LEGGE 18 febbraio 1983, n. 45

Type Legge
Publication 1983-02-18
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico I notai dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 30, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dagli articoli 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197, e 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177, e quelli dispensati per rinuncia ai sensi dell'articolo 31 della medesima legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono, a loro domanda, riammessi all'esercizio della professione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, a condizione che non abbiano compiuto il 65° anno di età, e vengono ammessi a concorrere alle sedi vacanti secondo i criteri previsti dalla citata legge 30 aprile 1976, n. 197. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 febbraio 1983 PERTINI FANFANI - DARIDA Visto, il Guardasigilli: DARIDA

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