DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1983, n. 49

Type DPR
Publication 1983-02-15
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Vista la legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i vigenti provvedimenti tariffari riguardanti i servizi postali nonche' i servizi di telecomunicazioni relativi a utenze telefoniche di qualsiasi tipo, utenze telex, utenze fototelegrafiche, uso di circuiti telefonici punto a punto in ambito nazionale per fonia o per trasmissioni di tipo telegrafico, uso di circuiti telefonici punto a punto in ambito internazionale per fonia o per trasmissioni di tipo telegrafico, limitatamente alla parte di competenza italiana;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per la editoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, recante le norme di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 28 della stessa legge 5 agosto 1981, n. 416;

Sentito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Le riduzioni previste dall'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, si applicano, a domanda e con le decorrenze fissate dal citato art. 28, alle tariffe stabilite nei rispettivi provvedimenti ed a beneficio delle imprese editrici di testate periodiche, nonche' delle agenzie di stampa di cui all'art. 27 della medesima legge.

Art. 2

Le riduzioni relative alle tariffe telefoniche di cui al primo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, si applicano alle testate che abbiano periodicita' effettiva di almeno nove numeri all'anno; le riduzioni relative alle tariffe di telecomunicazione e postali di cui al secondo comma del medesimo art. 28 si applicano ai periodici appartenenti ai quattro gruppi previsti dall'art. 71 del regolamento dei servizi postali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655. Le riduzioni di cui al precedente comma si applicano a condizione che nel corso dell'anno siano pubblicati almeno i tre quarti dei numeri che comporterebbero la periodicita' dichiarata. Ai fini dell'applicazione del presente articolo i numeri cumulati vengono considerati come un numero singolo.

Art. 3

Le agevolazioni tariffarie concernenti i servizi di telecomunicazione si applicano solo ai servizi utilizzati attraverso le apparecchiature in uso esclusivo delle imprese editrici delle testate di cui all'art. 1 del presente decreto. Dette riduzioni riguardano: la tassazione per il traffico, i contributi e i canoni, forfettari o pari alle spese vive anche concernenti le apparecchiature terminali, ivi comprese quelle di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 27 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 31 luglio 1981, relativi a: utenze telefoniche di qualsiasi tipo, utilizzate per fonia o per trasmissioni di tipo telegrafico su rete pubblica commutata; utenze telex; utenze fototelegrafiche; uso di circuiti telefonici punto a punto o multipunto in ambito nazionale per fonia o per trasmissioni di tipo telegrafico; uso di circuiti telefonici punto a punto in ambito internazionale per fonia o per trasmissioni di tipo telegrafico, limitatamente alla parte di competenza italiana; uso di circuiti a larga banda per trasmissioni in fac-simile di pagine di giornali in ambito nazionale. Le riduzioni si applicano alle tariffe per i telegrammi ordinari e di stampa inoltrati all'amministrazione direttamente dalle testate tramite i posti di utente in uso alle stesse e per i fototelegrammi inoltrati su collegamento diretto ai posti dell'amministrazione o presentati dalle testate ove le medesime risiedono ai posti pubblici dell'amministrazione stessa. Tali riduzioni vengono altresi' applicate alle tariffe dei servizi telegrafici resi dalla societa' concessionaria Radiostampa alle predette testate e dalla medesima fatturate. Non sono soggetti alle riduzioni previste dalla legge 5 agosto 1981, n. 416: a) i contributi ed i canoni non contemplati dai provvedimenti tariffari; b) i contributi ed i canoni per l'uso di circuiti telegrafici comunque realizzati; c) le indennita' di mora e le somme corrisposte per rifusione danni e simili; d) le aliquote delle tasse e delle soprattasse relative ai servizi telefonici, telegrafici, telex e fototelegrafici riscosse in Italia su conti trasferiti per servizi richiesti e/o forniti all'estero.

Art. 4

Le imprese editrici delle testate, la cui periodicita' sia compresa tra quelle indicate nell'art. 2 del presente decreto, debbono inoltrare apposita domanda indirizzata ai gestori competenti, indicando la denominazione, la sede e l'indirizzo della testata nonche' il tipo di utenza e il relativo numero qualora esista. La domanda, su carta legale, deve essere corredata da apposita certificazione rilasciata dal Servizio della editoria, attestante la data di iscrizione nel Registro nazionale della stampa, la denominazione della testata e la periodicita' dichiarata dall'impresa editrice.

Art. 5

Nel caso in cui l'impresa editrice, che richiede l'agevolazione, editi anche testate con periodicita' diversa da quella prevista dall'art. 2 del presente decreto e/o svolga anche attivita' diversa da quella concernente l'edizione di testate giornalistiche e non sia possibile distinguere l'utilizzazione dei servizi di telecomunicazione da parte dei diversi comparti dell'impresa, la stessa deve dichiarare, sulla base degli ultimi bilanci approvati, il fatturato riferibile all'attivita' di edizione delle testate di cui al primo comma dell'art. 2 del presente decreto e quello riferibile alle altre attivita' svolte negli impianti che utilizzano gli stessi servizi di telecomunicazione. Le agevolazioni tariffarie sono accordate, per l'anno successivo a quello cui si riferisce il fatturato, su una quota percentuale dell'ammontare delle voci ammesse a riduzione ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, pari alla quota percentuale del fatturato riferibile alle attivita' agevolate rispetto al fatturato totale della impresa. L'impresa e' tenuta a comunicare ai gestori interessati la ripartizione del fatturato tra le diverse attivita' risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente a quello per il quale e' stata richiesta l'agevolazione, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Sulla base di tale dichiarazione le aziende postelegrafoniche, ognuna per i servizi di competenza, fissano in via definitiva la quota delle voci ammesse a riduzione.

Art. 6

La constatazione che i servizi non risultano utilizzati esclusivamente per le testate indicate nella domanda, fatti salvi i casi di cui all'art. 5 del presente decreto, o l'accertamento, a fine anno, di una periodicita' effettiva inferiore a quella richiesta dall'art. 2 del presente decreto, comporta, ferma l'applicabilita' delle altre sanzioni previste dalle vigenti norme, la decadenza dalle agevolazioni con l'obbligo del pagamento di quanto dovuto ai sensi dei vigenti provvedimenti tariffari. L'impresa editrice deve dare immediata comunicazione al Servizio dell'editoria e ai gestori di qualsiasi variazione che comporti la perdita del diritto alle agevolazioni.

Art. 7

Il Servizio dell'editoria comunica ai gestori interessati ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle testate, con l'indicazione delle relative imprese editrici, che non risultino piu' iscritte nel Registro nazionale della stampa.

Art. 8

In sede di prima applicazione del presente decreto le imprese editrici sono tenute a presentare la domanda di cui al precedente art. 4 entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Le imprese che non hanno ancora ottenuto la certificazione relativa all'iscrizione nel Registro nazionale della stampa, debbono allegare alla domanda intesa ad ottenere le agevolazioni di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, copia della richiesta di iscrizione al citato Registro, con riserva di esibire la predetta certificazione entro il termine di trenta giorni dal suo rilascio. In tal caso i gestori interessati, non appena in possesso della documentazione richiesta, accordano le agevolazioni con le decorrenze previste dal citato articolo 28 o dalla data successiva di inizio delle pubblicazioni.

PERTINI FANFANI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 febbraio 1983

Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 16 N.B. - In questa stessa Gazzetta Ufficiale e' pubblicato un comunicato del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni concernente il fac-simile di domanda da produrre ai sensi dell'art. 4 del decreto di cui sopra.

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