LEGGE 18 febbraio 1983, n. 46

Type Legge
Publication 1983-02-18
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Tutti i giocattoli ed i relativi apparecchi di installazione d'uso devono essere fabbricati e realizzati a regola d'arte in materia di sicurezza e possono essere posti in commercio solo se non compromettono la sicurezza delle persone, con particolare riferimento alla popolazione infantile, degli animali domestici e dei beni.

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