La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 luglio 1960, n. 735, è sostituito dal seguente: "Il riconoscimento del servizio è disposto con provvedimento del Ministro della sanità, a seguito di domanda presentata dall'interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per conferma dalla competente autorità consolare: 1) attestato dell'autorità sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalità dell'ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio. Nel caso che l'autorità sanitaria del Paese estero non rilasci l'attestato dal quale risultino la natura e le finalità dell'ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio, lo stesso può essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani se trattasi di istituto sanitario avente finalità di assistenza a favore di comunità italiane; 2) dichiarazione dell'ente o istituto estero predetto dalla quale risultino la qualità e la durata del servizio stesso". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 febbraio 1983 PERTINI FANFANI - ALTISSIMO - COLOMBO - ROGNONI - GORIA Visto, il Guardasigilli: DARIDA