulla base di dati probanti tratti dai migliori dati scientifici disponibili, che tale specie risulta minacciata. 3. Una specie migratrice puo' essere cancellata dall'Allegato I allorche' la Conferenza delle Parti abbia constatato che: a) dati probanti, tratti dai migliori dati scientifici disponibili, indicano che la specie in questione non e' piu' minacciata; b) che detta specie, non rischia d'essere nuovamente minacciata a seguito della eliminazione della specie stessa dall'Allegato I e dalla conseguente relativa mancanza di protezione. 4. Le Parti che sono Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice elencata nell'Allegato I si adoperano: a) per conservare e, quando cio' sia possibile ed opportuno, per restaurare quegli habitat della specie in questione che siano importanti per allontanare da detta specie il pericolo di estinzione che la minaccia; b) per prevenire, eliminare, compensare o minimizzare, quando cio' sia possibile ed opportuno, gli effetti negativi delle attivita' o degli ostacoli che costituiscono un serio impedimento alla migrazione della specie in questione o che rendono tale migrazione impossibile; c) laddove cio' e' possibile ed appropriato, a prevenire, ridurre o a tenere sotto controllo i fattori che minacciano o rischiano di minacciare ulteriormente detta specie, esercitando in particolare un rigido controllo sull'introduzione di specie esotiche oppure sorvegliando, limitando o eliminando quelle che sono state gia' introdotte. 5. Le Parti che sono Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice elencata nell'Allegato I vietano il prelievo di animali appartenenti a questa specie. Deroghe a tale divieto possono essere accordate solo nel caso che: a) il prelievo sia effettuato per scopi scientifici; b) il prelievo sia effettuato al fine di migliorare la propagazione o la sopravvivenza della specie in questione; c) il prelievo sia effettuato al fine di soddisfare i fabbisogni di coloro che utilizzano detta specie nel quadro di una economia tradizionale di sussistenza; d) circostanze eccezionali le rendano indispensabili; tali deroghe devono essere precise circa il loro contenuto e limitate sia nello spazio che nel tempo. D'altra parte, tali prelievi non dovrebbero operare a detrimento di detta specie. 6. La Conferenza delle Parti puo' raccomandare alle Parti, costituite da Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice raffigurata nell'Allegato I, di adottare ogni altra misura giudicata atta a favorire detta specie. 7. Le Parti informano il Segretariato nel piu' breve tempo possibile in merito a qualsiasi deroga che sia stata accordata ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.
Convenzione - art. IV
ARTICOLO IV. (Specie migratrici che devono formare l'oggetto di accordi: Allegato II) 1. L'Allegato II enumera le specie migratrici che si trovano in cattivo stato di conservazione e che richiedono la conclusione di accordi internazionali per la loro conservazione e gestione, nonche' quelle il cui stato di conservazione trarrebbe grande vantaggio dalla cooperazione internazionale derivante dalla stipula di un accordo internazionale. 2. Allorche' le circostanze lo giustificano, una specie migratrice puo' apparire contemporaneamente sia nell'Allegato I che nell'Allegato II. 3. Le Parti costituite da Stati dell'area di distribuzione delle specie migratrici elencate nell'Allegato II si impegnano a concludere Accordi ogniqualvolta gli accordi stessi siano utili a queste specie; le Parti dovrebbero dare priorita' alle specie che si trovano in condizioni di conservazione sfavorevoli. 4. Le Parti sono invitate ad adottare misure in vista della conclusione degli Accordi relativi a qualsiasi popolazione o qualsiasi parte geograficamente separata della popolazione di ogni specie o sotto-specie di animali selvatici, una frazione della quale oltrepassi periodicamente uno o piu' confini di giurisdizione nazionale. 5. Copia di ciascun Accordo concluso in conformita' con le disposizioni predisposte dal presente Articolo sara' trasmessa al Segretariato.
Convenzione - art. V
ARTICOLO V. (Linee direttrici relative alla conclusione degli Accordi) 1. Oggetto di ogni Accordo sara' quello di assicurare la ricostituzione o il mantenimento della specie migratrice interessata in uno stato di conservazione favorevole. Ogni Accordo dovrebbe occuparsi di quegli aspetti della conservazione e gestione della specie migratrice in questione che permettano il perseguimento di tale obiettivo. 2. Ogni Accordo dovrebbe coprire l'insieme dell'area di distribuzione della specie interessata e dovrebbe essere aperto altresi' all'adesione di tutti gli Stati dell'area di distribuzione della specie stessa, siano essi Parti contraenti della Convenzione o meno. 3. Un Accordo dovrebbe, ogni qualvolta cio' sia possibile, interessare piu' di una specie migratrice. 4. Ogni Accordo dovrebbe: a) identificare la specie migratrice che ne forma oggetto; b) descrivere l'area di distribuzione e l'itinerario di migrazione della detta specie migratrice; c) prevedere che ciascuna Parte designi l'autorita' nazionale incaricata della messa in opera dell'Accordo; d) stabilire, se necessario, i meccanismi istituzionali appropriati per facilitare la messa in opera dell'Accordo, sorvegliarne la efficacia, nonche' preparare rapporti per la Conferenza delle Parti; e) prevedere procedure per la composizione delle controversie che possono sorgere fra le Parti contraenti del detto Accordo; f) interdire, come misura minima, per quanto riguarda le specie migratrici appartenenti all'ordine dei cetacei, qualsiasi prelievo che non sia stato autorizzato nei confronti della detta specie migratrice, secondo i termini prestabiliti da qualsiasi altro accordo multilaterale, e prevedere altresi' che gli Stati che non fanno parte dell'area di distribuzione della detta specie migratrice possano aderire al detto Accordo. 5. Qualsiasi Accordo, laddove cio' si palesi opportuno e possibile, dovrebbe altresi' ed in particolare prevedere: a) esami periodici circa lo stato di conservazione della specie migratrice interessata, nonche' l'identificazione dei fattori in grado di nuocere a tale stato di conservazione; b) piani coordinati di conservazione e gestione; c) lavori di ricerca sull'ecologia e la dinamica delle popolazioni della specie migratrice in questione, accordando particolare attenzione alle migrazioni di questa specie; d) scambi ed informazioni sulla specie migratrice interessata, in particolare notizie relative ai risultati conseguiti dalla ricerca scientifica, nonche' scambi di statistiche pertinenti relative alla specie stessa; e) conservazione e, laddove necessario e possibile, ripristino degli habitat che sono importanti ai fini del mantenimento di condizioni favorevoli di conservazione, nonche' protezione degli habitat stessi nei confronti dei diversi fattori che potrebbero arrecare danno, ivi compreso il controllo rigoroso della introduzione di specie esotiche nocive alla specie migratrice interessata ed il controllo di quelle specie che vi sono state gia' immesse; f) mantenimento di una rete di habitat appropriati alla specie migratrice interessata, distribuita in maniera adeguata lungo gli itinerari migratori; g) laddove auspicabile, la messa a disposizione di nuovi habitat favorevoli per la specie migratrice interessata o ancora, la reintroduzione di detta specie negli habitat stessi; h) nei limiti del possibile, eliminazione delle attivita' e degli ostacoli che disturbano o impediscono la migrazione, oppure, in mancanza di cio', l'adozione di misure che compensino l'effetto di tali attivita' ed ostacoli; i) la prevenzione, la riduzione o il controllo degli scarichi contenenti sostanze nocive alla specie migratrice in questione nello habitat della specie migratrice stessa; j) misure, basate su principi ecologici ben fondati, miranti ad esercitare un'azione di controllo e gestione dei prelievi effettuati sulla specie migratrice interessata; k) attuazione di procedure per coordinare le azioni intese a reprimere ogni prelievo illecito; l) scambio di informazioni sulle gravi minacce che incombono sulla specie migratrice in questione; m) procedure di urgenza che permettano di rafforzare in modo rapido e notevole le misure di conservazione nel caso in cui lo stato di conservazione della specie migratrice interessata dovesse essere gravemente colpita; n) misure intese a far conoscere al pubblico il contenuto e gli obiettivi dell'Accordo.
Convenzione - art. VI
ARTICOLO VI. (Stati dell'area di distribuzione) 1. Il Segretariato, utilizzando le informazioni che gli pervengono dalle Parti, tiene continuamente aggiornato un elenco degli Stati dell'area di distribuzione delle specie migratrici elencate negli Allegati I e II. 2. Le Parti informano il Segretariato in merito alle specie elencate negli Allegati I e II nei cui confronti esse si ritengono Stati dell'area di distribuzione; a questo fine le Parti forniscono, fra l'altro, informazioni sulle navi battenti bandiera nazionale che, al di fuori dei limiti di giurisdizione nazionale, si dedicano alla cattura delle specie migratrici interessate e, nei limiti del possibile, circa i loro progetti relativi alle catture stesse. 3. Le Parti che sono Stati dell'area di distribuzione di specie migratrici elencate nell'Allegato I o nell'Allegato II dovrebbero informare la Conferenza delle Parti, tramite il Segretariato ed almeno sei mesi prima di ciascuna sessione ordinaria della Conferenza, in merito alle misure che esse adottano, per applicare le disposizioni della presente Convenzione, nei confronti delle suddette specie.
Convenzione - art. VII
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